Violato il codice della strada: legittima la notifica del verbale al dipendente della società (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 4 ottobre 2021, n. 26846).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24168-2019 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) ITALIA di (OMISSIS) ANGELO & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLINO (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE di FRAGNETO MONFORTE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) (OMISSIS), 12/D, presso lo studio dell’avvocato ITALO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 792/2019 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata l’8/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE

La società (OMISSIS) (OMISSIS) Italia di (OMISSIS) Angelo & C. s.a.s. ricorre per cassazione avverso la pronuncia del Tribunale di Benevento n. 792/2019, che ha accolto l’impugnazione proposta dal Comune di Fragneto Monforte e, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Benevento, ha rigettato l’opposizione fatta valere dalla ricorrente contro una cartella di pagamento relativa al verbale di accertamento di una infrazione del codice della strada.

Il Comune di Fragneto Monforte resiste con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1) Il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversa; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c.”.

Il motivo è inammissibile in quanto, nel lamentare il mancato rispetto dell’art. 342 c.p.c., per il quale l’appello “si propone con citazione”, non considera che, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 150/2011, l’opposizione a un verbale di accertamento per violazione del codice della strada si propone con ricorso e la medesima forma deve rivestire l’atto di appello (cfr., da ultimo, Cass. 9847/2020).

2) Il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 138, 139, 145 e 149 c.p.c., 7, comma 5 della legge 890/1982; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c.”.

Il motivo è manifestamente infondato.

La ricorrente, nel lamentare che il giudice d’appello abbia ritenuto ammissibile il deposito del verbale di accertamento quando era ormai decorso il termine di dieci giorni stabilito dall’art. 7, comma 7, del d.lgs. 150/2011, non considera che il termine è ritenuto ordinatorio e non perentorio dalla giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.15887/2019).

Quanto alla nullità della notificazione del medesimo verbale di accertamento, in quanto effettuata a persona “dipendente” della società e non al legale rappresentante senza l’invio della raccomandata informativa di cui all’art. 7, comma 6 della I. n. 890/1982 (comma inserito dalla d.l. n. 248/2007, convertito dalla I. n. 31/2008), il vizio non sussiste essendo stato rispettato il dettato dell’art. 145 c.p.c.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la raccomandata è prescritta nelle ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, ma “nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., [il destinatario] va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede” (Cass. n. 9878/2020).

II. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

III. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 600, di cui euro 100 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta civile, in data 24 febbraio 2021.

Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.