REPUBBUCA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI – Presidente –
Dott. LUCIA VIGNALE – Consigliere –
Dott. ALESSANDRO RANALDI – Relatore –
Dott. LOREDANA MICCICHÉ – Consigliere –
Dott. FABIO ANTEZZA – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(omissis) (omissis), nato a (omissis) il xx/xx/19xx;
avverso l’ordinanza del 03/11/2023 del TRIB. LIBERTÁ di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO RANALDI.
La Corte da atto che, in relazione al presente procedimento é pervenuta, in data 05/04/2024, istanza di rinvio per legittimo impedimenta determinato da concomitanti impegni professionali, nonché, in data odierna, certificazione relativa alla Sig.ra (omissis) (omissis) attestante che la stessa é affetta da sindrome influenzale.
II Proc. Gen. sull’istanza di rinvio si rimette alla Corte e, altresì, conclude per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del G.I.P. dello stesso Tribunale che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di (omissis) (omissis) in relazione ai reati di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 a lui ascritti nell’imputazione provvisoria.
2. Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo dei difensori, lamentando (in sintesi, giusto il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
2.1 Ricorso dell’avv. (omissis) (omissis).
I) Inutilizzabilità e perdita di efficacia della misura per omessa trasmissione dei supporti audio delle intercettazioni, posti a fondamento della gravità indiziaria, per mancata trasmissione al Tribunale di tali supporti, con conseguente nullità di ordine generale a regime intermedio che impedisce al giudice di fondare la sua decisione sul dato
II) Violazione di legge, in relazione alla mancata tempestiva iscrizione dell’indagato nel registro notizie di reato; eccepisce che l’attività di intercettazione ambientale e di video-riprese disposta dal Pm con provvedimento del 18.11.2021 risulta espletata senza procedere alla necessaria iscrizione a carico, trattandosi di ipotesi di reato temporalmente collocate tra l’8 dicembre 2021 e il primo marzo 2022.
Solleva questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 190ss – 405ss – 335 cod. proc. pen. per contrasto con gli articoli 3 – 24 – 111 – 117 Cost. e con il principio di ragionevolezza, nonché con l’art. 6 CEDU.
III e III bis) Violazione di legge, in ordine alla ritenuta legittimità dello svolgimento della attività di videoriprese in assenza di un provvedimento autorizzativo giurisdizionale. Eccepisce la incostituzionalità europea della relativa normativa.
Censura l’ordinanza per illegittimità del provvedimento autorizzativo del PM, in quanto emesso in violazione degli artt. 125 e 189 cod. proc. pen. in assenza di una notitia criminis. Ciò in ragione del fatto che le intercettazioni audio/video rilevanti nel caso di specie sono state effettuate all’interno del complesso edilizio (omissis) (omissis) mediante installazione di sistemi intercettativi in luoghi privati, autorizzati con provvedimento del PM datato 18.11.2021.
II ricorrente chiede che siano dichiarati inutilizzabili gli esiti delle videoriprese autorizzate dal Pm senza alcuna motivazione a sostegno; in via subordinata insta affinché sia sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale se la richiamata normativa europea osti a una normativa nazionale la quale renda il pubblico ministero competente a disporre, mediante decreto motivato, l’acquisizione di dati relativi all’ubicazione di un soggetto e alle sue condotte e movimenti; in via ulteriormente subordinata chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 266ss – 271 cod. proc. pen. con gli artt. 3-15-117 Cost.
Rileva che nel caso di specie lo scritto anonimo ha costituito il presupposto del provvedimento del Pm e dei successivi provvedimenti del GIP, il quale ha successivamente emesso il primo decreto di intercettazione.
2.2. Ricorso dell’avv. (omissis) (omissis).
I) Violazione di legge, per mancanza di autonomo vaglio da parte del GIP in ordine ai presupposti formali della misura più afflittiva, rispetto al quale il Tribunale ha fatto malgoverno delle proprie prerogative, non avendo considerato il tempo trascorso dalla commissione dei reati, l’ultimo dei quali risalente al mese di marzo 2022, rilevante in termini di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Non viene spiegato il motivo per cui le esigenze non possano essere soddisfatte con altre misure.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla valutazione di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, non avendo il Tribunale tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e della personalità dell’indagato, il quale aveva di recente (aprile 2023) trovato un’attività lavorativa; elementi che avrebbero dovuto determinare il collegio ad esprimere un giudizio di affievolimento delle esigenze cautelari nei confronti del prevenuto, tale da sottoporlo a misura gradata.
III) Violazione di legge e vizio di motivazione, per aver ritenuto necessaria la massima misura afflittiva, facendo malgoverno del principio di proporzionalità e del minimo sacrificio necessario in materia cautelare, omettendo di motivare in ordine all’adeguatezza della misura applicata alla luce degli elementi rappresentati dalla difesa (tempo trascorso dai fatti, occupazione lavorativa lecita, osservanza alle prescrizioni connesse alla misura di sicurezza, padre di una bimba di anni (omissis) assenza di precedenti per il reato di evasione), che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ritenere adeguata la misura degli arresti domiciliari, eventualmente con applicazione del dispositivo di controllo elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si deve preliminarmente disattendere l’istanza di rinvio presentata dall’avv. (omissis) (omissis) argomentato sul dedotto concomitante impegno professionale dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria per il processo (omissis) (omissis).
1.1. In proposito, é appena il caso di rilevare che, per giurisprudenza costante, l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimenta che da luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore:
a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato;
d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (cfr. Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Rv. 263395 – 01).
Nella specie, risulta che il rinvio all’odierna udienza del procedimento pendente a Reggio Calabria é stato disposto all’udienza del 29.3.2024, per cui il difensore avrebbe dovuto rappresentare al Tribunale l’impegno professionale già fissato dinanzi a questa Corte, certamente urgente in quanto attinente a misura cautelare custodiale; inoltre, l’istanza non rappresenta le ragioni di impossibilità di avvalersi di un sostituto sia nel processo al quale intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio, non potendo ciò desumersi dalla deduzione del difensore secondo cui gli assistiti intendono avvalersi della sua opera professionale, e non di quella di sostituti (peraltro solo con riferimento al processo calabrese).
1.2. Successivamente, all’odierna udienza, é stato depositato – dagli atti non é dato sapere da chi – un certificato medico, datato 9.4.2024, attestante “che la Sig.ra (omissis) (omissis) é affetta da sindrome influenzale con febbre elevata (38,5°) e faringodinia. Si prescrive terapia sintomatica e giorni tre di riposo”.
Al riguardo, si osserva, in primo luogo, come tale documento non fornisca alcuna certezza in ordine alla riferibilità della patologia indicata all’avv. (omissis) (omissis) in mancanza di specificazione del titolo (di avvocato) e in assenza di alcun riferimento anagrafico (data di nascita, indirizzo ecc.) della paziente; inoltre, il certificato non é accompagnato da una specifica istanza di rinvio del difensore per malattia, ne attesta una assoluta impossibilità del medesimo a presenziare all’udienza, limitandosi ad accennare ad una sindrome influenzale necessitante di pochi giorni di riposo.
1.3. Per tali motivi, la Corte ha disposto procedersi oltre.
2. Entrambi i ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati, secondo le considerazioni che seguono.
3. Ricorso dell’avv. (omissis) (omissis).
3.1. II primo motivo – con cui si deduce inutilizzabilità e perdita di efficacia della misura per omessa trasmissione dei supporti audio delle intercettazioni, posti a fondamento della gravita indiziaria – é manifestamente infondato.
L’ordinanza impugnata ha già dato adeguatamente conto del fatto che la difesa non aveva presentato alcuna richiesta al PM di accedere alle registrazioni audio delle conversazioni intercettate, sicché nessuna nullità può dirsi nel caso integrata.
Ciò appare in linea con il noto principio per cui la nullità per violazione del diritto di difesa derivante dal mancato accesso alle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate consegue solo al rifiuto o all’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell’art. 268 cod. proc. pen., l’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare (cfr. Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246907 – 01).
3.2. II secondo motivo – con cui si deduce la mancata tempestiva iscrizione dell’indagato nel registro notizie di reato – é privo di pregio.
Anche su tale aspetto il Tribunale ha congruamente osservato che nella prima informativa del 15.11.2021 i Carabinieri si erano limitati a delineare la sussistenza di una attività di spaccio di droga nel complesso residenziale (omissis) (omissis) aveva già negli anni 2018 – 2020 erano state effettuate operazioni di polizia nei confronti, fra gli altri, di (omissis) (omissis), (omissis) (omissis) senza alcun specifico riferimento all’indagato.
Del resto, l’iscrizione al registro notizie di reato non poteva certo essere fatta prima che emergessero elementi specifici a carico del ricorrente, e di tale iscrizione il Tribunale ha data conto, laddove ha indicato plurimi atti di iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. degli indagati, ivi compreso il (omissis) (omissis) l’ultimo dei quali datato 30.5.2023.
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono irrilevanti, in quanto nella specie non si pone alcun problema di utilizzabilità degli esiti di indagini in assenza della iscrizione dell’indagato.
3.3. Quanto ai motivi (III e III-bis) dedotti sul tema della utilizzabilità delle videoriprese effettuate nei giardini condominiali nel complesso residenziale (omissis) si osserva quanta segue.
3.3.1. Il Tribunale ha correttamente richiamato la costante giurisprudenza secondo cui le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d’iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267 – 01).
Tale orientamento é stato ribadito anche di recente, laddove si e affermata la piena utilizzabilità, senza previo provvedimento autorizzativo del giudice, delle videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria all’interno di un garage condominiale, pur se con accesso delimitato da cancello con dispositivo di apertura in uso ai soli condomini, in quanto non costituente luogo di privata dimora (Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Rv. 285126 – 01); ancora: in tema di prove atipiche, sono legittime e, pertanto, utilizzabili, senza che necessiti l’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, le videoriprese dell’ingresso e del piazzale di un’impresa, eseguite dalla polizia giudiziaria a mezzo di impianti installati sull’edificio antistante, non configurandosi, in tal caso, alcuna indebita intrusione nell’altrui domicilio, posto che i luoghi suddetti non rientrano in tale nozione (Sez. 3, n. 43609 del 08/10/2021, Rv. 282164 – 01).
3.3.2. Per quanto attiene all’eccezione di “incostituzionalità europea” della normativa di riferimento, é appena il caso di rilevare come nel giudizio di cassazione non vi sia un obbligo di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) sulla base della mera richiesta di parte, dovendosi preliminarmente verificare se la questione dedotta attenga o meno all’interpretazione del diritto comunitario e se sia rilevante nel giudizio de quo, nonché se la disposizione comunitaria abbia già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero se la corretta applicazione del diritto comunitario si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (cfr. Sez. 6, n. 44436 del 04/10/2022, Rv. 284151 – 04).
Nella specie, al di là di quanto già osservato circa la costante interpretazione giurisprudenziale in ordine all’utilizzabilità di videoriprese effettuate in luoghi aperti al pubblico, va sottolineata la legittima osservazione del Tribunale in ordine all’assenza, nel caso, di alcuna intrusione nella privata dimora o nel domicilio, ad opera delle operazioni di videosorveglianza in riferimento, con la conseguente insussistenza di ragioni di tutela della riservatezza o della privacy ad esse connesse; sicché appare del tutto inconferente il richiamo della ricorrente alla giurisprudenza della CGUE, relativamente all’interpretazione dell’art. 15 della direttiva 2022/58/Ce in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della vita privata.
Conseguentemente, sono irrilevanti e manifestamente infondate le questioni pregiudiziali e costituzionali sollevate nelle doglianze in esame.
4. Ricorso dell’avv. (omissis) (omissis).
In linea generale, tale ricorso si limita a riportare massime e brani giurisprudenziali, sollecitando di fatto una nuova valutazione in ordine alla configurabilità delle esigenze cautelari nei confronti del prevenuto, ovvero in ordine all’adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, nonostante il Tribunale abbia compiutamente tenuto conto degli elementi addotti dalla difesa su tali punti.
4.1. Quanto all’attualità e concretezza delle esigenze cautelari nei confronti del prevenuto, mette conto osservare che il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha specificamente e adeguatamente motivato sul punto, riscontrando per il (omissis) il concreto e attuale pericolo di reiterazione di delitti analoghi a quelli per cui si procede, alla luce delle specifiche modalità delle condotte ascritte, poste in essere in concorso con altri coindagati in modo organizzato e professionale.
É stato logicamente osservato che l’indagato, infatti, per un rilevante periodo di tempo (almeno dal 16 gennaio sino al 1° marzo 2022) aveva rifornito e gestito la piazza di spaccio oggetto di indagine, nella quale veniva effettuata giornalmente e senza sosta, anche di notte, la vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
II ricorrente era colui che riforniva la piazza di cocaina “cotta e cruda”, che nascondeva in diversi punti del complesso edilizio e che faceva prelevare da coindagati di sua Fiducia, i quali distribuivano la stessa ai “pusher” e che si occupavano anche materialmente della vendita. II tutto sempre sotto il controllo e le direttive del (omissis) il quale teneva anche la contabilità dell’attività di spaccio.
Sono stati valorizzati anche i precedenti a carico del (omissis) e la circostanza che egli aveva pesto in essere la descritta attività illecita anche dopa che il 15.1.2022 gli era stato notificato il provvedimento di proroga della misura di sicurezza della libertà vigilata e dopa avere appena finito di espiare un cumulo pari a circa sette anni, dapprima in carcere e poi in regime di detenzione domiciliare.
4.2. Quanto alla scelta della misura, i suddetti elementi hanno indotto il Tribunale a ritenere – non illogicamente – che le precedenti detenzioni in carcere e domiciliare non avevano sortito effetti deterrenti nei confronti del prevenuto, la cui notevole capacità a delinquere é stata desunta anche dalla spregiudicatezza del medesimo nel continuare l’attività illecita in esame anche subito dopo i vari interventi effettuati sul pesto da parte delle forze di Polizia.
In tale contesto, l’ordinanza impugnata ha valutato che l’unica misura idonea a tutelare le esigenze cautelari nei confronti del prevenuto fosse quella carceraria, avendo il (omissis) (omissis) dimostrato di non avere capacità di auto custodia e di essere del tutto indifferente ai provvedimenti dell’autorità.
Si tratta di elementi su cui il Tribunale ha basato un logico e adeguato percorso motivazionale, teso ad evidenziare la necessità di applicare al prevenuto la massima misura custodiale, ritenuta l’unica concretamente idonea e funzionale rispetto al notevole grado di intensità dell’esigenza di prevenire il pericolo, attuale e concreto, di reiterazione di reati aventi ad oggetto il traffico di sostanze stupefacenti.
5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va, inoltre, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94, comma 1-ter, att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Disattesa preliminarmente l’istanza di rinvio, rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10 aprile 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alessandro Rinaldi Francesco Maria Ciampi
Depositato in Cancelleria, oggi 30 maggio 2024
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Irene Caliendo