REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. Vito Di Nicola – Presidente –
Dott. Donatella Galterio – Consigliere –
Dott. Lorenzo Antonio Bucca – Consigliere –
Dott. Maria Beatrice Magro – Relatore –
Dott. Valeria Bove – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/xxxx;
avverso l’ordinanza del 05/01/2024 del GIP TRIBUNALE di PARMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG, dottoressa CINZIA PARASPORO che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente all’imposto obbligo di doppia presentazione in occasione delle partite, anche amichevoli, in trasferta della squadra di Calcio “Parma 1913” e rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. (omissis) (omissis) (omissis) ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Parma, il quale ha disposto la convalida del provvedimento Daspo emesso dal Questore di Parma, con il quale è fatto divieto al ricorrente di per un periodo di 5 anni di accedere presso gli impianti sportivi e di presentarsi personalmente presso la questura di Parma 35 minuti dopo l’inizio del primo tempo e 35 minuti dopo l’inizio del secondo tempo di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra Parma 1913, con decorrenza dalla prima manifestazione successiva alla notifica.
2. Il ricorso è affidato quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta ho messa valutazione del contenuto della memoria difensiva tempestivamente depositata entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile, evidenziando di aver controdedotto in ordine alla visione delle immagini e all’attribuibilità della condotta al ricorrente, in ordine alla eccessiva durata dell’obbligo, in ordine alla vessatorietà della seconda firma in caso di competizioni amichevoli e in trasferta.
Il giudice a quo, pur dando atto della ricezione della memoria difensiva e pur avendo affermato di averla esaminata, non ha espletato un effettivo e sostanziale vaglio delle deduzioni difensive in essa contenute, ma si è limitato a ricorrere a vuote formule di stile.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione della misura dell’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia.
2.3. Con il terzo motivo, deduce difetto di motivazione in merito alle ragioni in ordine alla quali l’obbligo di presentazione è esteso anche in occasione delle partite amichevoli, considerando che gli impegni sportivi infrasettimanali estivi non sono mai pubblicizzati e che pertanto non sono conoscibili.
2.4. Con il quarto motivo lamenta la vessatorietà della misura che prevede un doppio obbligo di presentazione anche in occasione delle partite amichevoli.
3. Il procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente all’imposto obbligo di doppia presentazione in occasione delle partite, anche amichevoli, in trasferta della squadra di Calcio “Parma 1913” e nel resto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. La prima doglianza è manifestamente infondata.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all’interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223 – 01).
Pertanto, qualora il diffidato si avvalga della facoltà di produrre memorie o deduzioni difensive nel termine predetto di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, in tal caso, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento non solo formale, ma anche sostanziale, alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata ritualmente (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021, Rv. 281321; Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Rv. 285286).
Va sottolineato, inoltre, che tale obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall’interessato, si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l’esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l’implicita esclusione della loro fondatezza (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, Lupo, Rv. 281321).
1.2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha dato atto della memoria difensiva depositata in data 05/01/2024 a mezzo del difensore ed ha esaminato, con l’eccezione di C.4.4 quarfte5t. dice oltre al punto 4, le censure difensive in essa formulate, affermandone l’infondatezza, ed in particolare ha fornito piena descrizione della condotta attribuita al ricorrente, posta in essere in data 02/09/2023, in occasione dell’incontro di serie B Parma-Reggiana, consistita nello sferrare un violento calcio allo steward (omissis) (omissis), così cagionandogli lesioni personali, mentre costui era oggetto di sopraffazione e aggressione anche da parte di altri tifosi.
Il giudice, oltre ad affermare la gravità della condotta ascritta al ricorrente, ha altresì effettuato una valutazione della pericolosità del (omissis), richiamando le molteplici segnalazioni di polizia e i numerosi precedenti penali di cui è gravato per reati di lesioni personali, rapina aggravata, minaccia e guida in stato di ubriachezza.
2.1. Anche la seconda doglianza, con cui il ricorrente lamenta l’omessa motivazione dell’urgenza, posto che il provvedimento amministrativo del Questore ha avuto esecuzione prima dell’intervento di convalida del magistrato, è manifestamente infondata.
Costituisce ius receptum il principio secondo il quale l’omessa motivazione sulle ragioni di urgenza determina l’invalidità del provvedimento amministrativo ed impedisce, quindi, la sua convalida, solo nel caso in cui tra la notifica all’interessato e l’adozione dell’ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l’interessato abbia dovuto ottemperare all’obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, del citato art. 6 della legge n. 401/1989 (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237121), ossia quando tra la notifica all’interessato del provvedimento e l’adozione dell’ordinanza di convalida si sia svolta una manifestazione sportiva in relazione alla quale il soggetto abbia dovuto ottemperare all’obbligo di presentazione (Sez.3, n. 43107 del 13/10/2021, Rv. 282299).
Non è quindi necessario argomentare sull’urgenza se il daspo ha avuto esecuzione e prodotto effetti dopo la notifica.
Si è precisato, altresì, che incombe sul destinatario che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, l’onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell’intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell’urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi (Sez.3, n. 28219 del 28/01/2016, Rv. 267256).
2.2. Nel caso in disamina il ricorrente non ha rappresentato che medio termine, tra la data in cui è stato notificato il Daspo e la data della convalida, si siano svolte competizioni sportive cui non ha potuto partecipare, sicché la mancata esplicitazione da parte del giudice a quo delle ragioni di urgenza non rileva.
3. In ordine alla doglianza con la quale il ricorrente si duole di una eccessiva estensione della limitazione anche in occasione delle c.d. partite amichevoli, si ricorda che, in tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l’obbligo di comparire personalmente presso un ufficio o comando di polizia è applicabile anche alle gare amichevoli, essendo anche queste generalmente rese note, salvo gli incontri minori esclusi come tali dalla normale pubblicità, in quanto siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall’interessato, ad esempio, attraverso i calendari ufficiali dei campionati e dei tornei (Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Rv. 242990; Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Rv. 249363; Sez.3, n. 35557 del 11/05/2017, Rv. 270788).
4. E’, invece, fondata la doglianza formulata con il quarto motivo di ricorso, concernente l’omessa esplicitazione delle ragioni che giustificano un duplice obbligo di presentazione anche in occasione delle partite in trasferta, anche amichevoli.
Va sul punto ricordato “l’obbligo di duplice presentazione all’Autorità di pubblica sicurezza non è legittimamente imposto laddove, in ragione della distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, non sia in ogni modo possibile, per l’interessato, raggiungere il luogo dell’incontro in tempi ravvicinati (Sez.3, n. 13543 del 07/12/2022, Bartoli, Rv. 284459; Sez.3, n. 52437 del 11/07/2017, Rv. 271826 Sez.3, n. 17875 del 08/04/2009 Rv. 243653).
Nella specie, nell’apparato argomentativo a sostegno del decisum manca qualsiasi argomentazione relativa al suddetto specifico profilo, sebbene tale profilo di valutazione sia stato sottoposto al giudice nella memoria difensiva dal ricorrente, che aveva lamentato la natura vessatoria ed eccessivamente gravosa del duplice obbligo di presentazione, soprattutto considerato l’ambito interregionale in cui la squadra disputa il campionato, che comporta trasferte non raggiungibili nell’arco di poche ore.
5. L’ordinanza impugnata deve, dunque essere annullata senza rinvio ex art. 620 lett. e) cod. proc. pen., limitatamente all’imposizione di una seconda firma per le partite che si svolgono in regione diversa e deve essere dichiarata su tale punto la cessazione dell’efficacia del provvedimento del Questore di Parma del 03/01/2024. Rigetta il ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente la convalida dell’obbligo di presentazione in relazione all’apposizione di una seconda firma per le partite che si svolgono in regione diversa dall’Emilia-Romagna.
Rigetta il ricorso nel resto.
Dichiara l’inefficacia del provvedimento del Questore di Parma del 03/01/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione per l’apposizione di una seconda firma.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del dispositivo al Questore di Parma.
Così deciso all’udienza del 17/12/2024.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2025.