Niente tenuità del fatto se l’omissione di corrispondere gli alimenti è reiterata. Il beneficio può sussistere solo nel caso in cui l’omissione abbia carattere di occasionalità (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 5 giugno 2024, n. 22806).

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Dott. Orlando Villoni – Presidente – Dott. Riccardo Amoroso – Consigliere – Dott. Giuseppina A.R. Pacilli – Consigliere – Dott. Benedetto Paternò Raddusa -Relatore- Dott. Paola Di Nicola Travaglini – Consigliere – ha pronunciato la seguente SENTENZA sul Continua …