Motociclista caduto a causa di un veicolo non identificato: il racconto contraddittorio depotenzia la sua azione verso la compagnia assicurativa (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 11 aprile 2022, n. 11656).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36028-2019 proposto da:

(OMISSIS) WILLIAM, legalmente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (OMISSIS) 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO (OMISSIS) (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 779/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. William (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Palermo, Sezione distaccata di Carini, l’Unipolsai Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni da lui subiti in un sinistro stradale provocato da un veicolo rimasto non identificato.

A sostegno della domanda espose che mentre stava percorrendo, alla guida del suo motociclo, una strada urbana del Comune di Carini, era stato urtato da un ignoto automobilista il quale ne aveva causato la caduta al suolo.

Si costituì in giudizio la società convenuta, eccependo, tra l’altro, la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Il Tribunale, riconosciuto un concorso di colpa dell’attore nella misura del 25 per cento, accolse la domanda e condannò la società convenuta al pagamento della somma di euro 126.726,22, con il carico delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dalla società di assicurazione e in via incidentale dal (OMISSIS) e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 9 aprile 2019, ha accolto l’appello principale e, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda del (OMISSIS), condannandolo alla restituzione della somma ricevuta ed alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorre William (OMISSIS) con atto affidato ad un solo motivo.

4. Resiste Unipolsai Assicurazioni s.p.a. con controricorso.

5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 1, lettera a) , della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dell’art. 2054 cod. civ. e degli artt. 113 e 116 del codice di rito civile.

Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe considerato un quadro normativo astratto, ritenendo erroneamente che l’omessa denuncia, da parte sua, del sinistro all’Autorità inquirente fosse di per sé motivo sufficiente per rigettare la domanda di risarcimento dei danni.

1.1. Il motivo è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni.

La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e l’ordinanza 5 giugno 2018, n. 14358).

La giurisprudenza di questa Corte ha anche affermato che in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 990 del 1969, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto.

Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro (sentenze 2 settembre 2013, n. 20666, e 17 febbraio 2016, n. 3019).

1.2. Nella specie la Corte d’appello, con un accertamento motivato in modo congruo e privo di vizi logici, ha osservato che la dinamica del sinistro come descritta dall’attore non aveva trovato conferma nell’espletata istruttoria.

La sentenza, infatti, dopo aver rilevato la diversità tra il contenuto dell’atto di citazione e il verbale reso al Pronto soccorso ospedaliero — dove si parlava solo di sbandamento della moto, senza alcun riferimento ad un veicolo non identificato — ha aggiunto che l’attore aveva anche fornito versioni contraddittorie dell’accaduto, collocando l’incidente come avvenuto prima in Via Mattarella e poi in Via Morello.

Oltre a questo, la Corte d’appello ha osservato anche che l’unico testimone escusso non era da ritenere attendibile per una serie di ragioni e che alla mancata proposizione della denuncia non poteva collegarsi alcuno specifico effetto probatorio (è stata richiamata, infatti, la sentenza 13 luglio 2011, n. 15367, di questa Corte).

A fronte di questa ricostruzione il ricorrente, oltre a formulare una censura del tutto generica, attribuisce alla sentenza impugnata un contenuto che essa non ha, sostenendo che essa avrebbe respinto la domanda solo perché il (OMISSIS) non aveva presentato denuncia; il che, per quanto già detto, non corrisponde al vero.

Si tratta, in definitiva, di una censura che tende, nella sostanza, a riproporre il vizio di motivazione secondo una formulazione ormai non più vigente e che sollecita questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria, oggi 11 aprile 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.