Colpisce con la mano il casco integrale indossato da un motociclista: condannato per percosse (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 13 ottobre 2022, n. 38614).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) SAURO nato a FERRARA il 28/10/19xx;

avverso la sentenza del 20/01/2022 del GIUDICE DI PACE di FERRARA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIOVANNI FRANCOLINI;

uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, Dott. GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;

per il ricorrente l’avvocato STEFANO (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 gennaio 2022 il Giudice di pace di Ferrara ha affermato la responsabilità di Sauro (OMISSIS) per il delitto di percosse (così riqualificata la condotta contestata sub specie del delitto di lesioni personali) nei confronti di Elia (OMISSIS) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 100 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato, articolando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio della motivazione, ad avviso della difesa, illogica poiché avrebbe ritenuto che l’imputato ha attinto con uno schiaffo la persona offesa, senza considerare effettivamente il tenore delle dichiarazioni dello stesso (OMISSIS) e della moglie e non chiarendo, in particolare, le ragioni per cui non ha considerato attendibile il narrato di quest’ultima; nonché ritenendo attendibili solo le testimonianze a carico (di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), senza fornire alcuna ragione sul punto.

Anzi, la deposizione della persona offesa (OMISSIS) non sarebbe stata sottoposta ad attento esame, poiché la ricostruzione della condotta dell’imputato (come riportata dalla stesso offeso, che ha rappresentato di aver ricevuto uno «schiaffo sulla guancia/tempia, pur indossando un casco integrale») non sarebbe neppure astrattamente prospettabile.

D’altra parte, lo stesso Giudice di pace ha rilevato che la condotta attribuita all’imputato sarebbe anomala per una persona che – come lo (OMISSIS) – svolge l’attività di vigile del fuoco (e dunque dovrebbe essere dottato della capacità di gestire situazioni di tensione) e non ha mai riportato precedenti penali.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione della legge penale.

La difesa ha rappresentato che:

– la condotta dell’imputato si sarebbe sostanziata in un rimprovero, anche al (OMISSIS), per la pericolosa condotta stradale tenuta;

– e, poiché questi non aveva rivolto lo sguardo verso lo (OMISSIS), quest’ultimo avrebbe toccato il casco del giovane; tale contatto sarebbe stato descritto diversamente dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS) (che, rispettivamente, hanno riferito di uno «schiaffo a mano aperta» e «una pacca a mano aperta») e (OMISSIS) (secondo cui il marito «per farsi ascoltare, gli ha toccato il casco»);

– il Giudice di pace ha ritenuto che lo (OMISSIS) abbia colpito il (OMISSIS) con uno schiaffo mentre quest’ultimo indossava un casco integrale e ha riqualificato il fatto sub specie dell’art. 581 cod. pen. poiché lo stesso offeso ha negato di aver patito dolore neppure nell’immediatezza.

Tuttavia, il delitto di percosse – che tutela l’incolumità e non la mera intangibilità del corpo – non può ravvisarsi in presenza di un mero colpo inferto ad altri, ma occorre che il colpo abbia un contenuto di apprezzabile violenza e sia diretto a produrre una altrettanto apprezzabile sensazione di dolore che, nella specie, non ricorre (alla luce delle dichiarazioni del teste (OMISSIS)) e tenuto conto del fatto che il (OMISSIS) indossava un casco integrale, atto a proteggerlo da incidenti stradali).

Pertanto, al più residuerebbe una condotta ingiuriosa, non più penalmente rilevante.

Infine, la sentenza impugnata non avrebbe fatto alcun riferimento alla coscienza e volontà in capo all’imputato di cagionare una sensazione dolorosa alla vittima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.

1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente.

1.1. Il ricorso è inammissibile nella parte in cui ha inteso censurare la ricostruzione del fatto da parte del Giudice di pace, adducendo un vizio di motivazione.

La sentenza impugnata ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi che ha ritenuto convergere nel senso della inflizione alla persona offesa, da parte dello (OMISSIS), di un colpo (segnatamente, uno schiaffo) che ha attinto il (OMISSIS) in corrispondenza della guancia sinistra mentre indossava un casco integrale.

Il Giudice di pace ha avuto riguardo non soltanto al narrato del (OMISSIS), ma anche a quello degli altri presenti, nonché alle dichiarazioni dall’imputato (traendo da esso la sostanziale conferma del fatto a lui ascritto); ed ha ritenuto che lo (OMISSIS) abbia inferto il detto schiaffo e non anche un successivo colpo, proprio perché quest’ultimo non è stato confermato da alcuno, così apprezzando prudentemente la testimonianza del (OMISSIS); il Giudice di pace ha pure ricostruito l’antefatto (ossia l’incontro tra i soggetti in discorso e l’invito ad arrestare la marcia rivolto dall’imputato, che percorreva la pubblica via a bordo della propria auto, ai giovani in sella alle proprie moto) alla luce anche della narrazione dello (OMISSIS) e della moglie.

Tale iter non può dirsi utilmente confutato delle allegazioni difensive, che hanno fatto un riferimento parcellizzato agli elementi di prova in atti e che, per vero, conducono ad escluderne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01), avendo Io stesso ricorso finito per dare conto della sostanziale coincidenza delle deposizioni in atti ritenuta dal Giudice di pace – segnatamente, quella dell’offeso, dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS) (che, rispettivamente, hanno riferito di uno «schiaffo a mano aperta» e «una pacca a mano aperta»), e della moglie dello (OMISSIS) che confermato il tocco); fermo restando che un diverso apprezzamento di tale compendio non è consentito in questa sede di legittimità, ove la mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione rilevano allorché siano «di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici», non essendo attribuita a questa Corte un’indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già effettuata nei gradi di merito, dovendo essa piuttosto «limitarsi a verificare l’adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento» (ivi; conf. pure Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745 – 01, secondo cui in tema di vizi della motivazione «il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento»; conf. Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).

Né, con evidenza, per il medesimo ordine di ragioni può ravvisarsi un vizio di motivazione nell’asserita incompatibilità tra il fatto ascritto all’imputato e la circostanza che il (OMISSIS) indossasse un casco integrale, essendo stato attribuito allo (OMISSIS) di aver colpito il viso del ragazzo non direttamente ma attingendone il casco.

Pertanto, in parte qua il ricorso è manifestamente infondato e finisce pure col devolvere una diversa lettura del compendio in atti.

Ancora, non hanno avuto alcuna rilevanza sulla ricostruzione dell’accaduto da parte del Giudice di pace l’attività di vigile del fuoco svolta dall’imputato e il suo stato di incensuratezza, richiamati dalla sentenza impugnata a proposito della commisurazione della pena, ragion per tale allegazione del ricorrente non si è in effetti confrontata compiutamente con la decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01; cfr. pure Sez. 2, n. 7667/2015, cit.).

Infine, sono del tutte generiche le censure relative al difetto di argomentazioni, da parte della sentenza impugnata, in ordine all’elemento soggettivo del delitto, in quanto essa – sulla scorta delle prove già richiamate – è pervenuta alla compiuta ricostruzione del fatto, essendo ben chiaro dal tenore di essa che, secondo il Giudice di pace, lo (OMISSIS) ha agito con il dolo prescritto.

1.2. Quanto all’asserita violazione della legge penale, il ricorso è inammissibile nella parte in cui ha inteso negare la sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto argomentando in virtù di una ricostruzione alternativa del fatto (assumendo che lo che lo (OMISSIS) si sia limitato soltanto a toccare il casco del (OMISSIS) per attirarne l’attenzione).

Ed è infondato, allorché dalla circostanza che il (OMISSIS) indossasse un casco integrale ha tratto l’esclusione del delitto di percosse.

Infatti, «ai fini della configurabilità del reato di percosse è sufficiente, trattandosi di reato di mera condotta, l’idoneità della condotta di violenta manomissione dell’altrui persona fisica a produrre un’apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo, invece, necessario che tale sensazione di dolore si verifichi, fermo il discrimen rispetto al reato di lesione personale, configurabile quando il soggetto attivo cagioni una lesione dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente» (Sez. 5, n. 38392 del 17/05/2017, Moraldi, Rv. 271122 – 01); e il contatto fisico tra l’agente e la vittima, che occorre perché sussista tale condotta di manomissione dell’altrui persona, deve ravvisarsi in presenza di un’energia fisica esercitata con violenza (anche mediata da un’altra res), quantunque l’offeso si giovi di protezioni, quando esse non facciano venire meno l’idoneità della violenta manomissione a produrre un’apprezzabile sensazione dolorifica, vale a dire non siano tali da rendere la manifestazione di violenza di entità inavvertibile e simbolica (Sez. 3, n. 43316 del 30/09/2014, R., Rv. 260988 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 31665 del 06/05/2021, R., Rv. 281767 – 03), ipotesi che nella specie è stata esclusa in maniera congrua e logica dal Giudice di pace, che ha negato piuttosto – anche alla luce della protezione che il casco integrale ha offerto alla persona offesa – che si siano prodotte le lesioni personali in contestazione.

2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 08/07/2022.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.