Niente tenuità del fatto se l’omissione di corrispondere gli alimenti è reiterata. Il beneficio può sussistere solo nel caso in cui l’omissione abbia carattere di occasionalità (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 5 giugno 2024, n. 22806).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Orlando Villoni – Presidente –

Dott. Riccardo Amoroso – Consigliere –

Dott. Giuseppina A.R. Pacilli – Consigliere –

Dott. Benedetto Paternò Raddusa -Relatore-

Dott. Paola Di Nicola Travaglini – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 22 giugno 2023;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Benedetto Paternò Raddusa;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo la reiezione dei ricorso;

lette le conclusioni della difesa del ricorrente, che ha ribadito la fondatezza del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La difesa di (omissis) (omissis) impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino, ferma la responsabilità del predetto in relazione al reato di cui all’art 570 bis cod. pen (per non avere versato quanto stabilito dal Tribunale di Vercelli per il mantenimento della figlia minore, dal maggio 2019 e in permanenza) riconosciuta dalla decisione appellata in esito a giudizio abbreviato, ha ridotto il trattamento irrogato dal Tribunale di Vercelli in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche, escluse in primo grado.

2. Si evidenzia, nel ricorso, con il primo motivo, che i giudici del merito, al fine di valutare la addotta impossibilità oggettiva del ricorrente di adempiere al versamento del dovuto, avrebbero valorizzato documenti (quelli allegati alla istanza di riconoscimento del gratuito patrocinio, attestanti lo svolgimento di attività lavorativa da parte dell’imputato in alcuni mesi del 2019), non utilizzabili ai fini della decisione, perché estranei al perimetro degli atti apprezzabili ex art 442, comma 1-bis proc. pen.

3. Con il secondo motivo si lamenta difetto integrale di motivazione con riguardo alla richiesta, formalizzata con l’appello, diretta alla applicabilità, nel caso di specie, della causa di non punibilità prevista dall’art 131-bis pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é inammissibile per le ragioni precisate di seguito.

  1. II primo motivo e manifestamente infondato.

La valutazione operata dai giudici del merito nell’escludere natura oggettiva alla impossibilità di adempiere prospettata dalla difesa, risulta fondata su documenti attestanti dati reddituali – mai smentiti in punto di fatto dalla difesa ne contrastati sul relativo versante inferenziale apprezzato nel disattendere la sollecitazione difensiva – comunque acquisiti, quale che ne sia la ragione, al patrimonio valutativo del decidente in forza di una allegazione operata dallo stesso imputato, cosi da risultare neutralizzata, a monte, le lesione delle prerogative difensive rivendicata con il ricorso.

  1. E’ manifestamente infondato anche il secondo motivo.

Va, infatti, ribadito che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. e applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare a condizione che l’omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità.

Laddove, di contro, la condotta illecita si sia protratta nel tempo sostanziandosi in reiterate omissioni nel versamento del contributo al mantenimento, essendo l’abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio e irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione, la causa di non punibilità in questione non potrà trovare applicazione (Sez. 6, n. 11780 del 21/01/2020; Rv.  278722;Sez. 6 n. 5774 del 28/01/2020 Rv. 278213).

Nel caso, l’inadempimento contestato all’imputato si e protratto ininterrottamente per circa tre anni, cosi da rendere la situazione a giudizio inconciliabile, per quanta sopra rassegnato, con la rivendicata applicabilità dell’art 131-bis cod. pen.

Da qui l’indifferenza del silenzio mostrato sul punto dalla sentenza gravata a fronte del motivo di appello prospettato sul tema, attesa la manifesta inconferenza della relativa pretesa in punto di diritto.

4. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen, definite nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 5/4/2024.

II Consigliere estensore                                                                             Il Presidente

Benedetto Paternò Raddusa                                                                  Orlando Villoni

Dispone, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

Orlando Villoni

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2024.

SENTENZA