Per la Cassazione, la notifica della citazione al difensore d’ufficio non è sufficiente alla dichiarazione di assenza a differenza della notifica presso il difensore di fiducia (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 4 luglio 2023, n. 28737).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. MONICA BONI                   -Presidente-

Dott. DOMENICO FIORDALISI   -Relatore-

Dott. GIORGIO POSCIA

Dott. MARCO MARIA MONACO

Dott. MARIA ELENA MELE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 06/07/2022 del GIUDICE DI PACE di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DOMENICO FIORDALISI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. PIERGIORGIO MOROSINI, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Milano.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) (omissis) impugna la sentenza del G.d.P. di Milano del 6 luglio 2022, con la quale è stato condannato alla pena di euro 8.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il (omissis) (omissis) si era trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine del  Questore di (omissis) emesso e notificato il (omissis) (e del rispettivo decreto prefettizio notificato in pari data) di allontanarsi entro sette giorni.

2. Il ricorrente contesta la sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che l’imputato non poteva essere dichiarato assente, posto che non vi era prova del fatto che lo stesso fosse a conoscenza del procedimento penale a suo carico, non bastando, a tal fine, la notifica dell’atto introduttivo del giudizio presso lo studio del difensore, quale luogo nel quale era stato eletto domicilio.

3. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 6 ottobre 2022 ha riqualificato ai sensi dell’art. 568, comma 5, proc. pen. l’atto di appello proposto da (omissis) come ricorso per cassazione, evidenziando che la competenza a conoscere dell’impugnazione proposta spetta alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Giova in diritto evidenziare che, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish, Rv. 279420).

Infatti, nel caso in cui l’imputato sia assistito d’ufficio, non può presumersi che egli abbia avuto conoscenza del procedimento in virtù del rapporto fiduciario che lo lega al difensore, come invece affermato nel diverso caso in cui la notifica sia stata effettuata presso il difensore nominato di fiducia, stante la diversa natura del rapporto che intercorre tra l’imputato con il suo difensore di fiducia e dell’obbligo del difensore di tenere informato il suo assistito.

Se sotto il profilo del dovere di tenere informato il proprio assistito la posizione del difensore di ufficio non si differenzia rispetto a quella del difensore di fiducia, la diversità del rapporto si manifesta sotto il profilo dell’esistenza di un legame interpersonale più stretto che connota la nomina fiduciaria e che assume rilievo come elemento di conferma della ragionevole presunzione dell’informazione data all’imputato da parte del suo difensore della sua citazione a giudizio.

Come evidenziato dal ricorrente, pertanto, non vi erano elementi in forza dei quali poter presumere che l’imputato fosse a conoscenza dell’esistenza del procedimento, anche considerando che, tale conoscenza non può essere desunta da un atto compiuto d’iniziativa della polizia giudiziaria in epoca anteriore alla formale instaurazione del procedimento, che si verifica soltanto con l’iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 16416 del 02/03/2017, Somai, Rv. 269843).

2. All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al G.d.P. di Milano per un nuovo giudizio. In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il giudice di rinvio va individuato in diversa persona fisica del medesimo ufficio del Giudice di Pace (Sez. 5, 2669 del 06/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Milano, in diversa persona fisica.

Così deciso il 06/04/2023.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2023.

SENTENZA