La notifica di un atto deve essere effettuata presso il difensore qualora l’ufficiale giudiziario attesti di non aver reperito l’imputato nel domicilio dichiarato (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 23 maggio 2023, n. 22103).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore – Presidente –

Dott. SERRAO Eugenia – Rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere –

Dott. RICCI Anna Luisa Angela – Consigliere –

Dott. D’ANDREA Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa EUGENIA SERRAO;

letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni del difensore, che ha insistito per l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. L’Avv. (OMISSIS) (OMISSIS) in qualità di difensore d’ufficio di (OMISSIS) (OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 17/05/2018 dal Tribunale di Ravenna, che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme in materia di circolazione stradale ai danni di (OMISSIS) (OMISSIS).

2. Il difensore ricorrente deduce, con unico motivo, violazione dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e nullità assoluta della notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. In particolare, deduce che in data 27 settembre 2021 è stata tentata la notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello in (omissis) luogo del domicilio dichiarato. La notifica non è andata a buon fine in quanto l’ufficiale giudiziario ha attestato di non aver potuto notificare l’atto «in quanto da informazioni assunte dal fratello risulta attualmente essere presso la comunità (OMISSIS).

La notifica non è stata eseguita presso tale ultimo indirizzo ma è stata effettuata mediante consegna al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in data 5 ottobre 2021.

Essendo emerso a seguito della tentata notifica che l’imputato si trovava presso altro luogo, la Corte territoriale, si assume, avrebbe dovuto disporre la notifica presso tale comunità e solo in caso di impossibilità sarebbe stato consentito procedere alla notifica mediante consegna al difensore.

Evidenzia inoltre che, successivamente alla dichiarazione di domicilio in (OMISSIS) l’imputato aveva eletto domicilio presso la comunità (OMISSIS), come risulta dalla visura effettuata presso il D.A.P. dalla Corte di appello di Bologna in data 16 settembre 2021, presente in atti, in base alla quale risulta che all’atto dell’ingresso in carcere a seguito di arresto in data 20 novembre 2019 l’imputato aveva dichiarato domicilio in (OMISSIS) ma poi, all’atto della scarcerazione, aveva eletto domicilio presso la predetta comunità.

Anche per tale ragione la notifica della citazione per il giudizio di appello si sarebbe dovuta effettuare presso l’ultimo domicilio eletto.

Eccepisce, dunque, la nullità assoluta della vacatio in iudicium, con conseguente nullità di tutti gli atti consecutivi ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore ha depositato memoria di replica, concludendo per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Sul tema proposto dal difensore ricorrente si è già pronunciata la Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza Tuppi (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772 – 01), che, nel porre una linea di demarcazione tra il regime delle notificazioni previsto dall’art.157 proc. pen. e quello disciplinato dall’art.161 cod. proc. pen., ha affermato il seguente principio:

«L’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilità dell’imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157 cod. proc. pen.».

2.1. Va ricordato che la notifica può avvenire a mani del difensore, come previsto dall’art.161, comma 4, solo se essa risulti «impossibile» nel domicilio dichiarato o Le Sezioni Unite, già nella sentenza Micciullo (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Rv. 239396 – 01), hanno evidenziato come, al fine di assicurare la piena conoscenza dell’accusa da parte dell’imputato, sia stato articolato nel codice di rito un sistema che contempla due diverse tipologie di notificazioni. E hanno chiarito che il sistema di cui all’art. 161 cod. proc. pen. «è fondato sul dovere dell’imputato, che ne sia stato adeguatamente edotto, di dichiarare o di eleggere domicilio e di comunicare all’autorità giudiziaria ogni successiva variazione ai sensi dell’art. 161, commi 1 e 2, cod. proc. pen.».

Con la sentenza Pedicone (Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Rv. 250120 – 01) si sono ulteriormente puntualizzati gli spazi d’azione della disciplina delle notificazioni di cui all’art. 161. Nessun dubbio che, in caso di domicilio dichiarato o eletto, prevalga l’esigenza di notificare l’atto presso il domicilio dichiarato o eletto, e, solo in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione, o di assenza, non meramente temporanea, dell’imputato, la notifica può essere eseguita presso il difensore, anche se nominato d’ufficio, ai sensi del comma 4 dell’art. 161.

2.2. La notifica al difensore, come regolamentata nel codice di rito dal legislatore ordinario in conformità ai principi costituzionali e convenzionali, rappresenta una naturale «convenzione» che mira alla conoscenza legale dell’atto, al fine di evitare appesantimenti procedurali e bilanciare gli interessi contrapposti. In particolare, l’applicazione della presunzione legale di conoscenza nel caso di cui all’art. 161, comma 4, si è ritenuta ispirata a una logica di contemperamento tra il diritto di difesa e le ragioni della celerità del processo.

Ricorrono, in tale evenienza, manifestazioni patologiche del rapporto tra ordinamento e imputato, come il rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio ovvero la mancata comunicazione di mutamenti successivi alla dichiarazione o elezione (art. 161, comma 1, proc. pen.), l’impossibilità di eseguire le notifiche nel c.d. «domicilio determinato», l’insufficienza o l’inidoneità della dichiarazione o elezione (art. 161, comma 4, cod. proc. pen.).

La fattispecie, sotto questo profilo, appare poi assimilabile ad altre ipotesi in cui è permessa la consegna al difensore perché sussistono altre situazioni patologiche come la latitanza o l’evasione (art. 165 cod. proc. pen.) ovvero l’irreperibilità (art. 160 cod. proc. pen.).

2.3. La sentenza Tuppi ha, quindi, definito il presupposto che integra una «impossibilità» della notifica, a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. ritenendo, in linea con quanto precisato da Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv.250121, che sia sufficiente l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di non aver reperito l’imputato nel domicilio dichiarato – o il domiciliatario nel domicilio eletto – non occorrendo alcuna indagine che attesti la irreperibilità dell’imputato, doverosa solo qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157, come si desume dall’incipit dell’art.159 cod. proc. pen.; sicché anche la temporanea assenza dell’imputato o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio abilita l’ufficio preposto alla spedizione dell’atto da notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 24864 del 19/04/2017, Ciolan, Rv. 270031; Sez. 3, n. 12909 del 20/01/2016, Pinta, Rv. 268158).

2.4. Tali princìpi hanno trovato ulteriore conferma in una recente pronuncia di questa Sezione (Sez. 4, 3930 del 12/01/2021, Lo Presti, Rv. 280383 – 01), con cui si è affermato che «L’esito negativo di una notifica all’imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione <definitiva> che renda impossibile l’esecuzione della notifica in tale luogo, quale il trasferimento dell’imputato o l’inesistenza ivi del suo nominativo, rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio».

2.5. Essendo pacifico che, nel caso concreto, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello ai sensi dell’art.161, comma 4, proc. pen., sia stata preceduta dal tentativo di notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario presso il domicilio eletto (si veda per la diversa ipotesi della notificazione mediante addetto al servizio postale (Sez. 3, n.37168 del 30/09/2020, F., Rv. 280820 – 01), non risulta maturata alcuna nullità.

3. Con riguardo al secondo profilo di censura, concernente il domicilio eletto a seguito di scarcerazione nell’ambito di altro procedimento, il Collegio lo ritiene manifestamente infondato alla luce del principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell’ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, salvo che dall’atto non risulti una diversa e inequivoca dichiarazione dell’interessato (Sez. 2, n. 37479 7 del 14/05/2019, Costanzo, Rv. 277041 e 02; Sez.5, n.28691 del 13/06/2013 Tognetti, Rv. 256533 – 01; Sez.6, n.49498 del 15/10/2009, Santise, Rv. 245650 – 01).

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 27 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria, oggi 23 maggio 2023.

SENTENZA -.