REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 8440-2017 proposto da:
(OMISSIS) Giuseppe, elettivamente domiciliato in ROMA, Borgo Angelico 6, presso lo studio dell’avvocato Vincenza (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Davide (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DELLA SPEZIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 874/2016 del TRIBUNALE di LA SPEZIA, depositata il 08/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2020 dal Consigliere Dott.ssa Elisa PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Luisa DE RENZIS, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Vincenza (OMISSIS), difensore del ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati ed insiste per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di La Spezia, con sentenza pubblicata in data 8 novembre 2016, ha rigettato l’appello proposto da Giuseppe (OMISSIS) avverso la sentenza del Giudice di pace di La Spezia n. 428 del 2015, e nei confronti della Prefettura di La Spezia.
1.1. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione del (OMISSIS) all’ordinanza-ingiunzione emessa sulla base del verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 cod. strada rilevata in data 22 agosto 2014, nel Comune di Cornoviglio, a mezzo di apparecchiatura Velomatic.
2. Il Tribunale ha confermato la decisione, osservando che la Pubblica amministrazione aveva dimostrato il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, producendo la dichiarazione, proveniente dalla società costruttrice (OMISSIS), della verifica e taratura effettuate poco tempo prima dell’infrazione (in data 9 giugno 2014), e che non era previsto che l’intervento periodico di verifica della funzionalità e taratura fosse eseguito da soggetto diverso dal costruttore.
3. Per la cassazione della sentenza Giuseppe (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a due motivi.
L’Amministrazione intimata non ha svolto difese in questa sede.
Il ricorso era stato avviato per la decisione sulla base della proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza, e il ricorrente aveva depositato memoria.
Con ordinanza interlocutoria n. 30567 del 2018 il Collegio ha rimesso il ricorso alla pubblica udienza, ritenendo insussistente l’evidenza decisoria.
Il ricorso, già fissato all’udienza del 28 marzo 2020 che non si è svolta a causa dell’emergenza sanitaria, è chiamato per la decisione all’odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo – che denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 45, comma 6, 146, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285 del 1992; 192 e 345 d.P.R. n. 495 del 1992; 1, 2, 3 e 4 I. n. 273 del 1991; 3 decreto dirigenziale Ministero infrastrutture e trasporti n. 35388 dell’8 aprile 2009; 2697, 2699 e 2700 cod. civ.; 6, commi 6 e 11, d.lgs. n. 150 del 2011 – il ricorrente contesta che il Tribunale non abbia accertato se il documento prodotto dall’Amministrazione indicasse le modalità con le quali era stata effettuata la taratura dell’apparecchio Velomatic.
Il documento datato 9 giugno 2014, intestato “Dichiarazione di verifica e taratura”, era stato redatto dalla società costruttrice, cioè da un soggetto privato, e pertanto era privo di efficacia privilegiata ai sensi degli artt. 2699-2700 cod. civ., oltre ad essere incompleto, in quanto non indicava gli strumenti utilizzati per la taratura, né riportava i valori rilevati e quelli impostati.
Si tratterebbe, secondo il ricorrente, di una “certificazione di omologazione e conformità” dell’apparecchio, comunque inidonea a dimostrare l’avvenuta verifica periodica di funzionalità e taratura, anche perché proveniente dalla società costruttrice.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del diritto di difesa, specificamente degli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost., avuto riguardo alla prova del corretto funzionamento dell’apparecchio di rilevamento della velocità.
La mancata produzione della documentazione relativa alle operazioni di verifica della funzionalità e taratura dell’apparecchio avrebbe impedito al ricorrente di esaminarne il contenuto, a mezzo di un tecnico di fiducia, per eventuali contestazioni.
Nella memoria illustrativa, il ricorrente ha ulteriormente contestato che la taratura era stata effettuata il 4 aprile 2013, vale a dire oltre un anno prima del rilevamento dell’infrazione, e che la verifica periodica della taratura avrebbe potuto essere eseguita soltanto da uno dei soggetti accreditati presso l’unico organismo nazionale (ACCREDIA) autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi dell’art. 4 I. n. 99 del 2009, o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento.
3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
3.1. Risulta assorbente la censura concernente la validità della verifica di funzionalità e taratura dell’apparecchio di rilevamento automatico della velocità, che il Tribunale ha accertato essere stata effettuata in data 9 giugno 2014 dalla società costruttrice, e la connessa questione della prova del corretto funzionamento dell’apparecchio.
3.2. Premesso che l’accertamento svolto da Tribunale riguardo alla qualificazione del documento non è sindacabile in sede di legittimità, in quanto pertiene ai giudizi in fatto riservati al giudice di merito, residua la questione di diritto della idoneità della certificazione rilasciata dalla società costruttrice a soddisfare il requisito reso necessario dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015.
3.3. Come chiarito dalla circolare del Ministero dell’interno 26 giugno 2015 (prot. 300/A4745/15/144/5/20/5), già prima della citata sentenza della Corte costituzionale, era prescritta la verifica periodica di funzionalità e taratura, con cadenza almeno annuale, delle apparecchiature di controllo da remoto o per la contestazione successiva delle violazioni in materia di velocità.
Tale verifica doveva, e deve, essere effettuata presso un centro accreditato ACCREDIA (designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione dell’art. 4 I. n. 99 del 2009), ovvero presso lo stesso costruttore se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000.
Diversamente, per gli apparecchi destinati ad essere impiegati esclusivamente con la presenza o sotto il controllo di un operatore della polizia stradale, la verifica periodica di funzionalità non era prescritta, e quindi, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015, in attesa di individuare le procedure di verifica, il Ministero ne ha sospeso l’utilizzo con la circolare richiamata.
3.4. Successivamente, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017 ha previsto che «Le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento» (punto 2.2. dell’Allegato).
4. La sentenza impugnata ha accertato che l’infrazione è stata rilevata il 22 agosto 2014 a mezzo di Velomatic 512, sottoposto a verifica dal costruttore due mesi circa prima del rilevamento, ma non ha chiarito se tale apparecchio rientrasse tra quelli per i quali già prima della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 era prescritta la verifica periodica di funzionalità e taratura, e, in caso affermativo, se la società costruttrice fosse abilitata alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000.
5. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo per un nuovo esame della domanda.
Lo stesso giudice provvederà a regolare le spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di La Spezia, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 28 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021.