REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. LUCA RAMACCI – Presidente –
Dott. ANDREA GENTILI – Consigliere –
Dott. ANTONELLA DI STASI – Consigliere –
Dott. LORENZO ANTONIO BUCCA – Consigliere –
Dott. MARIA BEATRICE MAGRO – Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMA
nel procedimento a carico di:
(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 07/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa FRANCESCA COSTANTINI, che ha concluso chiedendo l’annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla omessa confisca.
Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Roma, sezione Gip/Gup, emessa a seguito di abbreviato, ha condannato (omissis) (omissis) alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 2 D.Ivo 74 del 2000 (capo d’imputazione sub A e sub B), commessi nella qualità di rappresentante legale e amministratore unico della società (omissis) s.r.l. relativamente alle annualità del 2016 e del 2017.
2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, posto che il giudice di merito ha statuito una pena illegale, partendo dalla pena base di un anno di reclusione, inferiore al minimo edittale vigente all’epoca dei fatti, pari a un anno e mesi sei di reclusione.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omessa statuizione della confisca obbligatoria del profitto del reato ai sensi dell’art. 12 bis D.Ivo 74/2000.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla omessa confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, effettivamente, si osserva che il reato di cui all’art. 2 D.Ivo 74/2000, vigente nel 2017 e nel 2018, prevedeva la pena della reclusione da un minimo edittale di un anno e di sei mesi di reclusione al massimo edittale di anni sei di reclusione.
Il giudice a quo ha dunque determinato la pena inflitta in violazione dell’art. 2 Divo 74/2000, in quanto è partito dalla pena base di un anno di reclusione, inferiore al minimo edittale di un anno e mesi sei. Trattasi di violazione del principio di legalità della pena, dipendente da una statuizione ab origine contraria all’assetto normativo vigente al momento consumativo del reato.
1.2. Anche la seconda doglianza è fondata.
Osserva, infatti, questa Corte che effettivamente il Tribunale di Roma ha, con la sentenza impugnata, affermato la penale responsabilità del Massimi in ordine alla imputazione a lui contestata e lo ha condannato alla pena finale di mesi sei di reclusione, omettendo tuttavia di disporre, come, invece, previsto espressamente dall’art. 12-bis del D.Ivo 74/2000 in caso di condanna od anche di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti dal medesimo decreto legislativo previsti, la confisca dei beni che avrebbero costituito, quanto al caso di specie, il profitto del reato contestato, cioè l’ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione.
Si rileva che la misura ablatoria omessa dal Tribunale si caratterizza per essere obbligatoria, stante il chiaro ed inequivocabile tenore normativo, conseguente ad ogni sentenza di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa per uno dei delitti previsti dal citato d.lgs. n. 74 del 2000, con la sola eccezione della appartenenza del profitto o del prezzo del reato da confiscare a soggetto estraneo alla commissione del reato, e con la precisazione che, ove sia impossibile provvedere alla confisca di quanto, come i beni costituenti il profitto od il prezzo del reato, sia in rapporto di immediata derivazione da esso (cioè nella forma della confisca diretta), si dovrà procedere alla confisca di altri beni, il cui valore corrisponda al profitto conseguito od al prezzo ricevuto dal reo che, anche ad altro titolo, siano nella sua disponibilità (cosiddetta confisca per equivalente).
Nè esclude la necessità della statuizione della confisca la presenza di un piano di ammortamento che prevede il pagamento rateizzato delle pretese fiscali, o l’effettivo pagamento delle prime rate, posto che la previsione di cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, non opera per la parte del profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro, va intesa nel senso che, per la parte coperta da tale impegno, la confisca può comunque essere adottata nonostante l’accordo rateale intervenuto, ma non è eseguibile, producendo i suoi effetti solo al verificarsi del mancato pagamento del debito (Sez.3, n. 42470 del 13/07/2016, Rv. 268384; Sez.3, n.. 6246 del 11/10/2018,.Rv. 274856; Sez.3, n. 18034 del 05/02/2019, Rv. 275951; Sez.3, n. 28488 del 10/09/2020, Rv. 280014).
La assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte del giudicante rende manifesta la violazione di legge lamentata dal ricorrente e, pertanto, la sentenza di condanna va parzialmente annullata con rinvio, ove occorra verificare, mediante attività istruttorie precluse nel giudizio di legittimità, la possibilità di procedere in via prioritaria alla confisca diretta di tale profitto e, solo ove ciò sia impossibile, a quella per equivalente (Sez.3, n.3165 del 22/11/2019, Rv. 278637).
2. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio, limitatamente alle statuizioni sulla determinazione della pena e della confisca. Visto l’art 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e della confisca con rinvio per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di Roma.
Visto l’art 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Così deciso all’udienza del 13 giugno 2024.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Maria Beatrice Magro Luca Ramacci
Depositato in Cancelleria, oggi 27 agosto 2024.