REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. ROSA PEZZULLO – Presidente –
Dott. IRENE SCORDAMAGLIA – Relatore –
Dott. PIERANGELO CIRILLO – Consigliere –
Dott. ROSARIA GIORDANO – Consigliere –
Dott. ELENA CARUSILLO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
{omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo
udito ii difensore
RITENUTO IN FATTO
1. E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 13 settembre 2022, che ha confermato la condanna inflitta a (omissis) (omissis) per il delitto di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, L.F., fatto commesso in qualità di liquidatore della (omissis) Sri., dichiarata fallita in data (omissis).
2. L’impugnativa nell’interesse dell’imputato consta di sei motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
– II primo motivo denuncia la violazione dell’art. 23-bis l. n. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020 e ii vizio di motivazione: la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità, vuoi perché la richiesta di trattazione orale del giudizio di appello era stata ritenuta tardiva, ancorché questa fosse stata presentata ii 22 agosto 2022, quindi anteriormente alla scadenza dei quindici giorni liberi prima dell’udienza, fissata per ii 13 settembre 2022, previsti dalla norma evocata, vuoi perché era stato negato all’imputato di rendere spontanee dichiarazioni, sebbene ne avesse fatto richiesta.
– II secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 216, comma 1, n. 2 L.F. e ii vizio di motivazione, non potendosi dire provata la responsabilità dell’imput21to per la sottrazione e/o l’occultamento delle scritture contabili solo perché egli non le aveva messe a disposizione della Curatela. II prevenuto, infatti, non avrebbe potuto adempiere al relative obbligo non essendo stato portato a conoscenza del fallimento della società, di cui era liquidatore, in quanto non rintracciato presso ii luogo di sua residenza. La suddetta circostanza, inoltre, avrebbe meritato di essere considerata anche sul piano della dimostrazione dell’elemento soggettivo del reato.
– II terzo e il quarto motivo denunciano la violazione degli 220 e 217, comma 2, L.F. e ii vizio di motivazione: per le ragioni spiegate a sostegno del motivo che precede, ii fatto di omessa consegna delle scritture contabili al Curatore fallimentare ovvero di loro omessa tenuta avrebbe dovuto essere sussunto o entro la cornice qualificatoria del delitto di inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 16 n. 3 L.F. ovvero entro quella del delitto di bancarotta semplice documentale.
– II quinto e il sesto motivo denunciano violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio della motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, in ragione dell’illegittimo o, comunque, illogico diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche e di mitigazione della pena.
3. Con requisitoria in data 1 ottobre 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa Sabrina Passafiume, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso é fondato.
1. Riveste rilievo assorbente il primo motivo di ricorso.
1.1. Dal consentito esame degli atti emerge che il difensore di (omissis) aveva depositato istanza di trattazione orale dell’appello, interposto nell’interesse di questi avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in data 19 novembre 2019, la cui discussione era stata fissata per l’udienza del 13 settembre 2022, il 22 agosto 2022: quindi, rispettando il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza, stabilito a pena di decadenza dall’art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
2. La Corte territoriale ha reputato tardiva la citata istanza sul rilievo che non si poteva tener conto, ai fini della valutazione della tempestività del deposito, degli undici giorni compresi tra ii 22 e il 31 agosto 2022, ricadendo, questi, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, corrente dal primo al 31 agosto.
3. Ciò posto osserva il Collegio che nulla conforta la conclusione rassegnata dalla Corte territoriale in ordine alla tardività dell’istanza di trattazione orale dell’appello, dovendo essere interpretata, la sua presentazione nel torno di tempo del periodo di sospensione feriale dell’attività giudiziaria, alla stregua di una rinuncia del difensore a valersene.
Va, al riguardo, evidenziato che la sospensione dei termini processuali stabilita dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969 risponde alla finalità, espressa negli atti parlamentari (v. Proposta di legge dell’8 settembre 1968), di <<fare godere ai professionisti forensi un periodo di pieno riposo>> nel perioda feriale.
La Corte costituzionale, dal canto suo, nella sentenza n. 222 del 2015, si é espressa nel senso che «l’individuazione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali risponde a un’esigenza di garanzia dell’effettività del diritto di difesa nel periodo di riposo degli avvocati>>, in tal modo ribadendo quanto già affermato allorché, nel delineare l’ambito di applicazione e la finalità dell’istituto della sospensione feriale dei termini processuali, aveva precisato che esso, nato <<dalla necessita di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali […] é anche correlato al potenziamento del diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost.)>> (sentenza n. 255 del 1987), cui deve essere accordata tutela, <<quando la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l’unico rimedio per far valere un suo diritto>> (sentenza n. 49 del 1990).
Pertanto, con riferimento ai termini processuali, stabiliti a pena di decadenza, diversi da quelli stabiliti per le impugnazioni, ave si negasse all’attività difensiva, utilmente compiuta nel periodo feriale, l’attitudine a raggiungere l’effetto cui essa é preordinata, si verrebbe a determinare una distorsione dell’ordine di valori sottesi alla previsione della sospensione dei termini processuali nel periodo indicato, ossia <<la garanzia dell’effettività del diritto di difesa>>.
L’imputato, infatti, si vedrebbe privato degli effetti, per lui favorevoli in termini di potenziamento del diritto di difesa, derivanti dalla tempestiva attivit;3 processuale del proprio difensore, consapevolmente rinunciante al riposo estivo accordato alla sua categoria di appartenenza, la cui garanzia – lo si è evidenziato – costituisce la ratio della previsione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
4. Nel caso al vaglio, per effetto della ritenuta tardività della richiesta di discussione orale dell’appello presentato nell’interesse di (omissis) depositata dal suo difensore nel periodo feriale – ossia ii 22 agosto 2022 per l’udienza del 13 settembre 2022 – ma rispettando il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza, stabilito a pena di decadenza dall’art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si é verificata un’invalidità nella celebrazione del giudizio di secondo grado, suscettibile di dar luogo ad una nullità generale a regime intermedio della sentenza di appello, tempestivamente eccepita dal difensore del ricorrente con le conclusioni scritte in quella sede rassegnate e con la specifica allegazione del vulnus difensivo arrecato all’imputato appellante, ossia la preclusione della possibilità di rendere spontanee dichiarazioni; nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 29846 del 29/04/2022, Rv. 283534; Sez. 6, n. 8588 del 12/01/2022, Rv. 283002).
5. Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto:
<<In tema di disciplina emergenziale per il contrasto alla pandemia da COVID-19, la richiesta di discussione orale dell’appello, presentata ai sensi dell’art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, deve considerarsi tempestiva ove depositata nel periodo feriale nel rispetto del termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza, con la conseguenza che, se il processo venga definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione >>.
6. S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 20 ottobre 2023.
Depositato in Cancelleria, oggi 21 dicembre 2023.
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Carmela Lanzuse