Venditore ambulante beccato con nove paia di scarpe contraffatte: nessuna condanna (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 23 novembre 2021, n. 43068).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLA Sergio – Presidente –

Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Rel. Consigliere –

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere –

Dott. MINUTILLO TURTUR Marzia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) NDOCK nato il 17/04/19xx;

avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;

ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8, D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. (OMISSIS) Ndock ricorre per cassazione per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Palermo del 25/11/2019 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 474 e 648 cpv. cod. pen.

Al riguardo deduce i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in ordine:

1) al delitto di cui all’art. 474 cod. pen., stante l’idoneità dell’azione ad ingannare la pubblica fede, sul rilievo della natura grossolana del falso;

2) all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 474 cod. pen., stante l’assenza di prova che gli oggetti sequestrati fossero contraffatti e assenza di circostanze di fatto obiettivamente dimostrative della falsità dei prodotti;

3) all’affermazione di responsabilità anche in ordine al delitto di ricettazione, stante l’assenza di prova che il ricorrente fosse l’effettivo proprietario della merce e che questa fosse destinata alla vendita;

4) all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 648 cod. pen. e all’assenza di prova sulla provenienza delittuosa della merce;

5) alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., stante il modesto quantitativo dei beni contraffatti posseduto (nove paia di scarpe).

2. Con note in data 15/9/2020, la difesa dell’imputato ha insistito per l’accoglimento del ricorso con particolare riguardo alle censure mosse con i primi quattro motivi di ricorso.

3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 22/9/2021, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. Tanto premesso, il ricorso è fondato con riguardo all’ultimo motivo, mentre sono inammissibili gli altri in punto di sussistenza dei reati e di affermazione di responsabilità.

4.1. I primi quattro motivi risultano, infatti, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata, con i quali il ricorrente omette di confrontarsi; risultano, altresì, non scanditi da necessaria critica ed analisi delle argomentazioni di fatto e di diritto poste a base della decisione impugnata, con cui si sono evidenziati gli elementi caratterizzanti la natura contraffatta dei beni e l’idoneità ad ingannare la pubblica fede; le ragioni della destinazione degli stessi alla vendita; la consapevolezza dell’imputato, stante le circostanze di fatto e la natura degli stessi beni, di ricevere e detenere beni di provenienza delittuosa.

4.2. Il quinto motivo è fondato.

Invero l’esclusione della speciale causa di non punibilità è stata fondata dalla Corte di merito esclusivamente sull’esistenza del requisito ostativo riconducibile alla pena edittalmente prevista per il delitto di ricettazione anche nella forma attenuata.

Tuttavia, tale preclusione è nelle more venuta meno a seguito della sentenza della Corte cost. n. 156 del 2020.

All’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. può pervenire direttamente la Corte di legittimità senza procedere ad annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in quanto nelle decisioni di merito non sono evidenziati elementi valutativi aventi carattere preclusivo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 della suddetta disposizione.

Dalla lettura delle sentenze di merito risulta infatti che: si tratta di una ricettazione lieve, relativa ad un numero di beni contraffatti esiguo (9 paia di scarpe), l’imputato è incensurato, il fatto è descritto come episodico, esiguo è il danno ed il pericolo, tanto che la pena risulta essere stata determinata nei minimi edittali (sulla possibilità per la Corte di cassazione di ritenere la causa di non punibilità nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali, vedi Sez. 6, n. 36518 del 2020, Rv. 280118).

5. La natura non complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto.

Motivazione semplificata.

Roma, li 13.10.2021.

Depositata in Cancelleria, oggi 23 novembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.