Omicidio colposo stradale per l’automobilista che – procedendo oltre i limiti di velocità consentiti dalla legge – si ritrova con uno spazio d’arresto insufficiente per non urtare altra macchina in uscita da una stazione di servizio (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 27 novembre 2023, n. 47396).

REPUBBUCA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. EMANUELE DI SALVO – Presidente –

Dott. ALESSANDRO RANALDI – Relatore –

Dott. ANNA LUISA ANGELA RICCI – Consigliere –

Dott. DANIELA DAWAN – Consigliere –

Dott. MARINA CIRESE – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis), nato a (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO RANALDI;

udito ii Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

In difesa del ricorrente (omissis) (omissis) è presente l’avvocato (omissis) che dopa aver esposto i motivi del gravame, insiste nell’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 15.12.2022, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di prime grado che – in sede di rito abbreviato – aveva dichiarato (omissis) (omissis) responsabile del reato di omicidio colposo stradale in danno di (omissis) (omissis) in relazione all’incidente avvenuto il (omissis).

l’imputato, alla guida di un autoveicolo (omissis) procedendo a velocità (105-110 Km/h) superiore al limite consentito (90 Km/h), aveva urtato violentemente contro la Fiat Panda condotta dalla vittima, in uscita da una stazione di servizio.

2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta ii disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere affermato la responsabilità del ricorrente sulla base di una erronea lettura delle consulenze tecniche in atti, disancorata dalle risultanze processuali.

II) Carenza di motivazione in ordine alla determinazione della misura della sospensione della patente di guida.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanta articola doglianze che attengono al merito in maniera confusa e non autosufficiente, adducendo, fra l’altro, presunti vizi di cui non si comprende la rilevanza (in relazione all’intervenuto contraddittorio tra i consulenti tecnici nominati) ne l’interesse a dedurli (in relazione al vizio motivazionale che attingerebbe la pur riconosciuta circostanza attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589-bis cod.).

4. Il primo motivo ha la pretesa di ottenere in questa sede una non consentita rivalutazione nel merito della vicenda, attraverso una lettura del compendio probatorio alternativa e diverso rispetto a quella adottata nella decisione impugnata, laddove e noto che la ricostruzione dei fatti, sulla base della interpretazione dei dati probatori processualmente emersi, e operazione riservata alla competenza esclusiva del giudice di merito.

Compito della Corte di cassazione e solo quello di verificare la congruenza logico-giuridica delle argomentazioni che sorreggono il decisum del giudice di merito, secondo il numero chiuso rappresentato dal catalogo dei motivi di ricorso deducibili dalle parti ai sensi di quanto previsto dall’art. 606 cod. proc. pen., elenco che delimita rigidamente l’orizzonte valutativo di questa Corte ed al di fuori del quale non vi è spazio per l’ammissibilità del relativo motivo.

In questa prospettiva, e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si osserva che la sentenza impugnata ha motivatamente condiviso la conclusione cui e pervenuto ii consulente tecnico nominato dal PM, a riguardo del coefficiente d’attrito applicato – nella ricostruzione della cinematica dell’incidente – per ii veicolo condotto dal (omissis) pari a 0,6, ritenuto prudenziale in quanto valore minimo previsto per un fondo stradale ai asfalto liscio, come riscontrato nel caso di specie.

Di conseguenza, la Corte di merito ha legittimamente osservato che se il (omissis) avesse mantenuto la velocita di 90 km/h, pari al limite massimo per quel tratto di strada, lo spazio di frenata sarebbe risultato di 78 metri circa, idoneo ad evitare l’impatto con la Fiat Panda condotta dalla persona offesa.

La velocità tenuta dall’imputato era invece superiore al limite indicate, essendo stata calcolata intorno ai 105/110 km/h, sulla scorta di una valutazione insindacabile nella presente sede di legittimità.

Trattandosi di velocita superiore al limite previsto, la relativa condotta era comunque integrativa della colpa specifica riconducibile alla violazione della norma cautelare di cui all’art. 142 cod. strada, senza alcuna necessita di stabilire quale fosse la velocita adeguata di cui all’art. 141 cod. strada.

Peraltro, tale valutazione e stata congruamente operata da parte dei giudici di merito, i quali hanno logicamente considerate la presenza, in prossimità del luogo del sinistro, di abitazioni e l’approssimarsi del distributore di carburante quali elementi che avrebbero dovuto suggerire al prevenuto una ulteriore riduzione della velocità.

5. II secondo motivo, in merito alla sospensione della patente di guida, è manifestamente infondato, poiché, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale ha motivate sul punto secondo i parametri dell’art. 218 cod. strada, avendo specificamente tenuto conto della gravità della violazione commessa in rapporto alla gravità della colpa, avuto riguardo alla velocità eccessiva e al constatato ritardo dell’imputato nell’attuare la frenata d’emergenza.

6. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria, oggi 27 novembre 2023.

SENTENZA