La domanda risarcitoria per aver patito una detenzione illegittima a causa delle condizioni carcerarie inumane o degradanti può essere riproposta a fronte di fatti nuovi o preesistenti, ma non considerati (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 4 luglio 2023, n. 28749).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. MONICA BONI                        – Presidente –

Dott. DOMENICO FIORDALISI        – Relatore –

Dott. GIORGIO POSCIA

Dott. MARCO MARIA MONACO

Dott. MARIA ELENA MELE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;

avverso l’ordinanza del 07/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DOMENICO FIORDALISI;

lette le conclusioni del PG

Il Procuratore generale, Dott. Pasquale Serrao D’Aquino, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) (omissis) ricorre avverso l’ordinanza del 7 aprile 2022 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del 18 novembre 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, evidenziando che medesima istanza era stata già rigettata con provvedimento del 10 ottobre 2019.

L’interessato aveva presentato una nuova domanda, evidenziando che la più recente giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280433) aveva innovato i criteri di valutazione della domanda risarcitoria.

Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il mutamento di indirizzo giurisprudenziale non poteva costituire titolo legittimante a superare il giudicato esecutivo sulle deduzioni già sottoposte al precedente giudice di merito e decise con provvedimento divenuto definitivo.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 35-bis, 35-ter pen., 125 e 666, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che il mutamento di giurisprudenza poteva costituire un elemento di novità idoneo a superare il c.d. giudicato esecutivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Giova premettere in diritto che, in tema di incidente di esecuzione, l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l’istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengono dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841).

Il provvedimento del giudice dell’esecuzione divenuto definitivo, pertanto, preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e definitiva, ma rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto (o nuove questioni giuridiche), per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto nella precedente decisione.

Come correttamente evidenziato dal ricorrente, il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite, adottata sulla base di un’interpretazione conforme a principi costituzionali o sovranazionali, integra un “nuovo elemento” di diritto idoneo a superare la preclusione del giudicato esecutivo (Sez. 1, n. 30569 del 07/03/2019, Acquas, Rv. 276604).

La soluzione discende dall’obbligo del giudice nazionale di interpretare la normativa interna in senso conforme alle previsioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nel significato ad esse attribuito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo il principio di legalità, sancito, in materia penale, dall’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, alla luce dei nuovi criteri di valutazione della domanda risarcitoria fissati dalla suindicata sentenza delle Sezioni Unite, sicché il giudice di rinvio deve affermare il principio di diritto in base al quale intende decidere e provvedere di conseguenza.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso il 06/04/2023.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2023.

SENTENZA