La S.C. sull’obbligatorietà dell’assicurazione per tutti i rapporti di para subordinazione (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza 13 ottobre 2022, n. 29974).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8916-2016 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO (OMISSIS), LORELLA (OMISSIS) che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (OMISSIS) 50, presso lo studio dell’avvocato LUIGI (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3392/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2015 R.G.N. 4430/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2022 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

Rilevato che:

la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3392/2015, ha rigettato l’impugnazione proposta dall’INAIL avverso la sentenza di primo grado, resa nei confronti dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, che aveva accolto la domanda di quest’ultima tesa all’accertamento negativo dell’obbligo di assicurazione ex D.Lgs. n. 38 dei 2000 e t.u. n. 1124 dei 1965 relativamente all’attività parasubordinata e part time svolta da numerosi studenti che avevano intrattenuto con l’Università rapporti di collaborazione ai sensi della L. n. 390 del 1991, art. 13;

l’Università, aveva sostenuto la tesi secondo la quale la L. n. 390 del 1991, art. 13, nel consentire agli Atenei di disciplinare forme di collaborazione con gli studenti aventi ad oggetto attività connesse ai servizi resi, retribuite ma con certe esclusioni e con obbligo per le Università di provvedere alla copertura assicurativa contro gli infortuni, esaurisce la disciplina di questo speciale rapporto collaborativo e, dunque, la sottrae per specialità alla regola generale dell’obbligo di corrispondere il premio assicurativo;

la Corte d’appello ha confermato le motivazioni del primo giudice relative alla preminenza da accordare agli aspetti peculiari del tipo di rapporto collaborativo in esame (causa mista di agevolazioni del percorso universitario per i più meritevoli e prestazione resa, che si risolve nelle sole modalità di reclutamento che privilegiano il merito e la soglia di reddito), sufficienti a fondare un tipo speciale rispetto allo schema generale della para subordinazione;

allo stesso modo andava valutata l’esclusione di obblighi tributari in favore dello studente;

avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INAIL con un articolato motivo, illustrato da successiva memoria;

resiste l’Università con controricorso e successiva memoria;

Considerato che:

con l’unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L.gs n. 38 del 2000 in luogo della normativa speciale di cui alla L. n. 390 del 1991 in merito alle collaborazioni studentesche, affermandosi che con la introduzione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 5, é stato modificato il regime di legge previsto per coprire i rischio, derivante dall’attività di collaborazione resa con mezzi elettrici e computers, cui gli studenti collaboratori sono esposti, con l’effetto di abrogare il disposto della L. n. 390 del 1991, art. 13, comma 2, (poi abrogato ex D.Las. n. 68 dei 2012) che aveva previsto l’obbligo per le Università di stipulare, per la copertura del rischio infortuni, polizze assicurative private;

la questione controversa, che pone la necessità di confrontare i testi delle due disposizioni al fine di coglierne anzitutto l’effettiva reciproca incompatibilità e, quindi, di individuare il criterio risolutore del conflitto tra le disposizioni interessate, è stata già esaminata da questa Corte con la sentenza n. 2013 del 2020, come rilevato dalle parti;

il D.Lgs n. 38 del 2000, art. 5 intitolato “Assicurazione dei lavoratori parasubordinati” prevede: “1 A decorrere dalla data in vigore del presente D.Lgs, sono soggetti all’obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, art. 49 comma 2, lett. a), qualora svolgano le attività previste dall’art. 1 del testo unico o, per l’esercizio delle proprie mansioni, si avvalgono, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti. 2. Ai fini dell’assicurazione INAIL il committente, é tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico. 3. Il premi assicurativo é ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente;

il confronto restituisce una valutazione di incompatibilità dell’applicazione di entrambe le disposizioni alla fattispecie della collaborazione degli studenti Universitari sopra descritta, posto che la previsione dell’obbligo di stipulare polizze private a copertura del rischio da infortunio non può che porsi in termini alternativi rispetto all’obbligo di assicurare il medesimo rischio presso l’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL. In altri termini il principio ispiratore di entrambe le discipline assicurative è il medesimo ma la regolamentazione è differente;

una volta verificata l’effettiva incompatibilità applicativa delle due disposizioni per effetto della successione di leggi, va affermato che il criterio primario di risoluzione di tale tipo di contrasto tra disposizioni derivate da due fonti primarie é quello cronologico, fissato in via generale dall’art. 15 preleggi; secondo tale criterio le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore;

si è correttamente osservato che l’ordinamento ha affidato all’interprete il compito eli verificare l’effettiva realizzazione di un effetto abrogativo tacito ed in proposito questa Corte di cassazione ha elaborato il principio, che qui va riaffermato, secondo il quale l’incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge quelle precedenti, che realizza una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell’art. 15 preleggi, si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l’inosservanza dell’altra (Cass. n. 1429 del 2002; n. 10053 del 2002);

inoltre, si è pure chiarito (Cass. n. 4420 del 1995) che il principio “lex posterior generaiis non derogat priori speciali” – che si giustifica per la migliore e più adeguata aderenza della norma speciale alle caratteristiche proprie della fattispecie oggetto della sua previsione – non può valere, e deve quindi cedere alla regola dell’applicazione della legge successiva, allorquando dalla lettera e dal contenuto di detta legge si evince la volontà di abrogare la legge speciale anteriore o allorquando la discordanza tra le due disposizioni sia tale da rendere inconcepibile la coesistenza fra la normativa speciale anteriore e quella generale successiva;

nel caso di specie, l’intento del legislatore del 2000, mantenuta comunque una logica selettiva e non universale di copertura assicurativa, fatto palese dalla lettura delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 38 del 2000, artt. 4, 5 e 6 sull’allargamento dei soggetti da sottoporre obbligatoriamente all’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL, é stato quello di procedere ad una ulteriore espansione dei soggetti tutelati anche per rispondere all’invito proveniente dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale che già aveva sollecitato il legislatore ordinario a superare il sistema rigido di indicazione di singole categorie di soggetti (Corte Cost. n. 310 del 6/15 luglio 1994);

da tali elementi intrinseci alla ratio legis si evince con chiarezza che, quanto alla disciplina dell’obbligo di assicurazione per il caso di infortunio e malattia che é attribuito dall’ordinamento all’INAIL, la specifica previsione contenuta nella L. n. 390 del 1991, art. 13, comma 2, di assicurare l’evento con le forme assicurative private, ha cessato di operare con l’entrata in vigore del D.L.gs n. 38 del 2000, art. 5;

non avrebbe, infatti, alcuna plausibile ragion d’essere – sussistendo il medesimo rischio oggettivo – la sottrazione di tale forma di collaborazione coordinata e continuativa e intercorrente con l’Università, dalla generale fattispecie assicurativa obbligatoria prevista per le collaborazioni coordinate e continuative riconducibili alla nozione di parasubordinazione di cui all’art. 409 c.p.c., esistente all’epoca dei fatti di causa (antecedentemente alla introduzione delle collaborazioni organizzate dal committente di cui ai D.Lgs. n. 81 del 2015„ art. 2);

tale interpretazione, conforme alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata che pretende l’applicazione della regola che a parità di rischio debba corrispondere parità di tutela indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto in base al quale il lavoro è prestato (cfr. Corte Cost. n. 476 del 1987; Corte Cost. n. 332 del 1992), non è contraddetta dal rinvio operato dal D.Lgs n. 38 del 2000, art. 5 ai lavoratori parasubordinati di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 2, lett. a) (nel testo vigente sino al 31 dicembre 2000);

il rinvio alla norma tributaria, infatti, non assume il rilievo di presupposto applicativo dell’obbligo assicurativo presso l’INAIL ma solo di fattore descrittivo della platea dei lavoratori parasubordinati a cui la tutela assicurativa è estesa dalla nuova legge e, dunque, non si pone in contraddizione con la previsione della esenzione fiscale sui redditi erogati dall’università che la L. n. 390 del 1991, art. 13 prevedeva prima della sua abrogazione;

il rinvio del D.Lgs n. 38 cit. è chiaramente finalizzato unicamente ad indicare, in modo forse non del tutto appropriato data la finalità dell’intervento normativo, l’estensione dell’obbligo all’intera categoria dei soggetti che traggono redditi autonomi da attività personale coordinata e continuativa resa in favore di altri;

le considerazioni critiche rispetto a tale orientamento, formulate dall’Università controricorrente in memoria, non incidono sul descritto percorso argomentativo in quanto insistono esclusivamente sugli aspetti di specialità, quanto alla classificazione giuridica, dei rapporti in questione rispetto alla generale platea dei lavoratori coordinati e continuativi, senza tuttavia affrontare il tema della rilevanza e significatività di tali aspetti rispetto alla specifica finalità della copertura assicurativa obbligatoria fornita dall’INAIL che risponde, come si è detto, a logiche dipendenti dal tipo di rischio assicurato e dall’attività umana che opera nell’ambiente in cui lo stesso rischio é presente;

in definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla luce del principio secondo il quale “I rapporti di cui all’art. 13 della I. n. 390 del 1991, sono soggetti all’assicurazione presso l’INAIL ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 38 del 2000 che ha stabilito l’obbligatorietà dell’assicurazione per tutti i rapporti di para subordinazione, dovendosi ritenere che tale disposizione, in base al principio generale di cui all’art. 15 preleggi, prevalga sulla previsione di cui all’art. 13 citato che fissava l’obbligo di stipulare polizze private“, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.