Scuola. La Suprema Corte in tema di supplenze e retribuzione per i mesi estivi (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza 20 aprile 2022, n. 12621).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26383/2016 R.G. proposto da

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SIMONA, rappresentata e difesa dall’avv. NICOLA (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Schio, (OMISSIS) (OMISSIS) n. 25;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 432/2016 della Corte d’Appello di Firenze, depositata il 10.5.2016, N.R.G. 291/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.1.2022 dal Consigliere Dott. Roberto Bellé.

RILEVATO CHE

Simona (OMISSIS), avendo avuto incarichi di supplenza, come docente, «fino al termine delle attività di didattiche» ha agito in giudizio affermando che le assegnazioni effettuate in suo favore sarebbero state illegittime, perché effettuate su posti “vacanti” (quindi da assegnare fino al termine dell’anno scolastico), rivendicando il diritto al pagamento della retribuzione per i mesi estivi.

La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo che aveva integralmente accolto la domanda, riformando la stessa solo con riferimento alla rivalutazione monetaria, che veniva esclusa dalla condanna, limitata, quanto ad accessori, ai soli interessi;

la Corte territoriale riteneva, per un primo contratto riguardante l’annata 2007/2008, che fosse illegittimo l’operato della P.A. in quanto, pur trattandosi di supplenza su posto vacante e disponibile, si era decisa l’attribuzione solo fino al termine delle attività didattiche e ciò sul presupposto che il titolare di ruolo avesse opzionato, in base ad un accordo sindacale, per un’assegnazione ad altra sede, anch’essa fino al termine delle attività didattiche, il tutto però attraverso un meccanismo di scorrimento non sorretto dalle disposizioni delle norme primarie di riferimento;

quanto ai contratti successivi, dal 2008/2009 fino al 2010/2011, la Corte di merito, pur dando atto che si trattava di supplenze per “spezzoni” orari, riteneva che ciò non escludesse il possibile trattarsi di posti vacanti;

dunque, poiché il Ministero, a fronte della specifica deduzione in tal senso della ricorrente, non aveva neppure indicato il nominativo dei presunti titolari delle cattedre che la (OMISSIS) aveva ricoperto per un numero di ore inferiore a quello pieno, la Corte territoriale riteneva di condividere gli assunti della docente;

il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti dalla (OMISSIS) con controricorso;

Simona (OMISSIS) ha depositato memoria;

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo il MIUR sostiene la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 4 L. 124/1999 in tema di supplenze, affermando, con riferimento al contratto per l’anno scolastico 2007/2008, che erroneamente la Corte territoriale avesse ritenuto che l’operazione di attribuzione delle ore disponibili “fino al termine delle attività didattiche” si ponesse in contrasto con la norma citata, di cui anzi costituiva lineare applicazione;

il motivo è fondato, per le ragioni che si vanno a dire;

1.1 come è noto, l’art. 4 L. 124/1999 prevede tre tipologie di supplenze, ovverosia quelle su cattedre «vacanti e disponibili» per l’intero anno scolastico, cui si provvede mediante conferimento di «supplenze annuali» (co.1, c.d. “supplenze su organico di diritto”), quelle su cattedre «di fatto disponibili», cui si provvede mediante «supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche» per la copertura «delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario» (co. 2, “supplenze su organico di fatto”) ed infine, nei casi diversi da quelli sopra indicati, le «supplenze temporanee» (co.3);

1.2 la ricostruzione fattuale della Corte territoriale, in cui si associano dati tra loro poco compatibili come l’esistenza di un titolare di ruolo e la natura vacante e disponibile della cattedra, non può che intendersi nel senso che quel primo contratto avesse riguardato un posto rispetto al quale il “titolare” aveva accettato un contratto “fino al termine delle attività didattiche” in altra sede, così spiegandosi quel “declassamento” ad organico di fatto, di cui la sentenza fa parimenti menzione;

1.3 è dunque nel giusto il MIUR, nell’affermare che quella vacanza non era in realtà tale, in quanto l’assegnazione del docente di ruolo ad altra sede per quell’a.s. determinava solo una disponibilità di fatto, destinata a cessare in una con la cessazione dell’assegnazione all’altra sede del titolare di ruolo nella sede cui era stata destinata la (OMISSIS) e quindi, nel caso di specie, con il termine delle attività didattiche;

ciò, deve concludersi, in lineare applicazione dell’art. 4 cit. e dunque senza che abbiano rilievo normative ministeriali o accordi sindacali, la cui mancata trascrizione o produzione non intercetta dunque – per rispondere alle eccezioni della controricorrente, coltivate anche in memoria – un limite di ammissibilità o procedibilità del ricorso per cassazione, così come superflua è la riproduzione di altri dati processuali, in quanto ai fini del decidere è sufficiente l’interpretazione di quanto argomentato in fatto dalla Corte di merito;

2. il secondo motivo denuncia invece la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 213 c.p.c., nonché dell’art. 4 L. 124/1999 (art. 360 n. 3 c.p.c.) ed omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) e con esso si sostiene che la Corte di merito avrebbe erroneamente valorizzato, senza chiedere informazioni più specifiche ai sensi dell’art. 213 c.p.c., equivoche attestazioni del Dirigente scolastico e dell’Ufficio Scolastico Regionale (per l’anno 2008/2009);

il terzo motivo denuncia, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L. 124/1999 e degli artt. 1, co. 1, lett. b) e 4, co. 1, del D.M. 131/2007, nonché degli artt. 441, 444, 455 e 308 del d. Igs. 297/1994 ed omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), sostenendosi, per quanto riguarda gli aa.ss. 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, che l’ipotesi dello “spezzone” orario dovesse essere anch’essa ricondotta all’art. 4, co. 2, L. 124/1999, nel senso che i posti sono da considerare “vacanti” quando gli stessi, per un numero orario pari al numero di ore di cattedra previsto per un dato insegnamento, risultino privi del titolare di ruolo, mentre “non vacanti” sarebbero i posti, per quanto qui interessa, che siano di orario inferiore a quello di cattedra previsto per la classe di concorso, come sarebbe accaduto nel caso di specie e per le annate dal 2008 al 2011 qui in esame;

2.1 i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione;

essi riguardano le annate 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 in cui alla (OMISSIS) furono affidate supplenze su “spezzoni” orari (9 + 6 ore il primo anno, 6 ore il secondo, 13 ore il terzo anno);

in proposito non è vero in senso assoluto, quanto afferma il MIUR, ovverosia che l’attribuzione di supplenze su orario inferiore a quello di cattedra previsto per un certo insegnamento, sia in sé indice inconfutabile della mera esistenza di una vacanza “di fatto”;

Io ammette indirettamente lo stesso MIUR quando nelle proprie difese precisa che uno “spezzone” può essere sommato ad altri per materia omogenee, nella stessa scuola, ma su sedi diverse (cattedre orario interne, COI) o anche in altre scuole (cattedre orario esterne, COE) al fine di raggiungere il completamento dell’orario di cattedra “di diritto” (v. anche art. 19 d.p.r. 81/2009);

in sostanza, lo “spezzone”, cioè un numero di ore inferiore a quello utile ad integrare una cattedra, può essere sempre stato tale, se mai coordinato ad altre ore ed allora, qualora esso resti scoperto, si tratta di vacanza “di fatto”;

oppure esso può essere parte di una cattedra c.d. “orario” ed allora può accadere che la vacanza sia “di diritto”, ad esempio se lo “spezzone” vacante sia quello sulla cui base è stata istituita la cattedra, poi completata da altre ore in altra o altre scuole, oppure se la cattedra orario sia già costituita e persista secondo date modalità e si determini la necessità di copertura, con supplenze, dei vari “spezzoni” di cui essa è composta, come anche nel caso in cui il dirigente scolastico fruisca della facoltà di cui art. 19 cit. co. 4, di attribuire, come gli è consentito, sei ore di una cattedra vacante ad un docente interno, così determinandosi una vacanza “di diritto” delle restanti ore; la questione diviene dunque di mero fatto, in quanto essa si fonda sull’accertamento in ordine al riguardare o meno, la supplenza, lo “spezzone” di una cattedra costituita come tale;

con l’effetto per cui, qualora realmente quello attribuito sia uno “spezzone” di cattedra preesistente e vacante, quali che siano le ragioni per cui concreto ciò sia avvenuto, le modalità di attribuzione della supplenza non possono derogare alla norma primaria di cui all’art. 4, co.1 cit., a discapito del docente incaricato, che ha diritto a proseguire nel servizio per tutto l’anno scolastico;

si tratta infatti di fare lineare applicazione al caso degli “spezzoni” di principi già stabiliti questa S.C.;

intanto del principio per cui «l’attribuzione del tipo di supplenza, annuale, temporanea fino al termine dell’attività didattica o temporanea per necessità contingenti, è condizionata dalla definizione delle dotazioni organiche e, dunque, dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche, con atto di macro-organizzazione di portata generale, dall’Amministrazione scolastica» (Cass. 7 novembre 2016, n. 22552 ed altre successive sempre conformi), sicché la qualificazione della supplenza dipende appunto dall’afferire o meno di essa ad un posto “vacante” secondo la previa definizione delle dotazioni e non da altro;

inoltre, del principio per cui «il termine finale delle supplenze annuali su posto vacante e disponibile alla data del 31 dicembre … è fissato inderogabilmente nel 31 agosto di ciascun anno», sulla base di disposizioni aventi «natura imperativa» (Cass. 25 febbraio 2020, n. 5048), il che vale evidentemente anche per gli “spezzoni” di cattedra “di diritto”, con retribuzione fino al 31 agosto, ovviamente dovuta in proporzione alle ore di attribuzione della supplenza;

il tutto sul presupposto che, in tali casi, il diritto a ricevere la retribuzione anche nei mesi estivi si fonda, a ben vedere, sul fatto che il supplente sopperisce ad una carenza stabile di organico, conclamata dall’insistere dell’incarico, per quanto solo per uno “spezzone”, su una cattedra vacante;

2.2 in definitiva, può affermarsi che il conferimento di supplenza su uno “spezzone” orario, ovverosia su un numero di ore in sé insufficiente ad integrare una cattedra, ha natura di supplenza su organico “di fatto” (art. 4, co. 2, L. 124/1999), se quelle ore non costituivano parte di una cattedra già istituita, mentre ha natura di supplenza su organico “di diritto” (art. 4, co. 1 L. 124/1999), se tali ore facevano parte di una cattedra già costituita come tale in ragione della dotazione organica, anche nelle forme della cattedra a completamento orario, in quest’ultimo caso sussistendo pertanto il diritto dell’incaricato a ricevere la retribuzione, nei limiti delle ore di incarico, fino al termine dell’anno scolastico e quindi fino al 31 agosto;

3. la Corte territoriale, nel caso di specie, con motivazione sintetica ma chiara, ha ritenuto che l’affermazione della ricorrente secondo cui quegli “spezzoni” riguardavano una cattedra vacante, essendo stata svolta sulla base dell’accesso agli atti e non avendo ottenuto replica attraverso l’indicazione del nominativo dei titolari delle cattedre cui si andava a supplire, dimostrava la preesistenza di quelle cattedre e quindi la loro vacanza riportava l’incarico ad ipotesi di supplenza su organico di diritto, per mancanza di un titolare;

rispetto a tale accertamento di fatto non possono avere ingresso in sede di legittimità i profili di diversa interpretazione dei documenti (v. il contrasto tra la nota del Dirigente dell’Istituto “Cassata” e la nota dell’ Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria) di cui al secondo motivo, tra l’altro non veicolati, come avrebbe dovuto essere trattandosi di atti unilaterali, mediante il richiamo ai canoni di cui agli artt. 1362 ss. c.c. (tra le molte, Cass. 19 dicembre 2006, n. 27168; per l’estensione e la natura di tali denunce, v. Cass. 9 aprile 2021, n. 9461);

così come infondato è l’assunto, di cui al terzo motivo, in ordine alla necessità di dare corso ad indagini ai sensi dell’art. 213 c.p.c., trattandosi di istituto processuale richiamato del tutto genericamente ed anche impropriamente, a fronte di informative che dovrebbero provenire dalla stessa parte in causa, mentre, per quanto riguarda la violazione dell’art. 345 c.p.c., in ragione dell’ipotetica indispensabilità dei documenti prodotti solo in grado di appello e che la Corte di merito ha ritenuto tardivi, il ricorso è del tutto carente, non essendo esplicitato, con esso, a quali specifici documenti si intendesse avere riguardo, né quale fosse il loro contenuto e perché essi sarebbero stati decisivi per una più corretta ricostruzione fattuale;

4. in definitiva va accolto il primo motivo di ricorso, con riferimento al contratto dell’a.s. 2007/2008, mentre vanno rigettati, con riferimento ai contratti delle annate successive, il secondo ed il terzo motivo;

5. la Corte del rinvio, prendendo atto di quanto qui deciso, definirà quindi l’intera controversia, anche in punto spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria, oggi 20 aprile 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.