REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
MARIA ACIERNO Presidente
MARINA MELON! Consigliere
CLOTILDE PARISE Consigliere
LAURA TRICOMI Consigliere – Rel.
RITA ELVIRA ANNA RUSSO Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16756/2023 R.G. proposto da:
(omissis) (omissis) elettivamente domiciliato in MILANO (omissis) presso lo studio dell’avvocato (omissis) (omissis) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO
-intimato-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MILANO n. 45335/2020 depositato il 17/08/2023.
Udita la re lazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere dr.ssa LAURA TRICOMI.
RILEVATO CHE:
1.- (omissis) (omissis) cittadino dell’Iran, ha proposto ricorso con tre mezzi, chiedendo la cassazione del decreto del Tribuna le di Milano pubblicato il 17/7/2023, con il quale -respinta l’impugnativa avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale – gli é stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.
2.- L’Amministrazione é rimasta intimata.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.1.- Con il primo motivo si denuncia: la violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14, d.lgs. 251/2007, artt. 8 e 27, d.lgs. 25/2008, artt., 2 e 3 CEDU; la violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedenti fissati nel d.lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), non avendo compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente stesso e la situazione personale del ricorrente da eseguirsi mediante la puntuale osservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale; la violazione dei parametri normativi per la definizione di un danno grave; la violazione di legge in riferimento agli artt. 6 e 13 della convenzione EDU, all’art. 47 della carta dei diritti fondamentali dell’unione.
2.2.- Con il secondo motivo si denuncia: la violazione dell’art. 111, sesto comma, e dell’art. 24 Cost.; la nullità della sentenza; l’omissione di motivazione; la motivazione apparente: la manifesta e irriducibile contraddittorietà, la motivazione perplessa o incomprensibile in violazione dell’art. 132, n. 4., c.p.c.; la violazione del contraddittorio sulle COI.
2.3.- Con il terzo motivo si denuncia: la violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 5, comma 6, e 19, comma 2, del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 10, comma 3, motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione nazionale speciale e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità violazione ex art. 360, nr. 3, c.p.c., degli artt. 3, 4, 7, 14, 16, 17, d.lgs. 251/2007; 8, 10, 32, d.Lgs. 25/2008; art. 5, c. 6, del d.lgs. 286/1998; 10, Cost.; mancanza o quantomeno l’apparenza della motivazione e la nullità della sentenza per violazione di varie disposizioni, artt. 112, 132 e 156, secondo comma, c.p.c, art. 111, sesto comma, Cost.
3.- Le censure, sotto le differenti prospettazioni, sono focalizzate sulla valutazione di non credibilità formulata dal Tribunale e sulle conseguenze di ciò in relazione alle differenti domande di protezione -, in merito alle dichiarazioni con cui il ricorrente aveva dedotto di avere abbandonato il suo Paese, dopo avere acquisito consapevolezza della propria omosessualità, a causa del forte dissidio sorto con il padre, il quale, fermo osservante delle prescrizioni religiose, aveva subito avversato tale suo orientamento di genere e lo aveva denunciato per tale motivo alle autorità iraniane: ciò lo aveva indotto a fuggire a causa della legislazione vigente in Iran che prevede pene che vanno dalla fustigazione alla pena di morte.
Le censure possono essere trattate congiuntamente e vanno accolte.
4.- In terna di protezione internazionale, le dichiarazioni del richiedente asilo sul proprio orientamento sessuale devono essere sottoposte al vaglio di verosimiglianza dal giudice secondo i criteri procedimentali di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, tenendo altresì conto “della situazione individua le e delie circostanze personali del richiedente”, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati (Cass. n. 10790/2023; Cass. n. 9815/2020) e devono essere comparate con COI aggiornate e pertinenti, in quanto possono essere da sole sufficienti a dimostra re l’appartenenza ad un gruppo sociale a rischio persecutorio (Cass. n. 20385/2020); il giudice di merito é tenuto a valutare la credibilità delle dichiarazioni in modo complessivo ed unitario sulla scorta di tutti gli elementi probatori acquisiti (Cass. n. 6107/2022).
Inoltre, la valutazione del rischio per l’incolumità del richiedente omosessuale in caso di rimpatrio può sorgere anche in un momento successivo alla sua partenza, dando così luogo ad una esigenza di protezione “sur place“; non potendosi valorizzare le modalità di espressione dell’inclinazione sessuale del richiedente in modo da condizionare in via esclusiva la valutazione di credibilità del racconto, in quanto la libera scelta sessuale costituisce uno dei principali profili in cui si realizza l’esplicazione della personalità umana (Cass. n. 10790/2023).
L’elaborazione giurisprudenziale, cosi sintetizzata, da conto del significativo rilievo che le problematiche socio/politiche connesse all’esercizio della libera scelta sessuale rivestono nell’ambito dell’accerta mento della ricorrenza dei presupposti per l’eventuale riconoscimento della protezione internazionale o speciale.
Ebbene, nel caso in esame, il Tribunale, che ha ritenuto necessario procedere ad una nuova audizione del richiedente, ha affrontato il tema in sede di esame, ma ha respinto la domanda di protezione in tutti i suoi aspetti, in maniera formalistica e critica ravvisando la non credibilità dello stesso sulla scorta di elementi quale la “fluidità” nei rapporti sessuali dallo stesso rappresentata ed un atteggiamento superficiale nell’esposizione delle discriminazioni subite in patria e nei rapporti con la fede mussulmana, oltre che in ragione della circostanza che aveva lasciato il suo Paese a seguito del rilascio del passaporto e del permesso di espatriare.
Tali circostanze, tuttavia, non sono state valorizzate nell’ambito del contesto narrativo e personale esposto dal ricorrente, che aveva riferito di appartenere ad una famiglia influente ed economicamente agiata, che lo aveva aiutato ad espatriare e continuava ad aiutarlo, circostanza incompatibile con una migrazione per motivi economici, ne é stato indagato, in osservanza del dovere di cooperazione istruttoria, alla luce delle COI il sostrato socio-politico-culturale in cui la vicenda si collocava, connotato da atteggiamenti di integralismo religioso rispetto ai quali la presenza in patria del richiedente poteva propagare i suoi negativi effetti su tutto il nucleo familiare.
5.- Ciò integra la censura concernente la violazione dei criteri di valutazione della credibilità del richiedente, che va accolta con assorbimento di tutte le altre; il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, per il riesame alla luce dei principi ricordati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Va disposto che sia omesso in caso di pubblicazione della presente ordinanza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione anche per le spese;
– Dispone omettersi, in caso di pubblicazione della presente ordinanza, ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 gennaio 2024.
Il Presidente
Maria Acierno
Depositato in Cancelleria l’8 aprile 2024.
SENTENZA – copia non ufficiale -.
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Leggendo questa sentenza, viene in mente quando uno, per evitare il servizio militare obbligatorio (cessato dal 1° gennaio 2005), si dichiarava obiettore di coscienza.