REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. GIUSEPPE DE MARZO – Presidente –
Dott. VINCENZO GALATI – Relatore –
Dott. PAOLO VALIANTE – Consigliere –
Dott. MARCO MARIA MONACO – Consigliere –
Dott. FULVIO FILOCAMO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(omissis) (omissis) nata a (omissis) il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA,
visti gli atti, ii provvedimento impugnato e ii ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. VINCENZO GALATI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
lette le conclusioni del difensore;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 marzo 2024 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale della stessa città il 10 novembre 2021, ha riqualificato il fatto ascritto a (omissis) (omissis) ai sensi dell’art. 4 legge 110 del 1975 e rideterminato la pena in quattro mesi di arresto e 680 euro di ammenda, confermando, nel resto, l’impugnata sentenza.
I giudici di merito hanno concordemente affermato la penale responsabilità dell’imputata sulla base delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria che ha assistito al fatto consistito nel porto, fuori dall’abitazione della (omissis) (omissis) del coltello di cui al capo di imputazione definito come «pugnale a serramanico con apertura autobloccante con lama monofilare della lunghezza di cm. 9».
Preliminarmente la Corte di appello ha escluso la fondatezza dei rilievi difensivi fondati su una perizia psichiatrica disposta sulla persona dell’imputata nell’ambito di altro procedimento penale, all’esito del quale la stessa era stata assolta perché non imputabile a causa di vizio totale di mente.
I giudici di merito hanno ritenuto la condotta per la quale si procede non riconducibile al quadro psicopatologico dell’imputata che, contrariamente a quanto avvenuto in occasione del fatto giudicato in altro procedimento, non ha posto in essere alcuna azione oppositiva, tenendo un comportamento del tutto collaborativo.
Le argomentazioni condensate in una memoria difensiva con la quale e stata chiesta la pronuncia assolutoria in ragione di un secondo procedimento all’esito del quale era stata pronunciata altra sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 88 cod. pen. sono state, parimenti, disattese stante la diversità dei contesti in cui sono stati commessi i fatti.
Tali ragioni sono state poste a fondamento anche del rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante l’espletamento di una nuova perizia psichiatrica.
I giudici di appello hanno, invece, ritenuto fondato il motivo avente ad oggetto la qualificazione giuridica del fatto che e stato inquadrato nell’ambito dell’art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975.
L’attenuante della live entità é stata esclusa in ragione delle caratteristiche del coltello (a scatto) e tenuto conto, altresì, dei plurimi precedenti penali dell’imputata per reati omogenei.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (omissis) (omissis) per mezzo del proprio difensore Avv. (omissis) (omissis) articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla richiesta di assoluzione ex art. 88 cod. pen.
E’ stato censurato il mero riferimento alla mancanza di condotta oppositiva nei confronti degli operanti posto a fondamento del rigetto delle allegazioni difensive in punto di capacità di intendere e di volere dell’imputata.
La motivazione sarebbe affetta da manifesta illogicità e contraddittorietà, oltre a rivelarsi insufficiente.
Peraltro, le stesse circostanze fattuali descritte nella sentenza di primo grado smentirebbero, alla base, la ricostruzione della decisione di appello e le ragioni poste a fondamento della stessa che risulta viziata anche nella parte in cui é stata negata la necessità della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante una nuova perizia.
3. II Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il difensore dell’imputata ha depositato conclusioni scritte insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é fondato.
2. E’ fondato, in particolare, ii rilievo secondo cui é viziata la motivazione con la quale la Corte di appello genovese ha disatteso le richieste difensive di rinnovazione dell’istruzione ai sensi dell’art. 603 proc. pen. mediante l’espletamento di un accertamento peritale giustificato dalle risultanze di altre due perizie disposte nei confronti dell’imputata in distinti procedimenti penali.
Invero, pur avendo espressamente citato i risultati di tali perizie, disposte in relazione a reati commessi il (omissis) 2019 e (omissis) 2018, i giudici di merito hanno ritenuto di non procedere ad analogo accertamento in ragione della mancanza di alcuna condotta oppositiva dell’imputata (contrariamente a quanto emerso con riguardo al primo dei fatti diversi per i quali la stessa é stata assolta ai sensi dell’art. 88 cod. pen.) ovvero di azioni aggressive poste in essere in danno di terzi (circostanza, invece, caratterizzante il secondo degli episodi citati).
In particolare, nel primo procedimento, l’imputata e stata giudicata affetta da «schizofrenia paranoide cronica con discontrollo degli impulsi in comorbilità con disturbo neurocognitivo derivato da pregresso abuso di stupefacenti».
Si tratta, all’evidenza, di valutazioni prive di alcun supporto tecnico scientifico e, in quanto tali, inidonee a superare l’allegazione difensiva secondo cui, anche nel caso in esame, la condotta illecita dell’imputata sarebbe stata commessa in una condizione di incapacità di intendere e di volere e nel contesto di una condotta dell’imputata che “importunava i passanti”.
D’altronde, in presenza di valutazioni scientifiche, sebbene compiute in altri procedimenti, la Corte di appello ha ritenuto di superarle richiamando regole di comune esperienza o, comunque, prive di alcun supporto tecnico.
E’ stato già, condivisibilmente, affermato che «ai fini dell’accertamento della capacita di intendere e di volere dell’imputato rilevano anche gli accertamenti peritali compiuti in procedimenti diversi, purché riferibili ad epoca corrispondente ed a fatti eziologicamente omogenei. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, in cui era stata riconosciuta la seminfermità dell’imputato, per avere la corte di appello omesso di considerare le conclusioni espresse dai consulenti in altri procedimenti, definiti con sentenza irrevocabile di proscioglimento per difetto di imputabilità, relativamente alla compromessa competenza dell’imputato a cogliere ii disvalore delle proprie condotte e alla compromissione del volere nel momento di passaggio all’atto)» (Sez. 6, n. 27747 del 15/09/2020, A., Rv. 279619).
Nel caso di specie, peraltro, uno dei reati per i quali l’imputata é stata già ritenuta incapace di intendere e di volere per il fatto commesso il (omissis) 2018 é del tutto omogeneo a quello per il quale si procede nel presente procedimento.
Come segnalato anche dal Procuratore generale, la Corte genovese ha omesso di fare corretta applicazione del principio per cui «l’accertamento della capacita di intendere e di volere dell’imputato, può essere compiuto anche d’ufficio dal giudice del merito allorché vi siano elementi per dubitare dell’imputabilità, non essendo tale accertamento condizionato alla richiesta delle parti» (Sez. 6, n. 34570 del 19/06/2012, Lo Bartolo, Rv. 253435).
Peraltro, pur rimanendo l’accertamento della capacità dell’imputato confinato alle questioni di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, va comunque ricordato che esso si sottrae al sindacato di legittimità solo se esaurientemente motivato, «anche con ii solo richiamo alle valutazioni delle perizie, se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo» (Sez. 1, n. 11897 del 18/05/2018, dep. 2019, P., Rv. 276170).
3. Da quanto esposto, discende l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Genova per altro giudizio sulla scorta dei principi di diritto sopra
II riferimento a condizioni di salute della ricorrente impone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’appello di Genova.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.gs. 196/03 in quanto disposto d’Ufficio e/o imposto dalla legge.
Così deciso il 28/06/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Vincenzo Galati Giuseppe De Marzio
Depositato in Cancelleria, oggi, Roma lì 7 ottobre 2024.