Va sequestrato lo smartphone allo spacciatore che utilizza la galleria fotografica per pubblicizzare le droghe in vendita (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 13 dicembre 2022, n. 47071).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARINI Luigi – Presidente – 

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere –

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere –

Dott. MENGONI Enrico – Rel. Consigliere –

Dott. ANDROINO Alessandro Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(OMISSIS) Ciro, nato a San Giorgio a Cremano (Na) il 6/12/19xx;

avverso la sentenza del 17/6/2022 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Enrico Mengoni;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Luigi Cuomo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al denaro, rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/6/2022, emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli rideterminava nella misura del dispositivo la pena irrogata a Ciro (OMISSIS) per la violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, già oggetto della pronuncia emessa il 27/10/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale.

2. Propone ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, deducendo – con unico motivo – l’errore di diritto con riguardo alla confisca del denaro e dei telefoni cellulari, oggetto di gravame ed esclusa dall’accordo di cui all’art. 599-bis citato.

La Corte di appello avrebbe confermato la misura ablatoria con argomento errato, che non terrebbe conto, quanto al denaro, dell’attività lavorativa svolta dal ricorrente, e documentata, particolarmente rilevante a fronte di una condotta di detenzione di sostanza, non di cessione; quanto ai telefoni, dell’assenza di un effettivo rapporto di strumentalità con il reato, individuato in sentenza con affermazione illogica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta infondato.

4. Con riguardo, innanzitutto, alla somma di denaro, il Collegio ritiene che la motivazione stesa dalla Corte di appello a conferma della confisca non meriti censura, risultando del tutto congrua e priva di illogicità manifesta, anche in ordine al delitto di detenzione di stupefacente a fine di spaccio.

4.1. La sentenza, in particolare, ha sottolineato che l'(OMISSIS) – inseguito dalla polizia giudiziaria dopo esser stato individuato in strada – era stato trovato in possesso della somma di 1.090,00 euro, oltre che di numerosa e varia sostanza stupefacente, come da capo di imputazione.

La Corte di appello ha poi sottolineato che il ricorrente, in sede di convalida dell’arresto, aveva offerto una giustificazione (somma prelevata dal conto Postepay per pagare un operaio) rimasta, tuttavia, priva di qualunque prova; ancora, le buste paga prodotte indicavano importi troppo modesti per esser compatibili con il risparmio della somma sequestrata.

Con questi argomenti in fatto, non censurabili dal Giudice di legittimità, la sentenza di appello ha quindi riscontrato la verosimile derivazione illecita del denaro, quale profitto dello spaccio di sostanza cui la detenzione era destinata.

4.2. A tale motivazione, peraltro, il ricorso ha opposto soltanto considerazioni di puro merito, quindi inammissibili in questa sede, richiamando la rilevanza probatoria delle buste paga e, in generale, le disponibilità economiche dell'(OMISSIS), che non si esaurirebbero nella documentazione prodotta.

5. L’impugnazione risulta poi infondata anche quanto ai telefoni cellulari in sequestro.

Il nesso di strumentalità tra questi ed il reato di detenzione di stupefacenti a fine di spaccio, infatti, è stato comunque evidenziato dalla Corte di appello, sia pur con argomento sintetico: la “galleria” fotografica rinvenuta negli smartphone in oggetto – ritraente numerose immagini di sostanze del tipo di quelle sequestrate (cocaina, hashish, marijuana), anche in fase di pesatura – è stata evidentemente ritenuta propedeutica alla condotta illecita, al fine di pubblicizzare le sostanze detenute a fine di cessione.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.