La patente di guida falsa rilasciata da uno Stato estero non dell’Unione europea costituisce reato? (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 17 giugno 2022, n. 23692).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

Dott. CIRILLO Pierangelo – Rel. Consigliere

Dott. SCORDAMIGLIA Irene – Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) HASSAN nato in MAROCCO il 15/03/1986;

avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE DI APPELLO DI MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PIERANGELO CIRILLO;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 giugno 2021 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale di Monza che aveva condannato (OMISSIS) Hassan per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., per aver formato o fatto formare una falsa patente di guida, apparentemente a lui rilasciata dalla competente autorità del Marocco.

2. Avverso l’anzidetta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.

2.1 Con un unico motivo, deduce il vizio di inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen., sostenendo che si tratterebbe di un “falso innocuo”, atteso che il documento in questione, anche se fosse stato autentico, non sarebbe stato idoneo ad abilitare alla guida in Italia, poiché relativo a un cittadino del Marocco, che si trovava nel nostro Paese da più di un anno.

Rappresenta al riguardo, che l’art. 135 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 stabilisce che la patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea abilita alla guida, solo a condizione che il conducente non sia residente in Italia da oltre un anno.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che la più recente giurisprudenza ha affermato che la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen, anche qualora non sussistano le condizioni di validità richieste dalla legge ai fini dell’abilitazione alla guida in Italia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rimesso alla Sezioni Unite di questa Corte, presupponendo la soluzione della questione – oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità – relativa al “se la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea possa costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., solo qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento, fissate dall’art. 135 cod. strada, ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, ovvero anche qualora non sussistano tali condizioni”.

2. La sentenza impugnata, nell’affermare la responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. ascrittogli, fonda la propria decisione su un recente orientamento di questa Corte (Sez. 5, n.10304 del 15/02/2021, Abdellatif, Rv. 280847), che ha ritenuto che la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero possa costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., anche qualora non sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo in Italia, fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada.

3. Il motivo di ricorso proposto, invece, censura tale valutazione, in considerazione comunque dell’irrilevanza dell’attività di falsificazione, richiamando all’uopo i diversi principi affermati in altre pronunce di questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità della fattispecie prevista dagli artt. 477 e 482 cod. pen., nei casi di falsificazione della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea, occorre accertare la sussistenza delle altre condizioni fissate dalla legge italiana per l’abilitazione alla guida anche nel nostro Paese.

Condizioni poste dall’art. 135 cod. strada, che stabilisce che la patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea abilita alla guida, solo se il conducente non sia residente in Italia da oltre un anno, sia in possesso di un permesso internazionale ovvero di una traduzione ufficiale in lingua italiana della patente e sempre che quest’ultima e il permesso internazionale siano in corso di validità.

4. Effettivamente nella giurisprudenza di questa Corte, in merito alla rilevanza penale della falsità non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea, si registrano valutazioni contrastanti che, come già rilevato in premessa, richiedono la trasmissione del ricorso alle Sezioni Unite.

5. Secondo un orientamento più risalente, solo in presenza delle condizioni di validità fissate dall’art. 135 cod. strada, la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può integrare il reato previsto dagli artt. 477 e 482 cod. pen. (Sez. 5, n. 21929 del 17/04/2018, Ramos, Rv. 273022; Sez. 5, n. 9268 del 02/12/2014, Ndiaye, Rv. 262963; Sez. 5, n. 12693 del 08/03/2007, Aghohawa, Rv. 236180).

Tale orientamento muove dalla considerazione che la patente estera relativa ad uno Stato estero non appartenente all’Unione europea, in mancanza delle condizioni fissate dall’art. 135 cod. strada, non abilita alla guida in Italia e, pertanto, non può costituire autorizzazione o certificazione rilevante ai fini di cui all’art. 477 cod. pen.

Sarà dunque compito del giudice di merito compiere gli accertamenti preliminari per valutare l’idoneità della patente di guida, rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea, ad autorizzare la guida in territorio italiano, per poi motivare le conclusioni in ordine alla responsabilità dell’imputato (Sez. 5, n. 9268 del 02/12/2014, Ndiaye, Rv. 262963).

6. A tale indirizzo si contrappone un più recente orientamento, secondo cui la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., anche qualora non sussistano le altre condizioni fissate dalla legge per l’abilitazione alla guida nel nostro Paese (Sez. 5, n. 10304 del 15/02/2021, Abdellatif, Rv. 280847; Sez. 5, n. 45255 del 27/10/2021, Samb Modou, Rv. 282252; Sez. 5, n. 57004 del 27/09/2018, B., Rv. 274172).

Tale orientamento poggia sul rilievo che, nei casi in esame, non può ritenersi in concreto sussistente la fattispecie del c.d. falso innocuo, in quanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, tale ipotesi ricorre solo quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l’innocuità deve essere valutata non con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all’idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica e l’affidamento dei terzi.

Nei casi in esame, invece, deve escludersi l’innocuità del falso, attesa l’idoneità della patente estera priva di validità ad ingannare la fede pubblica, trattandosi di un certificato dotato di un proprio contenuto giuridico e probatorio, sia intrinseco, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di quanto in esso certificato, sia estrinseco, avendo potenziale rilievo autorizzatorio se abbinato ad un altro atto.

La patente di guida estera, di per sé, ha «una propria fisionomia giuridica di validità intrinseca, trattandosi di un atto che anche da solo esiste ed esprime un determinato contenuto, che è poi il contenuto richiesto dalla legge affinché esso, posto insieme agli altri titoli e condizioni necessari per l’abilitazione alla guida, svolga la sua funzione legittimante».

Per l’orientamento in esame, la funzione legittimante alla guida non andrebbe confusa con l’identità del documento giuridico (la patente), «che costituisce, comunque, di per sé, un certificato che esprime un proprio, determinato, contenuto giuridico e probatorio», che lo renderebbe riconducibile alla categoria degli atti presi inconsiderazione dall’art. 477 cod. pen. (Sez. 5, n. 10304 del 15/02/2021, Abdellatif, Rv. 280847).

La sentenza più recente, tra quelle che esprimono l’orientamento in rassegna, ha evidenziato che la rilevanza giuridica della patente straniera, di per sé considerata, è confermata dal diverso disvalore che l’ordinamento riconosce all’ipotesi di guida senza permesso internazionale (ovvero senza la traduzione ufficiale della patente estera) rispetto a quella di guida senza patente.

Sotto tale profilo, ha rilevato che il comma 8 dell’art. 135 cod. strada prevede, a carico del titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale, di cui al comma 1 dello stesso art. 135, una sanzione amministrativa di importo (da 408,00 a 1.634,00 euro) inferiore alla sanzione prevista dall’art. 116, comma 15, a carico di chi conduca veicoli senza avere conseguito la patente di guida (da 5.000,00 a 30.000,00 euro).

Dati che «confermano che la patente straniera ha un suo rilievo giuridico come autorizzazione alla guida e una sua valenza intrinseca probatoria, a prescindere dal suo abbinamento con altri requisiti o atti» (Sez. 5, n. 45255 del 27/10/2021, Samb Modou, Rv. 282252).

Nell’ambito dell’orientamento in esame, può essere collocata anche un’altra pronuncia (Sez. 5, n. 30740 del 12/04/2019, Drazhy Rushit, Rv. 276922), che ha affrontato analoga questione, con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 489 cod. pen., nel caso di un cittadino albanese che aveva esibito, durante un controllo, un falso permesso internazionale di guida.

In tale pronuncia, è stato affermato che il permesso falso ha un suo rilievo giuridico ed una sua valenza intrinseca probatoria a prescindere dal suo abbinamento con altri requisiti previsti dalla legge per l’abilitazione alla guida, con la conseguenza che l’uso che di esso venga fatto ha rilevanza penale, «trattandosi comunque di uso di un atto falso che esprime un suo significato giuridico, attinente proprio alla legittimazione alla guida che si intende attraverso di esso falsamente dimostrare».

7. L’orientamento più risalente è stato ripreso da una recente pronuncia, che, nell’affermare espressamente di condividerlo – rispetto a quello espresso da Sez. 5, n. 10304 del 15/02/2021, Abdellatif -, ha ribadito che la falsificazione della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., solo qualora sussistano le condizioni che abilitino alla conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese (Sez. 5, n. 24227 del 28/04/2021, Tarar Muhammad Mansha, Rv. 281439).

La pronuncia in esame, contrapponendosi nettamente al diverso orientamento giurisprudenziale, ha escluso che la questione in esame possa essere affrontata facendo riferimento alla tematica del c.d. falso innocuo.

Al riguardo, ha evidenziato che la fattispecie del c.d. falso innocuo presuppone il preventivo accertamento della sussumibilità del fatto in una delle fattispecie di reato previste dagli artt. 476 e segg. cod. pen. e quindi l’appartenenza dell’atto falsificato a una delle categorie previste da tali disposizioni: nel caso di specie, venendo in rilievo gli artt. 477 e 482 cod. pen., l’atto falsificato deve integrare un’autorizzazione o una certificazione amministrativa.

Considerato che la patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea può abilitare alla guida in Italia solo se sussistono le condizioni previste dall’art. 135 cod. strada, solo in presenza di tali condizioni essa può assumere il valore di autorizzazione amministrativa. In caso contrario, non ha il valore di un’autorizzazione amministrativa e la sua falsificazione non può essere neppure astrattamente riconducibile agli artt. 477 e 482 cod. pen.

In quest’ultimo caso, neanche si pone la questione dell’innocuità del falso, che si ha quando la falsificazione, pur cadendo su uno degli atti previsti dalle norme incriminatrici, sia irrilevante ai fini del significato dell’atto e degli effetti della sua funzione documentale.

8. Entrambi gli orientamenti non pongono in discussione la consolidata giurisprudenza in materia di falso innocuo, che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, sussiste «quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l’innocuità deve essere valutata non con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all’idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica» (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, Brisciano, Rv. 280453; Sez. 5, n. 8200 del 15/01/2018, Franco, Rv. 272419; Sez. 5, n. 52742 del 20/09/2017, Mirabile, Rv. 271465; Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812).

9. Il contrasto, in sostanza, involge la rilevanza da attribuire alla patente di guida estera, di per sé considerata.

Secondo il primo orientamento essa, in assenza degli altri requisiti previsti dall’art. 135 cod. strada, non abilitando alla guida, non potrebbe mai assurgere al valore di autorizzazione amministrativa.

Secondo il contrapposto orientamento, invece, la patente estera, quantunque non abiliti alla guida in Italia, avrebbe comunque un proprio contenuto giuridico e probatorio, sia intrinseco, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di quanto in esso certificato, sia estrinseco, avendo potenziale rilievo autorizzatorio se abbinato ad altri atti; e sarebbe, in ogni caso, idonea a ingannare la fede pubblica.

Secondo quest’ultimo orientamento l’abilitazione alla guida, che richiede anche i requisiti indicati dall’art. 135 cod. strada, andrebbe distinta dal documento (la patente), che, di per sé, avrebbe comunque un suo contenuto giuridico e probatorio, tale da consentirne comunque la riconducibilità nell’ambito applicativo degli artt. 477 e 482 cod. pen.

10. Conclusivamente, pertanto, il Collegio ritiene di rimettere, ai sensi dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen., alle Sezioni Unite di questa Corte il ricorso in esame affinché compongano il contrasto in sintesi innanzi riportato, chiarendo se la patente estera di uno Stato estero non appartenente all’Unione europea, in mancanza degli altri requisiti previsti dall’art. 135 cod. strada, abbia effettivamente quella rilevanza giuridica e probatoria riconosciutale da uno dei due orientamenti in questione e se tale rilevanza sia poi sufficiente a farle assumere il valore di autorizzazione amministrativa, con conseguente riconducibilità della falsificazione di essa nell’ambito applicativo della fattispecie delittuosa prevista dagli artt. 477 e 482 cod. pen.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso il 10/6/2022.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.