REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PAPA Patrizia – Rel. Consigliere –
Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere –
Dott. AMATO Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27195-2019 proposto da:
(OMISSIS) CONCETTA elettivamente domiciliata in (OMISSIS) (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. Bernardo (OMISSIS) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
-intimato-
avverso la sentenza n. 110/2019 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 31/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal consigliere dr. PATRIZIA PAPA.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 74/2013, il Giudice di pace di Pizzo rigettò l’opposizione proposta da Concetta (OMISSIS) avverso il verbale di contestazione nr.00004xxxxx5 redatto dalla Polizia stradale di Vibo Valentia in data 10/3/2009, con cui le era stata inflitta la sanzione pecuniaria di Euro 2.455,00 per violazione dell’art. 74 commi 1 e 6 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 (cod.strada), quale proprietaria obbligata in solido con suo figlio, rinvenuto alla guida di un veicolo privo della targhetta di identificazione del costruttore; accolse, invece, l’opposizione pure spiegata avverso il verbale di sequestro, disposto quale sanzione accessoria.
Con sentenza n. 110/2019, il Tribunale di Vibo Valentia rigettò l’appello da lei proposto avverso questa sentenza; in particolare, rilevò che (OMISSIS) era stata ritenuta responsabile ex art. 2054 cod.civ., che aveva dedotto di essere divenuta proprietaria soltanto alle ore 10.00 del giorno di contestazione dell’illecito ma che il verbale risultava comunque redatto successivamente, alle 12.00, che aveva allegato a sua difesa non che la circolazione fosse avvenuta contro la sua volontà, ma che fosse avvenuta nella convinzione di adempiere ad un obbligo imposto dalla autorità pubblica invece insussistente, che la fattispecie della contraffazione, asportazione, sostituzione o alterazione della targhetta implicava la mancanza di una targhetta leggibile e, perciò, la contestazione ex art. 74 cod. strada era stata corretta.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Concetta (OMISSIS), affidato ad unico motivo, seppure articolato in più profili.
La Prefettura non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo, formulato in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentato la «violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ. nonché in relazione agli artt. 200 e 201 cod. strada e 383 comma 1 reg. es. cod. strada, in relazione all’illegittima applicazione dell’art. 74 cod. strada, in relazione agli artt. 3, 4, 22 e 23 legge 689/81, in relazione alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo e del ritiro della carta di circolazione, nonché in relazione agli artt. 210, 213 e 216 cod. strada»: il Tribunale non avrebbe correttamente applicato le norme del codice della strada e del suo regolamento di attuazione che regolano la redazione dei verbali di contestazione nel senso che non avrebbe considerato che era stata contestata la circolazione con un veicolo mancante della targhetta, laddove l’art. 74 cod. strada sanziona la diversa condotta della contraffazione, asportazione, sostituzione o alterazione della targhetta, che suo figlio Francesco (OMISSIS) non «circolava alla guida del veicolo mancante della targhetta identificativa», come riportato in verbale, ma stava portando il veicolo alla Polizia stradale in luogo di altro soggetto e in adempimento di un ordine, che il veicolo risultava da lei acquisito in proprietà mezz’ora prima della redazione del verbale e che perciò non vi era stata possibilità di rendersi conto della mancanza della targhetta.
2. Il motivo, in tutti i suoi profili, è infondato.
Secondo l’art. 74 cod. strada , i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione una targhetta di identificazione che dev’essere collocata, come il numero di identificazione del telaio, in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l’utilizzazione del veicolo stesso.
L’intera disposizione è finalizzata a consentire in ogni momento la identificazione del mezzo attraverso la assegnazione ad esso di un numero registrato nella documentazione in possesso della Motorizzazione civile.
Nel caso di specie il veicolo non aveva una targhetta del costruttore e, perciò, mancava di uno dei dati identificativi. Ciò posto, è incontestato che il veicolo fosse di proprietà dell’attuale ricorrente (OMISSIS); ella, pertanto, avrebbe dovuto non acconsentire alla circolazione del mezzo prima di aver regolarizzato presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri la identificazione del mezzo.
Come ripetutamente affermato dal Tribunale – e sul punto il motivo non coglie la ratio decidendi – la ricorrente non ha neppure allegato che il veicolo circolasse contro la sua volontà.
Conseguentemente, è esclusa la lamentata violazione di legge (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 16964 del 20/06/2008).
L’illegittimità della sanzione accessoria non riverbera alcun effetto sulla legittimità della contestazione e sull’applicazione della sanzione in quanto evidentemente costituisce provvedimento del tutto autonomo (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 14366 del 05/06/2018).
3. Il ricorso dev’essere perciò rigettato.
Non vi è statuizione sulle spese perché il Ministero non ha svolto difese.
Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell’art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un’impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Suprema Corte di cassazione in data 7 luglio 2022.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2023.