Niente compensazione delle spese se il verbale che accertava la guida di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo è stato notificato fuori tempo massimo (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 1 agosto 2023, n. 23392).

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO        -Presidente

Dott. MARIO BERTUZZI                      -Consigliere

Dott. ROSSANA GIANNACCARI         -Consigliere

Dott. GIUSEPPE FORTUNATO           -Consigliere

Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS      -Consigliere-Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17787-2022 proposto da:

(omissis) (omissis) di (omissis) elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo studio dell’avvocato (omissis) (omissis) che la rappresenta e difende;

ricorrente-

contro

PREFETTURA di ROMA;

intimata

avverso la sentenza n. 46/2022 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il 14/01/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE

1. (omissis) (omissis) di (omissis) ha proposto appello avverso la sentenza n. 1664/2018 emessa dal Giudice di pace di Civitavecchia, con cui è stata accolta la sua opposizione avverso un verbale di contestazione della Polizia stradale, censurando la compensazione delle spese di lite, disposta dal giudice pur essendo l’opponente risultata totalmente vittoriosa.

Il gravame è stato respinto dal Tribunale di Civitavecchia, che con la sentenza n. 46/2022 ha confermato la pronuncia sulle spese di primo grado.

2. Avverso la sentenza d’appello (omissis) (omissis) di (omissis) ricorre per cassazione.

L’intimata Prefettura di Roma non ha proposto difese.

La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. La ricorrente lamenta “erronea compensazione delle spese relative al giudizio di primo grado, violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c.”.

Il motivo è fondato.

Il Tribunale, dopo avere precisato che trova applicazione al caso in esame la formulazione dell’art. 92 c.p.c. – come modificata dal d.l. n. 132/2014 e interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018 – che vincola la compensazione delle spese di lite alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, ha ravvisato tali ragioni nella presenza “in atti di prova del titolo di responsabilità” contestato alla ricorrente, ossia l’ “essersi posta alla guida dell’autovettura di sua proprietà nonostante la presenza di fermo amministrativo sul veicolo, e quindi della condotta illecita oggetto dell’accertamento”, seppure il giudizio di opposizione “sia stato deciso in ragione della tardiva notificazione del verbale di contestazione”.

Le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione individuate dal Tribunale sono illogiche e prive di consistenza e sono affidate a una motivazione apparente. Il verbale di contestazione per violazione del codice della strada, infatti, può essere illegittimo tanto per vizi formali quanto per vizi sostanziali, e “la prima categoria non è più lieve della seconda, non potendosi sostenere che nell’ordinamento vi sia un favor per gli errori meramente procedurali della pubblica amministrazione” (così Cass. n. 2676/2013, v. negli stessi termini Cass. n. 8114/2011).

2. Il ricorso va pertanto accolto; cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata al Tribunale di Civitavecchia, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Civitavecchia, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 14 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 1° agosto 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.