REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Emilia Anna GIORDANO – Presidente –
Dott. Maria Silvia GIORGI – Consigliere –
Dott. Enrico GALLUCCI – Consigliere –
Dott. Debora TRIPICCIONE – Consigliere –
Dott. Ombretta DI GIOVINE – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
(OMISSIS) (OMISSIS) nato il xx/xx/19xx a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 20/01/2023 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’avvocato difensore di (OMISSIS) (OMISSIS) presentava istanza di ricusazione nei confronti del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Avellino nell’ambito del procedimento penale a carico del suo assistito (OMISSIS).
L’istanza era dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Napoli con l’ordinanza indicata in epigrafe, avverso la quale l’avvocato (OMISSIS) ha presentato ricorso, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
2. Nel ricorso, la istante eccepisce la tempestività del deposito della istanza di ricusazione ai sensi dell’art. 38 cod. proc. pen. (prima dell’udienza del 29/11/2022); replica che il Giudice per le indagini preliminari ha presentato querela contro di lei, che il termine di prescrizione dell’illecito civile è quinquennale e che l’azione civile non necessita della sentenza definitiva in sede penale; ribadisce l’esistenza di una grave inimicizia del Giudice per le indagini preliminari nei suoi confronti, essendo l’avvocato (OMISSIS) insieme al suo coniuge, destinataria della querela di cui si è detto; rileva l’esistenza di gravi ragioni di competenza convenienza che incidono sulla imparzialità del giudizio, dal momento che la moglie del Giudice di cui era stata chiesta la ricusazione è avvocato ed ha cause pendenti in varie sedi contro suo marito e i congiunti del medesimo.
3. Il ricorso è inammissibile.
Come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, la grave inimicizia tra difensore e giudice non può essere causa di ricusazione, dal momento che l’ipotesi disciplinata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1, lett. a) e 36, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. concerne soltanto le interrelazioni tra il giudice e le parti private (sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino, Rv. 281682; Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Gombac, Rv. 281682).
Ancor prima, va però ricordato che la dichiarazione di ricusazione è atto personalissimo della parte processuale e che l’istanza è, dunque, inammissibile se proposta da difensore non munito di procura speciale ovvero di mandato specifico (Sez. 1, n. 24099 del 26/05/2009, Bruschi, Rv. 243969) e che la relativa mancanza può essere rilevata in ogni tempo.
4. Nel caso di specie, non risulta il conferimento della necessaria procura speciale da parte dell’assistito, sicché la dichiarazione di ricusazione, come d’altronde dallo stesso avvocato (OMISSIS) esposto fin dall’istanza e ribadito con l’odierno ricorso, è stata presentata in proprio.
Di conseguenza, difetta in capo all’avvocato la legittimazione a presentare ricorso.
5. Non avendo l’imputato (OMISSIS) conferito la procura speciale, egli non può dirsi soccombente rispetto ad un’azione che il difensore, anche con l’odierno ricorso, allega di avere proposto in proprio.
Di conseguenza, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna dello stesso né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 02/02/2023.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2023.