REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
ANTONIO VALITUTTI Presidente
UMBERTO L.C.G. SCOTTI Consigliere
MARCO MARULLI Consigliere – Rel.
ROBERTO GIOVANNI CONTI Consigliere
PAOLO CATALLOZZI Consigliere
ORDINANZA
sul ricorso 13281/2020 proposto da:
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato (omissis) (omissis) che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliati in Roma, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che li rappresenta e difende
– controricorrenti –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 5465/2019 depositata il 11/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/1/2024 dal Cons. Dott. Marco Marulli.
RITENUTO IN FATTO
1. É impugnata per cassazione la sopra riportata sentenza della Corte d’Appello di Roma che, accogliendo l’impugnazione della parte pubblica avverso il lodo arbitrale – che su istanza della (omissis) s.r.I., già concessionaria per la raccolta delle scommesse ippiche, ne aveva pronunciato la condanna a tenere l’istante indenne dai danni sofferti in conseguenza dell’espansione del fenomeno delie scommesse clandestine, dell’ingresso suI mercato di operatori stranieri, nonché della mancata attivazione di alcune modalità di raccolta delle giocate – ha proceduto a dichiarare la nullità del lodo sul presupposto che la controversia, involgendo l’esercizio di poteri autoritativi fosse attratta alla competenza esclusiva del giudice amministrativo e si sottraesse perciò all’area della libera compromettibilità, si ché, in ragione di quanto stabilito dall’art. 829, comma 4, n. 2, cod. proc. civ., andava dichiarata la nullità del lodo per violazione delle regole di diritto.
Il ricorso odierno si vale di due motivi, illustrati pure con memoria, ai quali hanno replicato le amministrazioni intimate con controricorso e memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Reputa il collegio che in applicazione del principio della ragione più liquida – in vista del quale la causa, in ossequio agli artt. 24 e 111 Cost., può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretative che comporti la verifica delle soluzioni suI piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (Cass., Sez. V, 9/01/2019, n. 363) – il giudizio possa essere deciso in accoglimento del secondo motivo di ricorso.
3. Con esso si deduce l’illegittimità della sentenza per motivi attinenti alla giurisdizione per avere la sentenza erroneamente accolto la censura dell’odierna parte resistente in punto di giurisdizione, ravvisando la giurisdizione del giudice amministrativo, anziché statuire che la questione controversa rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguente sua compromettibilità in arbitri, in quanta trattavasi di controversia a contenuto meramente patrimoniale, in relazione alla quale non veniva in rilievo il potere della P.A. a tutela di interessi generali.
4. II motivo, scrutinabile da questa sezione, atteso che la questione é già stata esaminata dalle SS.UU. di questa Corte e che é perciò invocabile la riserva in tal caso prevista dall’art. 374, comma 1, ultimo inciso, proc. civ., é fondato e va pertanto accolto.
Come detto, la questione sollevata con il motivo di ricorso in scrutinio é già stata definita in senso favorevole alla tesi ricorrente dalle SS.UU. con la sentenza 23418/2020 che ha enunciate, come si è ricordato ancora di recente (Cass. Sez. I, 3/02/2023, n. 3353), il condivisibile principio di diritto – a cui va data qui continuità, non essendovi ragione per dare seguito a quanto sostenuto dai Ministeri nella memoria – secondo cui «in tema di concessioni per l’esercizio di scommesse ippiche, la controversia introdotta per ottenere la condanna della P.A. concedente al risarcimento del danno derivate ai concessionari dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione (per il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica della relativa gestione a seguito dell’ingresso illegale nel mercato di operatori esteri), nonché dalla mancata attivazione di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica, é devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la stessa sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e venendo in considerazione profili che attengono, non già all’esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale dello stesso rapporto, ma all’accertamento dell’inadempimento, da parte della P.A. concedente, alle obbligazioni sostanzianti il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico, sicché la predetta controversia può essere compromessa in arbitrato rituale».
5. Orbene, poiché nel caso che ne occupa la controversia ha ad oggetto diritti soggettivi azionabili davanti al giudice ordinario ed è perciò compromettibile in arbitri, si impone la doverosa cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto, e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 17.1.2024.
Il Presidente
Dott. Antonio Valitutti
Depositato in Cancelleria l’8 aprile 2024.