Revoca della donazione, non basta la violazione dell’obbligo di prestare assistenza al donante (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 12 febbraio 2024, n. 3811).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FELICE MANNA                    Presidente

LINALISA CAVALLINO          Consigliere

ROSSANA GIANNACCARI    Consigliere Rel.

GIUSEPPE FORTUNATO      Consigliere

MAURO CRISCUOLO           Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 36704/2019 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) domiciliato, ex lege, in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis);

-ricorrente-

contro

(omissis) (omissis) domiciliato, ex lege, in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis) (omissis);

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO VENEZIA, n. 3747/2019 depositata il 23/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere dott.ssa ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

II giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di Treviso da (omissis) (omissis) quale amministratore di sostegno di (omissis) (omissis) con la quale chiese, in via principale, dichiararsi la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni contenute nel contratto del 7.10.2002; con tale atto, (omissis) (omissis) aveva trasferito un’immobile di sua proprietà alla sorella (omissis) (omissis) che si era obbligata ad assisterlo senza alcun corrispettivo; in via subordinata, qualora l’atto fosse stato qualificato come donazione modale, chiese la revoca della donazione per ingratitudine.

L’attore lamento che (omissis) (omissis) non gli aveva concesso l’alloggio, ne somministrato gli alimenti; inoltre, in data 7.10.2002, aveva fatto accendere al fratello un finanziamento presso (omissis) dell’importo di € 20.000,00, che aveva utilizzato per far fronte alle proprie necessità.

Il Tribunale di Treviso rigettò le domande.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 31.7.2017, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda subordinata di revoca della donazione per ingratitudine.

La Corte d’appello ritenne che (omissis) (omissis) non solo non avesse adempiuto agli oneri previsti nell’atto di donazione ma aveva esposto il fratello al rischio di una situazione debitoria, facendogli accendere un finanziamento per soddisfare un proprio interesse personale; per la Corte distrettuale, tale comportamento era sufficiente ad integrare un atteggiamento irrispettoso della dignità del donante.

(omissis) (omissis) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

(omissis) (omissis) ha resistito con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria del 9.12.2020 la Sesta Sezione Civile ha ritenuto che non sussistesse l’evidenza decisoria ed ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 801 c.c.(1), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto sussistenti i requisiti di per la revoca della donazione per ingratitudine sulla scorta di una mera valutazione oggettiva dei comportamenti tenuti da (omissis) (omissis) ovvero per il mancato adempimento degli oneri previsti dall’atto di donazione e per aver fatto accendere al fratello un finanziamento, laddove l’ingiuria grave verso il donante consisterebbe nel comportamento del donatario con ii quale si rechi pregiudizio all’onore ed al decoro del donante.

La ricorrente richiama diverse pronunce di legittimità per sostenere che, ai fini della revoca, deve essere colpire la sfera morale e spirituale del donante con un comportamento del donatario che dimostri un sentimento di avversione tale da ripugnare alla coscienza comune.

II comportamento della ricorrente non sarebbe lesivo della dignità del donante tanto più che il suo inadempimento agli obblighi previsti nell’atto di donazione sarebbe stato dovuto dall’inasprimento dei rapporti familiari, che le avrebbero impedito di prestare assistenza morale e materia le al fratello; quanto all’accensione del mutuo, sottolineava che non aveva arrecato alcun pregiudizio al donante poiché aveva adempiuto al pagamento delle rate.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio con riferimento alle circostanze familiari che non avrebbero consentito alla ricorrente di prendersi cura del fratello

II primo motivo é fondato, con assorbimento del secondo.

L’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante (Cassazione civile, sez. 2, 24/06/2008, n. 17188; Cassazione civile, sez. 2, 31/10/2016, n. 22013).

L’ingiuria deve, pertanto, essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante.

II comportamento del donante va valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressa mente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da essere contraria a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero improntare l’atteggiamento del donatario.

Si tratta, evidentemente di una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, ii cui discrimine e segnato dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale.

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Venezia ha ritenuto integrati i requisiti della revoca per ingratitudine dal mero inadempimento della donataria dell’obbligo di somministrazione degli alimenti al donante, dalla violazione dell’obbligo di prestargli assistenza nell’abitazione trasferita con l’atto di donazione e nell’accensione di un mutuo per far fronte alle proprie esigenze e non a quelle del fratello.

Si tratta di comportamenti che, da soli, non esprimono profonda e radicata avversione verso il donante, né un sentimento di disistima delle sue qualità morali, presupposti necessari per la revoca della donazione per ingratitudine.

Anche l’accensione del mutuo doveva essere supportata da un sentimento di avversione verso ii donante e caratterizzata da un danno effettivo del suo patrimonio.

La Corte d’Appello, per ritenere integrati i requisiti di cui all’art. 801 c.c., avrebbe dovuto indagare e valutare se detti comportamenti fossero asseritamente ingiuriosi, alla luce dell’orientamento costante della  giurisprudenza di legittimità.

II ricorso deve, pertanto, essere accolto.

La sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla  Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione in data 14 dicembre 2023.

II Consigliere estensore                                 II  Presidente

Rossana Giannaccari                                     Felice Manna

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

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(1)

Revocazione per ingratitudine (art. 801 c.c.)

La domanda di revocazione per ingratitudine [800 c.c.] non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 463, ovvero si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436 [802, 806 c.c.].