Urto contro auto incolonnate per un precedente sinistro: non opera il concorso di colpa (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 2 dicembre 2021, n. 38078).

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Rel. Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14810-2019 proposto da:

(OMISSIS) AGNESE IRENE, (OMISSIS) MARIA ANTONIETTA, entrambe anche nella qualità di eredi di (OMISSIS) Giuseppe, attore in primo grado e deceduto il 25 gennaio 2015, ed eredi di (OMISSIS) Rosaria, deceduta in data 8 gennaio 2019, domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato WALTER CONCETTO (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA (poi CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA), incorporante per fusione di FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA, in persona del procuratore dott. Alberto (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE (OMISSIS), 38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA (OMISSIS);

– controricorrente –

nonché

SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA (poi CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA), in persona del procuratore dott. Alberto (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE (OMISSIS), 38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA (OMISSIS);

– controricorrente –

nonché contro

INA ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS) VINCENZO, (OMISSIS) MAURIZIO, (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 379/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/05/2021 dal Consigliere Dott.ssa ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 3908/2016, depositata il 13 luglio 2016, pronunciando sulla domanda di risarcimento dei danni proposta da Rosaria (OMISSIS), Agnese Irene (OMISSIS), Maria Antonietta (OMISSIS) e Giuseppe (OMISSIS), congiunti ed eredi di Salvatore (OMISSIS), deceduto il 17 novembre 2006 a causa di un sinistro stradale avvenuto il 3 agosto 2006, nei confronti di Unipol Sai S.p.a., quale impresa designata per la gestione del F.G.V.S., Francesco (OMISSIS) (OMISSIS), Antonino (OMISSIS) (OMISSIS), Vincenzo (OMISSIS), Maurizio (OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l., Simone (OMISSIS) e Antonio (OMISSIS) nonché nei confronti di Fata Assicurazioni Danni S.p.a., INA Assitalia Assicurazioni S.p.a., poi Generali Italia S.p.a., e Società Cattolica di Assicurazioni, il Tribunale di Catania dichiarò improcedibile tale domanda nei confronti di Unipol Sai S.p.a., la rigettò nei confronti degli altri convenuti e condannò gli attori alle spese di lite.

Avverso la decisione di primo grado Rosaria (OMISSIS), Agnese Irene (OMISSIS), Maria Antonietta (OMISSIS), anche in qualità di eredi di Giuseppe (OMISSIS), deceduto nelle more del processo, proposero appello, cui resistettero Fata Assicurazioni Danni S.p.a., Società Cattolica di Assicurazioni e Generali Italia S.p.a.; gli altri appellati restarono contumaci.

La Corte di appello di Catania, con sentenza pubblicata il 19 febbraio 2019, rigettò il gravame e condannò gli appellanti alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito Agnese Irene (OMISSIS), Maria Antonietta (OMISSIS), anche in qualità di eredi di Giuseppe (OMISSIS), attore in primo grado e deceduto il 25 gennaio 2015, ed eredi di (OMISSIS) Rosaria, deceduta in data 8 gennaio 2019, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Hanno resistito con distinti controricorsi, illustrati da separate memorie, la Soc. Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa (poi Cattolica Assicurazioni S.p.a.), incorporante per fusione (e FATA Assicurazioni Danni S.p.a., quale assicuratrice per la r.c.a. della Panda di proprietà della (OMISSIS) S.r.l., nonché la Soc. Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa (poi Cattolica Assicurazioni S.p.a.), quale assicuratrice della Multipla di proprietà di Vincenzo (OMISSIS).

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente esaminata la contestazione sollevata dalle società assicuratrici controricorrenti circa la legittimazione attiva delle ricorrenti per l’asserita qualità di eredi di Giuseppe (OMISSIS) e di Rosaria (OMISSIS), non avendo al riguardo le ricorrenti fornito alcuna prova.

L’eccezione è fondata, non avendo a tale proposito le ricorrenti prodotto alcunché e non avendo le medesime, a fronte di tale specifica eccezione, dedotto nulla al riguardo; le stesse neppure hanno depositato memoria né risulta si siano avvalse della facoltà di produrre documentazione a fondamento di tale dedotta legittimazione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. .

2. Vanno, poi, comunque esaminati i motivi proposti.

3. Il primo motivo è così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 2054 cod. civ., comma 2, delle nome e dei principi e in tema di valutazione della prova e dei fatti non contestati, l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte o rilevabile d’ufficio ai sensi dell’articolo 360, cod. proc. civ., n. 3 e 5».

Con tale mezzo le ricorrenti censurano la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che trattasi «nel caso di specie, di tamponamento da tergo.

Sul punto è pacifica la giurisprudenza, […] che ponendo a carico del conducente tamponante una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, esclude l’operatività della presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 c. c. a carico degli altri conducenti dei veicoli in stato di quiete».

Ad avviso delle ricorrenti, la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale si riferirebbe ad ipotesi di scontro tra veicoli in movimento e non ad ipotesi di tamponamento di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevisto e che nel caso all’esame il sinistro si sarebbe verificato su strada a scorrimento veloce, a causa dell’impatto tra il motoveicolo condotto da Salvatore (OMISSIS) e l’autovettura Multipla, di proprietà di Vincenzo (OMISSIS), condotta da Maurizio (OMISSIS), ferma ed in fila da quasi un’ora a causa di un precedente sinistro verificatosi quasi un’ora prima, e che solo a seguito di tale urto, il predetto (OMISSIS) avrebbe urtato le altre due auto, la Fiat Panda condotta da Simone (OMISSIS) e di proprietà della (OMISSIS) S.r.l., e la Fiat 600 di proprietà di Antonio (OMISSIS) e dal medesimo condotta.

Pertanto, secondo le ricorrenti, il sinistro di cui si discute in causa sarebbe stato determinato dall’imprevedibile ed anomalo incolonnamento, non momentaneo, costituente ostacolo rispetto al normale andamento della circolazione stradale e tali circostanze, a loro avviso, decisive non sarebbero state esaminate dalla Corte territoriale, con la conseguenza che detta Corte avrebbe errato nel non ritenere responsabili, in via concorsuale le parti appellate, non avendo i conducenti dei veicoli tamponati provato a rendere libero il transito o quanto meno a collocarsi sul margine destro della carreggiata e parallelamente all’asse di essa, come disposto dall’art. 161 CdS, né avrebbero azionato le luci di segnalazione, come previsto dall’art. 153 CdS, né avrebbero esposto il triangolo di cui all’art. 162 CdS, rimanendo del tutto inattivi e subendo gli eventi consequenziali.

Concludono le ricorrenti sostenendo che nella specie non potrebbe pertanto escludersi l’operatività dell’art. 2054, secondo comma, cod. civ. e dovrebbe, quindi, ritenersi che ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli e che il Giudice di merito non avrebbe neppure accertato pienamente le circostanze dell’incidente; inoltre, anche sotto il profilo motivazionale la sentenza impugnata sarebbe carente, non potendo «ritenersi che l’implicita esclusione dell’applicabilità dell’articolo 2054 cod. civ., comma 2, possa derivare automaticamente dal principio sancito dal vecchio testo dell’articolo 107 C.d.S.», alla luce della giurisprudenza dalle medesime richiamate.

2. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione o falsa applicazione degli artt. 153, 161, 162 Codice della Strada, delle norme e dei principi in tema di valutazione della prova e dei fatti non contestati, contraddittorietà della sentenza, omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte o rilevabile d’ufficio ai sensi dell’articolo 360 cod. proc. civ., n. 3 e 5».

4. I due motivi proposti che, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Gli stessi, infatti, al di là del pur effettuato richiamo nella rubrica di alcuni di essi alla violazione di legge sostanziale e processuale, pongono questioni di fatto e tendono chiaramente, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede (Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34476).

Va inoltre evidenziato che, contrariamente all’assunto delle ricorrenti, la Corte territoriale ha ricostruito la dinamica del sinistro, ha ben tenuto conto che le auto tamponate da Salvatore (OMISSIS) erano ferme sulla corsia di marcia della moto da questi condotta a causa di un precedente incidente, peraltro “segnalato”, ritenendo tali circostanze “incontroverse in fatto” (v. p. 5 della sentenza impugnata) e ha pure valutato, confermando sul punto quanto già rilevato dal Tribunale, che, in ogni caso, l’incolonnamento delle auto ferme per un precedente sinistro – tenuto conto dell’andamento curvilineo della strada (curva assai ampia, inclinata a sinistra di soli trenta gradi, peraltro distribuiti in oltre 500 metri, come risultante da areo- fotografia, all. n. 2 in produzione Generali Italia), valutato assieme alle condizioni di luce (ore 19,40 circa del mese di agosto) – era ben prontamente visibile, sicché risultano irrilevanti le lamentate violazioni del CdS ad opera dei conducenti delle auto tamponate; peraltro, non è stato neppure precisato quando Maurizio (OMISSIS), nel corso del giudizio di primo grado, avrebbe reso le dichiarazione cui si fa riferimento a p. 6 del ricorso, dove, a tale riguardo, si fa generico richiamo al “fascicolo di primo grado”, con conseguente difetto di specificità delle censure sul punto.

Si rileva, infine, che risultano inammissibili ex art. 348 ter u.c. cod. proc. civ. le censure motivazionali proposte.

Nell’ipotesi di cd. “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (si evidenzia che, nella specie, l’atto di citazione in appello è stato notificato ben oltre tale data, come si evince anche dal NRG assunto dal giudizio di appello, 1319/2016), il ricorrente (te)) cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 10/03/2014, n. 5528).

Nella specie tale onere non risulta essere stato assolto dalle ricorrenti.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna controricorrente, in euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 06/05/2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.