Sul proprio terreno stabilisce la propria residenza all’interno del suo camper senza aver chiesto l’autorizzazione di costruire. Demolito (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza 12 aprile 2023, n. 3669).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

con l’intervento dei magistrati:

Dott. Giancarlo Montedoro, Presidente –

Dott. Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore –

Dott. Roberto Caponigro, Consigliere –

Dott. Lorenzo Cordì, Consigliere –

Dott. Giovanni Gallone, Consigliere –

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7237 del 2018, proposto da:

Principe Braidich, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Padova, via Altinate, n. 29;

contro

Comune di Pravisdomini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Simonetta Rottin, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federica Scafarelli, in Roma, via G. Borsi, n. 4;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:

Tine Jankovic, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Altinate, n. 29;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 00020/2018, resa tra le parti, concernente un ordine di demolizione;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Pravisdomini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 marzo 2023 il Cons., dott. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Stefania Contaldi in sostituzione dell’avvocato Giovanni Attilio De Martin e Federica Scafarelli, in dichiarata delega dell’avvocato Simonetta Rottin;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Comune di Pravisdomini ha contestato al sig. Principe Braidich di aver installato, su un lotto di terreno con destinazione agricola, una casa mobile dotata di allacciamento elettrico scarico in vasca interrata e approvvigionamento idrico, e di aver eseguito sulla stessa unità immobiliare altre opere minori (un barbecue fisso in elementi prefabbricati in cls, due piazzole in cls con fontanelle, due gazebo imbullonati su base in cls).

Considerato che l’intervento non era assistito da titolo edilizio, il comune ha emesso l’ordinanza 18/5/2015, prot. n. 3520, con cui ha ingiunto al sig. Braidich di rimuovere le opere abusive.

Ritenendo l’ordinanza illegittima il sig. Braidich l’ha impugnata con ricorso al T.A.R. Friuli Venezia Giulia, il quale, con sentenza 24/1/2018, n. 20, lo ha respinto.

Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. Braidich.

Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale appellata.

E’ intervenuto ad adiuvandum il sig. Tine Jankovic, divenuto, nelle more del presente giudizio, proprietario dell’area interessata dagli abusi di cui sopra.

Con successive memorie le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 30/3/2023 la causa è passata in decisione.

Col primo motivo si denuncia l’errore commesso dal Tribunale nel ritenere che non occorra indicare, nell’ordinanza di demolizione, l’area che sarà oggetto di acquisizione gratuita, nel caso che la stessa rimanga ineseguita.

La doglianza è infondata.

Per pacifica giurisprudenza, che il Collegio condivide, non occorre che nell’ordine di demolizione di un’opera abusiva, sia individuata l’area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale per il caso di inerzia, ben potendo l’individuazione della stessa avvenire col successivo atto con cui si accerta l’inottemperanza all’ordine impartito (ex plurimis Cons. Stato, Sez. VI, 11/5/2022, n. 3707; 10/5/2021, n. 3659; 30/5/2019, n. 4277; 14/1/2019, n. 339; 26/11/2018, n. 6672; 6/2/2018, n. 755; 2/1/2018, n. 10; Sez. IV, 11/12/2017, n. 5788).

Nella memoria di replica depositata in data 6/3/2023 l’interveniente deduce che l’eventuale acquisizione gratuita dell’area interessata dagli illeciti edilizi di cui sopra, ormai divenuta di sua proprietà, sarebbe in contrasto con gli artt. 7 delle Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e 1 del protocollo aggiuntivo alla medesima Convenzione.

La doglianza è inammissibile atteso che l’interveniente non può allargare il thema decidendum introdotto dall’appellante (ex plurimis Cons. Stato, Sez. VI, 10/6/2013, n. 3200).

Col secondo motivo si censura la gravata sentenza per aver disconosciuto l’insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento ripristinatorio, in virtù della natura precaria e amovibile dei manufatti installati dall’appellante, peraltro caratterizzati da non accentuata consistenza volumetrica.

La doglianza non merita condivisione.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. e. 5), del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, costituiscono interventi di nuova costruzione, soggetti a permesso di costruire, “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.

Orbene, una consolidata giurisprudenza, da cui non vi è ragione di discostarsi, afferma che per opera di carattere precario deve intendersi quella, agevolmente rimuovibile, funzionale a esaudire un’esigenza fisiologicamente e oggettivamente temporanea (es. baracca o pista di cantiere, manufatto per una manifestazione ecc.), destinata a cessare dopo il tempo, normalmente breve, entro cui si realizza l’interesse finale che la medesima era destinata a soddisfare (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13/11/2019, n. 7792; 11/1/2018, n. 150; Sez. V, 25/5/2017, n. 2464).

E’ stato, inoltre, chiarito che il suddetto carattere deve essere escluso allorquando vi sia un’oggettiva idoneità del manufatto a incidere stabilmente sullo stato dei luoghi, essendo l’opera destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo, ancorché a termine, in relazione all’obiettiva e intrinseca natura della stessa (Cons. Stato, Sez. IV, 7/12/2017, n. 5762).

Da ciò discende, pure, che la natura precaria di un’opera non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente assegnatagli dal costruttore, rilevando piuttosto la sua oggettiva idoneità a soddisfare un bisogno non provvisorio attraverso la perpetuità della funzione (Cass. Pen., Sez. III, 8/2/2007 n. n. 5350).

Nel caso di specie non sono ravvisabili elementi atti a comprovare che i camper e l’ulteriore manufatto soddisfino il requisito della precarietà come sopra descritto, anzi dalle affermazioni di parte appellante, risulta come egli abbia utilizzato gli stessi per stabilirvi la residenza al fine di fronteggiare le necessità abitative primarie del proprio nucleo familiare in attesa di assegnazione di un alloggio popolare.

L’appello va, quindi, respinto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore del comune appellato, liquidandole, forfettariamente, in complessivi € 3.000/00 (tremila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il giorno 12 aprile 2023.

SENTENZA -.