REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. GASTONE ANDREAZZA – Presidente –
Dott. ANDREA GENTILI – Relatore –
Dott. ANTONELLA DI STASI – Consigliere –
Dott. LORENZO ANTONIO BUCCA – Consigliere –
Dott. MARIA BEATRICE MAGRO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(omissis) (omissis), nata a (omissis) (PA) il x febbraio 19xx;
(omissis) (omissis), nato a (omissis) il xx giugno 19xx;
avverso la sentenza n. 2179/2023 della Corte di appello di Palermo del 12 aprile 2023;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Domenico SECCIA, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del 25 marzo 2024 nell’interesse dei ricorrenti a firma dell’avv. (omissis) (omissis), del foro di Palermo, con la quale si è insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 aprile 2023, la Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato la precedente decisione con la quale, in data 19 aprile 2022, il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la penale responsabilità di (omissis) (omissis) e di (omissis) (omissis) in ordine al rato loro contestato in concorso e li aveva, pertanto, condannati alla pena di giustizia.
Era, infatti, risultato che la (omissis), unitamente al di lei marito (omissis), aveva ceduto simulatamente in data 24 settembre 2015, una autovettura di sua proprietà, sebbene la stessa fosse stata oggetto di un preavviso di fermo amministrativo notificato dalla Riscossione Sicilia Srl, agente per la riscossione dei tributi, in data 1 settembre 2015, al fine di sottrarla alla possibilità di essere oggetto di azione esecutiva coattiva a soddisfazione dei debiti tributari gravanti sulla prevenuta.
Successivamente tale autoveicolo, rientrato nel possesso dei ricorrenti, era stato permutato con altro automezzo, che era stato, però, intestato al solo (omissis).
Avverso la predetta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione i due imputati, eccependo, in via preliminare l’intervenuta prescrizione del reato loro contestato, e, successivamente, l’erronea applicazione normativa in cui era incorsa la Corte territoriale nel ritenere integrati gli estremi del reato loro contestato sebbene non esistessero elementi per ritenere che l’avvenuta cessione e la successiva permuta dell’autoveicolo interessato dal preavviso di fermo fossero operazioni preordinate alla inefficacia della azione esecutiva per la riscossione dei tributi dovuta dalla (omissis); in particolare hanno osservato i ricorrenti che la Corte territoriale aveva del tutto trascurato di considerare che a garanzia del credito erariale già era stata iscritta ipoteca esattoriale sui beni immobili della (omissis), sicché la cessione dell’automezzo, peraltro di modico valore, oltre ad essere effettiva e non simulata, non poteva spiegare alcun effetto pregiudizievole sulla possibilità da parte dell’Erario di ottenere coattivamente il versamento della imposta dovuta dalla ricorrente.
Con un terzo motivo di impugnazione i ricorrenti hanno contestato la sentenza, con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in esame, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di merito, il (omissis), che materialmente ha proceduto, in quanto ne era l’utilizzatore, alla cessione dell’autoveicolo in discorso, non era stato informato dalla (omissis) dell’avvenuta notificazione del preavviso di fermo amministrativo avente ad oggetto il predetto veicolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, nei termini che saranno indicati è fondato.
Deve convenirsi con i giudici del merito sulla circostanza che valgono ad integrare gli estremi del reato oggetto di contestazione, quello cioè previsto e punito secondo i termini dell’art. 11 del d.lgs n. 74 del 2000, non soltanto gli atti di alienazione posti in essere simulatamente (come, peraltro, parrebbe essere stato quello operato dai due coniugi in occasione della prima cessione del veicolo, posto che, ove si fosse trattato di una effettiva alienazione risulterebbe inspiegabile, a meno di non volere ipotizzare o una immediata retrocessione o, addirittura, un atto compiuto a non domino, la successiva seconda alienazione del bene per mezzo di una permuta compiuto dai medesimi soggetti originariamente titolari dell’autoveicolo), ma anche quelli effettivi, laddove essi siano stati, tuttavia, connotati dall’essere stati realizzati fraude (si veda, infatti, a tale riguardo, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 agosto 2023, n. 33988, rv 285206), con l’intento di rendere difficoltosa l’azione esecutiva dell’Erario per la riscossione tributaria.
Nel caso in esame siffatto connotato è stato desunto, con motivazione non censurabile in quanto non manifestamente illogica, dai giudici del merito dal singolare modus procedendi seguito dai ricorrenti, che – in contrasto con l’abituale pratica commerciale, la quale suggerisce, in occasione della compravendita degli autoveicoli già immatricolati, di limitare il numero di formali passaggio di proprietà, onde evitare inutili spese amministrative e non deprezzare il bene in occasione delle successive rivendite – di non fare annotare le avvenute “cessioni in conto vendita” operate in favore di rivenditori professionali – avevano, invece, formalizzato, in data 24 settembre 2015, la prima cessione del veicolo della (omissis) in favore della (omissis) Srl.
Parimenti fonte di giustificati elementi dimostrativi della finalità frodatoria perseguita dai due ricorrenti attraverso l’avvenuta cessione dell’autoveicolo è il fatto che, a fronte della consegna di un veicolo intestato alla (omissis) se ne sia ricevuto in permuta un altro che è stato, invece, intestato al (omissis), soggetto non destinatario di alcun precedente provvedimenti da parte dell’ente incaricato della riscossione delle imposte sul territorio siciliano.
Ciò sul quale la sentenza della Corte territoriale non risulta essere, invece, il frutto di un’adeguate ponderazione, sempre in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, attiene alla effettiva messa in pericolo dell’interesse protetto dalla norma la cui violazione è imputata ai due ricorrenti per effetto dell’avvenuta operazione commerciale da questi posta in essere.
Invero, premessa la natura di reato di pericolo concreto che contraddistingue l’illecito ora in esame (al riguardo si veda, infatti, Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 ottobre 2018, n. 46975, rv 274066, nella quale si parla, infatti, di ” di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei – secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell’Erario – a pregiudicare l’attività recuperatoria dell’amministrazione finanziaria), si osserva che la Corte di merito, che pure ha dato atto della circostanza che a tutela del proprio credito l’ente per la riscossione delle imposte ha attivato una procedura di espropriazione immobiliare, deve intendersi, a carico della (omissis), nulla ha ritenuto di dovere aggiungere in ordine alla effettiva conseguenza pregiudizievole che, in considerazione della reale capienza del patrimonio della (omissis), l’atto dismissivo avente ad oggetto l’autoveicolo usato aveva avuto (o comunque, sulla base di una ragionevole valutazione operata ex ante, avrebbe potuto avere) sulla materiale praticabilità da parte dell’Amministrazione del procedimento volto alla riscossione coattiva del suo credito tributario.
Considerato che, come questa Corte ha sostenuto, e come qui convintamente si ribadisce, l’affermazione della sussistenza del reato oggetto di contestazione a carico dei due ricorrenti postula che gli atti fraudolenti o simulati siano oggetto di una valutazione da parte ‘degli organi giudiziari di merito volta a verificarne la idoneità in concreto, in base ad un giudizio ex ante che prenda in esame la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa dell’Erario, a rendere inefficace, in tutto od in parte, l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria (si veda, al riguardo, in ispecie: Corte di cassazione, Sezione III penale, 1 aprile 2016, n. 13233, rv 266771), l’avvenuta noncuranza da parte della Corte di merito del fatto che l’adempimento coattivo della obbligazione tributaria gravante sulla ricorrente poteva comunque essere assicurato attraverso l’esecuzione avente ad oggetto un bene immobile di proprietà di quella già attinto, secondo quanto emergente dalla stessa sentenza in scrutinio, da atti della procedura esattoriale, rende quanto meno inadeguata la dimostrazione della sussistenza, quanto al caso di specie, della concreta offensività della condotta ascritta ai due prevenuti (sulla offensività che, ove mancante, esclude la sussumibilità del fatto nell’ambito della fattispecie tipica di reato: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 9 febbraio 2016, n. 5254, rv 265642).
Non vi è luogo nella fattispecie ad annullamento con rinvio atteso che, sia a considerare quale momento di commissione del reato, quello in cui si è verificata l’avvenuta prima cessione, cioè il 24 settembre 2015, sia a considerare a tal fine rilevante la data del 7 dicembre 2013, in cui si è verificata la seconda cessione (ed per questa opzione depone quanto affermato di recente da questa Corte, allorché ha segnalato come il reato in esame sia un “reato a condotta eventualmente plurima” in relazione al quale il termine prescrizionale decorre dal momento della commissione dell’ultima della condotte tipiche poste in essere: Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 febbraio 2024, n. 8659, rv 285960), esso alla data odierna è indubbiamente estinto essendo ampiamente maturato ad oggi il termine della sua prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2024.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2024.