REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
Dott. Orlando Villani – Presidente –
Dott. Riccardo Amoroso – Consigliere –
Dott. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli – Consigliere –
Dott. Benedetto Paternò Raddusa – Consigliere –
Dott. Paola Di Nicola Travaglini – Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(omissis) (omissis) nato ad (omissis) il xx/xx/19xx;
avverso l’ordinanza del 03/01/2024 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Dott.ssa Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, Dott.ssa Antonietta Picardi, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e restituzione degli atti alla Corte di appello.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato (omissis) (omissis), avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Modena il 4 luglio 2023, in ordine ai reati di maltrattamenti e lesioni aggravate, ritenendo l’appello privo dei requisiti richiesti dall’art. 581 cod. proc. pen.
2. Con un unico motivo di ricorso il difensore di (omissis) (omissis) ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, per inosservanza della legge processuale, in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., e per vizio di motivazione in quanto nell’atto di appello erano puntualmente enunciati tutti i motivi volti alla rivalutazione della sentenza di primo grado con riguardo a diversi profili attinenti: all’incidenza della condizione di tossicodipendenza sulla credibilità della persona offesa; alla riferibilità delle aggressioni dell’imputato all’abuso di stupefacenti della compagna e non ad intenti vessatori; all’assenza di abitualità, attesa la brevità della convivenza la presenza di due soli episodi violenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. II ricorso é inammissibile in quanto reiterativo di questioni già devolute e risolte dalla Corte di appello.
2. L’ordinanza impugnata ha correttamente ritenuto che l’impugnazione di (omissis) (omissis) abbia violate la disciplina dettata dall’art. 581 proc. pen., anche a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022, in ordine al contenuto dell’atto di appello in quanto sia privo dei «motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta» (art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.); sia della specificità della richiesta «con riferimento ai capi e ai punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione» (art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.).
2.1. In ordine alla nozione di capo e punto della decisione occorre richiamare l’interpretazione delle Sezioni unite che hanno affermato come <<per capo deve intendersi una decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all’imputato…. II concetto di “punto della decisione” ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione… i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l’art. 597, comma 1, cod. proc. pen. coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in prime luogo, all’accertamento della responsabilità e alla determinazione della pena che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza.
Ne consegue che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione …» (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216239).
2.2. Cosi ricavata dalla giurisprudenza di legittimità la nozione di capo e punto della decisione, ad essa va ricollegato il principio della “specificità della richiesta” che, come stabilito sempre con orientamento espresso a Sezioni unite dalla sentenza Galtelli, richiamata dall’ordinanza impugnata, l’appello, al pari del ricorso per cassazione, é inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, e direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
Piu specificamente le sezioni unite hanno affermato che «L’impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto.
2.3. Le esigenze specifiche dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l’oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto. Poiché l’appello é un’impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d’appello con i motivi di impugnazione, che servono sia a circoscrivere l’ambito dei poteri del giudice stesso sia ad evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111, secondo comma, Cost. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, cit., § 7.3).
Con specifico riguardo alla prova dichiarativa non può, pertanto, ritenersi specifico l’appello che contesti parti della testimonianza non rilevanti ne rispetto al nucleo fondamentale dell’accusa ne con riguardo alla valutazione dell’attendibilità intrinseca del dichiarante (Sez. 2, n. 19534 del 25/02/2020, Rv. 279416).
2.4. Nel caso in esame, come rilevato correttamente dalla Corte distrettuale, il ricorrente con la prima impugnazione, senza negare le violenze, ha solo stigmatizzato la condizione di tossicodipendenza della persona offesa che non incide in via pregiudiziale, come richiesto, sulla sua attendibilità ma, al contrario, la rende «vittima vulnerabile».
II ricorso, con argomenti fondati su mere asserzioni, non si confronta, in nessun passaggio, con ii nucleo della sentenza del Tribunale di Modena costituito dalle gravi violenze fisiche e psicologiche imposte da (omissis) (omissis) alla compagna, a cui per mesi aveva impedito di uscire da casa e che più volte aveva picchiato anche con un bastone o con un portacenere, come comprovato da due referti medici attestanti «trauma cranico e facciale con poli secondari a violenza di genere», con prognosi di quindici giorni, e «frattura scomposta delle ossa nasali e frattura della IX costa sinistra» con prognosi di ventidue giorni.
A fronte di tali univoci elementi di fatto, ammessi peraltro in un primo momento anche dallo stesso imputato in sede dibattimentale, l’atto di appello si é limitato:
a) a prospettare aprioristici difetti di credibilità della dichiarante in base a pregiudizi discriminatori, fondati sulla condizione di tossicodipendenza della vittima, come tali inidonei ad incidere sulla prova del fatto contestato e, comunque, non rilevanti per la sua valutazione complessiva (pag. 1);
b) a ricondurre a mera conflittualità, priva di dolo, le gravissime violenze e le forme di abituale controllo ai danni della convivente (pag. 2);
c) a censurare, infine, come severo il trattamento sanzionatorio che il giudice di primo grado aveva puntualmente argomentato (pag. 3).
3. Dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 aprile 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paola Di Nicola Travaglini Orlando Villoni
Dispone, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della Cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il Presidente
Orlando Villoni
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2024.