L’assegno di mantenimento, stabilito nel giudizio di separazione, è indipendente rispetto a quello statuito a seguito della sentenza di divorzio (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 5 aprile 2023, n. 9345).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCOTTI Giuseppe Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7030/2022 R.G. proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS);

-ricorrente-

contro

(OMISSIS) (OMISSIS);

-intimata-

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 15/2022 depositata il 10/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere dott.ssa GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 15/22 pubblicata il 10/1/22 ha  confermato la sentenza di primo grado con la quale si era stabilito che «in riferimento al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio» era dovuto a (OMISSIS) (OMISSIS) dal coniuge separato (OMISSIS) (OMISSIS) un assegno di mantenimento di €. 1.800,00 mensili.

I giudici di appello in particolare in punto di assegno di mantenimento del coniuge separato hanno respinto il gravame principale e quello incidentale rilevando che tenuto conto della permanenza del vincolo matrimoniale nella separazione e del presupposto dato dalla verifica della disponibilità per il coniuge separato richiedente l’assegno di mantenimento di redditi adeguati al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio essendo ancora attuale il dovere di assistenza matrimoniale nella specie emergeva da un lato la sproporzione tra i redditi dei coniugi («l’uno notaio in pensione, l’altro insegnante in pensione, il primo proprietario di numerosi immobili, la seconda di un immobile alienato in corso di causa per un valore rilevante»); dall’altro, che il tenore di vita goduto durante il matrimonio poteva definirsi ragionevolmente agiato.

Avverso la suddetta pronuncia (OMISSIS) (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, notificato il 16/3/22, affidato a due motivi, nei confronti di (OMISSIS) (OMISSIS) (che non svolge difese). Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente premesso che nelle more del giudizio di appello il divorzio tra le parti era divenuto definitivo a seguito di ordinanza di questa Corte 36176 del 2021 cosicché esse erano divorziate a far tempo dal 21/9/2021 e che con sentenza n. 51/22 in sede di determinazione delle condizioni economiche del divorzio il Tribunale di Salerno aveva respinto la richiesta della (OMISSIS) di attribuzione di un assegno divorzile  lamenta:

a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 5, comma 6, l. 898/1970, deducendosi che tra le parti non ricorre più il legame matrimoniale da due anni;

b) con il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 113 e 116 c.p.c., avendo la Corte d’appello errato nel riconoscere l’assegno alla (OMISSIS) in mancanza di istruttoria laddove nella specie non sussistevano i presupposti per il riconoscimento alla stessa dell’«assegno divorzile» né sotto il profilo assistenziale né sotto quello compensativo-perequativo.

2. In memoria il ricorrente chiede la riunione del presente giudizio a quello 15722/22 (fissato in trattazione dinanzi a questa Corte di Cassazione per l’udienza del 4/4/2023), avente ad oggetto impugnazione in cassazione della sentenza n. 647/22 della Corte d’appello di Napoli con la quale in sede di giudizio per la determinazione delle condizioni economiche del divorzio è stato in riforma della decisione di primo grado  riconosciuto alla (OMISSIS) un assegno divorzile pari ad € 400,00 mensili.

2.1. La richiesta non può essere accolta non essendovi connessione oggettiva tra i due ricorsi, attesa l’autonomia dei procedimenti di separazione e di divorzio.

3. Tanto premesso le doglianze da trattare unitariamente in quanto connesse sono inammissibili.

Questa Corte (Cass. 3852/2021) ha chiarito confermando un suo consolidato orientamento (Cass. 24991/2010; Cass. 7547/2020; Cass. 27205/2019) che «in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l’assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo “status” delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell’assegno alla data della domanda, ai sensi dell’art. 4, comma 13, della l. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione»; il tutto in ragione dell’autonomia, sul piano sostanziale e processuale dei procedimenti di separazione e di  divorzio ma anche della necessità di assicurare sempre continuità all’erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole.

Nella sentenza della Corte d’appello n. 15/22, qui impugnata, si dà atto (pag. 2 della premessa in fatto) che il Tribunale di Salerno con la sentenza del giugno 2021 (in giudizio radicato nel 2018 in cui vi era stata una sentenza non definitiva nel 2019 di pronuncia sulla sola separazione personale tra i coniugi rimettendosi la causa in istruttoria sulla domanda di addebito e sulle questioni patrimoniali) rilevata la concomitante pendenza del procedimento di divorzio instaurato nelle more del giudizio di primo grado tra le parti aveva correttamente, alla luce dei principi di diritto già espressi da questa Corte sopra richiamati, limitato l’ambito del thema decidendum alla richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie, statuendo circa l’obbligo del marito contribuire al mantenimento della moglie con la somma mensile di € 1.800,00, «in riferimento al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ».

La sentenza del Tribunale di Salerno è stata integralmente confermata in appello.

Ora  il ricorso è tutto incentrato sulla violazione dei presupposti richiesti dall’art. 5, comma 6, della l. 898/1970, come interpretata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 18287/2018 per il riconoscimento dell’assegno divorzile, nell’assunto che, essendo i coniugi divorziati dal 2021 nulla si potesse più statuire in ordine ai presupposti dell’assegno di mantenimento nel giudizio di separazione personale.

Le doglianze sono del tutto inammissibili neppure attingendo la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha statuito solo in punto di riconoscimento dell’assegno di mantenimento al coniuge separato nel periodo tra la data di deposito del ricorso per separazione nel 2018 e la data di deposito del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio (che lo stesso ricorrente a pag. 4 del ricorso per cassazione indica essere stato proposto il 14/6/2019) .

4. Per tutto quanto sopra esposto va dichiarato inammissibile il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003 art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ove dovuto a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria, oggi 5 aprile 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.