Negato il risarcimento al pedone che cade in una buca perché non presta attenzione alla strada (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 13 luglio 2022, n. 22121).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15699-2021 proposto da:

(OMISSIS) MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) 38, presso lo studio dell’avvocato BENITO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BARI 80015010723, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) 53, presso lo studio dell’avvocato FABIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1083/2021 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 17/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Rilevato che:

1. (OMISSIS) Massimo, con atto di citazione ritualmente notificato il 3.5.2018, conveniva in giudizio, innanzi l’Ufficio del Giudice di Pace di Bari, il Comune di Bari, premettendo che il 29.5.2012, alle ore 19.00 ca., mentre percorreva a piedi via Dei Mille sul marciapiede lato sinistro verso via Capruzzi, giunto all’altezza del civico n. 20 era costretto ad attraversare la strada per impegnare il marciapiede opposto, essendo il marciapiede bloccato per lavori edili.

L’attore esponeva che, nell’eseguire tale attraversamento, poneva il piede destro in una profonda buca posta al centro della carreggiata, non segnalata né individuabile in quanto coperta da carte e fogli di giornale, a causa della quale “cadeva rovinosamente a terra” nonostante avesse tentato di alleggerire la caduta appoggiando la mano sinistra al suolo.

Asseriva inoltre che, a seguito della caduta, si recava presso il P.S. del Policlinico di Bari dove, previ accertamenti radiologici e radiografici di rito, veniva riscontrato che aveva riportato “trauma contusivo ginocchio destro e trauma contusivo–distorsivo polso sinistro”, a cagione dei quali gli veniva confezionato palmare di cartone alla mano sinistra e veniva dimesso con prescrizione di crioterapia, terapia medica e 7 giorni di prognosi.

L’attore deduceva poi che, a seguito delle visite di controllo nel giorno 8.6.2012 e 23.7.2012, veniva confermata la suddetta diagnosi e riconosciuta anche la “frattura dello scafoide carpale sinistro” e prescritto tutore di protesi polso – pollice, cui seguiva un ulteriore periodo di terapia medica e riabilitazione.

Guarito, lamentava di aver subito una ITT di giorni 20, una ITP al 50% di giorni 30, un’IP del 4% e quindi un danno biologico di euro 3.594,55, oltre a un danno morale, nonché di aver anticipato le spese per le cure del caso di € 30,00.

L’attore, pertanto, chiedeva l’accertamento della responsabilità del Comune di Bari nella causazione del sinistro e, per l’effetto, la condanna dell’ente al risarcimento dei danni subiti (danno non patrimoniale, IP, ITT, ITP, danno morale e spese mediche), come quantificati in narrativa o nella diversa misura, maggiore o minore, che fosse risultata di giustizia a seguito di espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti della competenza per valore del GdP adito.

Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

2. Il Giudice di Pace di Bari, all’esito dell’istruttoria svolta, con sentenza n. 1973/2019 del 18.7.2019 pubblicata il 21.8.2019 e notificata il 24.9.2019, in accoglimento della domanda di parte attrice, condannava il Comune di Bari al pagamento, in favore dell’attore, della somma di € 4.650,96, oltre interessi legali dalla messa in mora all’effettivo soddisfo, spese di CTU pari a 300,00, e spese di giudizio.

3. Il Tribunale di Bari, investito dell’appello da parte dell’ente comunale, ha invece escluso la responsabilità dell’Amministrazione Comunale convenuta, ritenendo che l’incidente, sotto il profilo causale, fosse dovuto a disattenzione del pedone nell’attraversamento della strada, ragionando sui principi sanciti dalla giurisprudenza in merito nell’interpretazione dell’art. 2051 c.c., giacché all’obbligo di custodia fa pur sempre riscontro l’obbligo di prova del nesso di causalità e un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento.

4. Il ricorso per cassazione della sentenza n. 1083/2021, pubblicata il 17/03/2021 e notificata a mezzo PEC il 31/03/2021, è svolto dall’attore soccombente; esso è affidato a un solo motivo, ed è stato notificato il 31/5/2021.

Il Comune resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1. Con un unico motivo, ex art. 360, I c., n. 3, c.p.c. si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., censurando la sentenza impugnata sul duplice versante dell’errore di diritto, consistente nella violazione e/o falsa applicazione di legge per aver il Tribunale di Bari, quale Giudice di Appello, ritenuto interrotto il nesso eziologico tra la condotta omissiva del Comune e quella del danneggiato ex art. 2051 c.c., nonché per violazione e falsa applicazione all’art. 1127 (1227) c.c.

Si assume che nel caso di specie la sentenza di appello non terrebbe conto della regola – di comune esperienza – per cui le strade delle città (specialmente nel meridione d’Italia) sono spesso piene di carte e fogliame che si posano sul manto stradale e non vengono tempestivamente rimosse per carenza di personale e/o cattiva amministrazione.

Conseguentemente, richiedere al pedone di prestare attenzione ad ogni foglio, carta, accumulo di foglie che incontra sul suo percorso significherebbe richiedergli uno sforzo che va oltre l’ordinaria diligenza, non considerando che durante l’attraversamento della strada si debba in primo luogo prestare attenzione alle auto in transito.

2. Il motivo, sotto apparente denuncia di violazione o falsa applicazione della norma sulla responsabilità del custode, tende a riproporre una rivisitazione dell’esame del fatto effettuato dal Tribunale e peraltro correttamente condotto secondo i paradigmi elaborati da questo giudice di legittimità, in ordine al disposto dell’art. 2051 c.c.; di prova del nesso causale e di interruzione del lo stesso, o ve la condotta negligente della vittima si sia dimostrata come direttamente ed esclusivamente incidente sull’evento lesivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 29/07/2016 Cass., sez. VI sent. n. 9315/2019; Cass. sez. III ord. n. 456/2021).

3. Pertanto, in tale caso , la valutazione sulla incidenza della condotta altamente imprudente della vittima nell’attraversamento della strada, caduta a causa di una buca nel manto stradale risultata tuttavia ben visibile ed evitabile dal pedone, risulta del tutto insindacabile.

4. Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese liquidate in € 1.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.