Chiede mille euro in contanti a un prete, che la denuncia: assolta per la non gravità del fatto (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 14 ottobre 2022, n. 38812).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. RUSSO Carmine – Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio Augusto – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS) MARIA nata a CARANSEBES (ROMANIA) il 27/01/19xx;

avverso la sentenza del 19/04/2021 del TRIBUNALE di PORDENONE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Franca Zacco, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., con rinvio al Tribunale di Pordenone per nuovo giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 aprile 2021, il Giudice di pace di Pordenone assolveva Maria (OMISSIS) per particolare tenuità del fatto, in relazione al reato di molestie commesso in danno del parroco Gino (OMISSIS).

Quest’ultimo aveva riferito che, da ottobre 2018, per spirito di carità, aveva aderito alle richieste di danaro avanzategli da (OMISSIS); però, quando nel febbraio 2019 (OMISSIS) aveva richiesto la consegna di mille euro in unica soluzione, il parroco aveva perduto la pazienza e aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri.

Il Giudice di pace, perciò, ritenuto accertato che (OMISSIS) aveva recato molestia e disturbo a Gino (OMISSIS) il 5 febbraio 2019, riqualificava in molestie il fatto originariamente contestato come esercizio molesto dell’accattonaggio e assolveva l’imputata ai sensi dell’art. 131- bis cod. pen.

In particolare, il Giudice di pace notava

che il fatto era stato commesso in unico contesto spazio-temporale;

che la condotta era di minima gravità;

che l’illecito era da considerare non occasionale, non essendo gravata l’imputata da ulteriori precedenti penali.

2. Avverso la citata sentenza, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione.

Censura il provvedimento e ne chiede l’annullamento, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e lamentando violazione dell’art. 131-bis cod. pen.

Afferma che la sentenza impugnata sia incorsa in errore laddove ha applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ad un reato che, nel caso concreto, si sarebbe realizzato mediante la reiterazione delle condotte tipiche.

Secondo il ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la predetta causa di non punibilità non si applica ai reati necessariamente abituali né a quelli eventualmente abituali e ha escluso che essa possa trovare applicazione in relazione al reato di molestie, nel caso in cui sia realizzato mediante reiterazione della condotta tipica.

Nel caso ora in esame, emergerebbe dallo stesso capo di imputazione che il fatto fu commesso non con condotte isolate, bensì con reiterazione della condotta tipica.

Perciò, la sentenza impugnata incorrerebbe in evidente violazione dell’art. 131-bis cod. pen., essendo stata applicata la predetta causa di non punibilità in assenza dei presupposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può trovare applicazione in relazione al reato di molestia ex art. 660 cod. pen. nel caso di reiterazione della condotta tipica, senza che sia necessaria esplicita motivazione sul punto (Sez. 1, n. 1523 del 05/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274794-01).

È stato inoltre precisato che tale reato non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante e indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri (Sez. 1, n. 3758 del 07/11/2013, dep. 2014, Moresco, Rv. 258260-01).

1.2. I richiami giurisprudenziali espressi nel ricorso sono corretti sul piano astratto, ma non sono adeguati al caso ora in esame.

Dalla lettura integrale della sentenza impugnata emerge che il Giudice di pace non ha ricollegato la molestia alla protrazione nel tempo delle pretese di elargizione di somme di denaro, ma alla sola richiesta del 5 febbraio 2019, ritenuta esosa dal parroco Gino (OMISSIS).

Il Giudice di pace ha perciò escluso che, nel caso concreto, il reato si fosse realizzato con reiterazione della condotta e, perciò, in forma abituale.

Ciò si evince dalla lettura della parte di motivazione della sentenza impugnata in cui il Giudice di pace ha ritenuto provato che l’imputata recò molestia e disturbo alla persona offesa, proferendo richiesta di denaro, il 5 febbraio 2019.

Né può assumere alcuna rilevanza la formulazione del capo d’imputazione, poiché il suo contenuto è superato dalle valutazioni operate in sentenza dal Giudice di pace.

Alla luce delle precedenti considerazioni, poiché il reato di molestia commesso da (OMISSIS) non fu realizzato mediante reiterazione della condotta, la sentenza ora impugnata non risulta contrastante con i principi che regolano la materia.

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni anzidette.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, 27 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.