REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
MAURO DI MARZIO – Presidente –
FRANCESCO TERRUSI – Consigliere –
ANGELINA MARIA PERRINO – Consigliere –
MASSIMO FALABELLA – Consigliere – Rel. –
DANIELA VALENTINO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29718/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS) IN PROPRIO E QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DI (OMISSIS) s.a.s., rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS);
ricorrente
contro
(OMISSIS) S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS);
controricorrente
avverso la SENTENZA n. 1034/2022 emessa da CORTE D’APPELLO ANCONA.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024 dal consigliere relatore dr. Massimo Falabella.
FATTI DI CAUSA
1.- Con atto di citazione notificato il 27 dicembre 2018 l’Unione di (OMISSIS) subentrata per incorporazione alla (OMISSIS) S.p.A.- (OMISSIS) S.p.A. ha proposto appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva condannato la detta banca al pagamento a favore di (OMISSIS) degli importi di € 165.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e di € 20.000,00 per danni morali, oltre interessi legali e rivalutazione.
La condanna era fondata sull’indebita iscrizione del nominativo dell’attore nell’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d’Italia (ed. Centrale di Allarme Interbancaria, C.A.I.).
Il Tribunale aveva ritenuto illegittima la modalità di notifica del preavviso di revoca ex art. 9-bis della I. n. 386/1990 effettuata «a mano» anziché mediante raccomandata con avviso di ricevimento presso ii domicilio eletto dal traente.
In accoglimento del proposto appello la sentenza di primo grado e stata riformata e la Corte distrettuale ha respinto la domanda attrice.
2.- Ricorre per cassazione, con un solo motivo, (OMISSIS) (OMISSIS). Resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a., subentrata nella posizione facente originariamente capo a (OMISSIS)
É stata formulata, da parte del Consigliere all’uopo delegato, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..
A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
Sano state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- La proposta ha il tenore che segue:
«[I]I motivo – che deduce violazione degli artt. 138e 140c.p.c., 8 e 9-bis I. n. 386/1990, per avere la Corte territoriale ritenuto adeguata la comunicazione a mani proprie – e inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in ragione del principio di diritto affermato dalla S.C. (Cass. 11.2.2021, n. 3536), cui ii giudice di merito si é attenuto e che il ricorrente non offre ragioni per avversare, secondo cui l’art. 9-bis I. n. 386/1990, nel prevedere che la comunicazione del preavviso di revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni può essere effettuata mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento, in nessun caso ‘esclude l’utilizzo di forme diverse (e, a fortiori, di quelle più garantite) di comunicazione: l’impiego della raccomandata postale o di altro mezzo concordato tra le parti non é – quindi – l’unico possibile per veicolare validamente la conoscenza del preavviso’, in quanto, anche nel precedente sistema a sanzione penale, ‘pur essendo necessario che la revoca venga debitamente portata a conoscenza del destinatario, tuttavia la relazione di notifica della raccomandata non ha valore di presunzione assoluta, ne di prova ‘vincolata potendo il giudice considerare anche ogni altro elemento di prova (testimonianze, documenti, presunzioni) per accertare !’effettiva conoscenza della revoca da parte del sanzionato (Corte cost. 299/1997; Cass. pen. 678/1997; Cass. pen. 5274/1996; per l’applicazione del medesimo principio in materia di sanzioni amministrative: Cass. civ. 23015/2009)’ e ‘!’art. 9-bis l. n. 386/1990 prevede – per giunta – che la comunicazione si ha per effettuata anche ove consti l’impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto‘; essendosi conformata a tali principi, la sentenza non merita censure».
2.- II Collegio condivide queste considerazioni, che la memoria di parte ricorrente non si mostra in grado di contrastare efficacemente.
Mette solo conto di evidenziare come un problema di data certa della raccomandata a mani ricevuta dall’odierno ricorrente nei locali della banca sia estranea alla controversia in esame, visto che la sentenza impugnata non ne fa cenno e lo stesso ricorrente declina, del resto, la questione in termini del tutto astratti.
Ne rileva che nel caso di adozione della modalità di comunicazione con raccomandata a mani ii termine per l’invio del preavviso di revoca (di dieci giorni dalla presentazione del titolo) coincida col dies a quo del termine per procedere al pagamento dell’assegno risultato privo di provvista: la norma, infatti, non esclude che invio e ricezione della comunicazione coincidano – ne avrebbe ragione di farlo -, ma, nella salutare aspirazione alla completezza e alla precisione regolamentare, fissa la decorrenza dei due termini per le ipotesi in cui essi si collochino in due momenti differenti.
II ricorso è in conclusione inammissibile.
3.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
-4. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c..
Le dette disposizioni, cui fa rinvio l’art. 380-bis c.p.c., sono difatti immediatamente applicabili giusto il primo comma dell’art. 35 del d,lgs. n. 149/2022 ai giudizi – come quello in esame – introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (Cass. Sez. U. 27 settembre 2023, n. 27433, in motivazione).
Vale, poi, rammentare quanta segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540).
In tal senso, la parte ricorrente va condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 8.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge;
condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 8.000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1a Sezione Civile, in data 21 febbraio 2024.
II Presidente
Mauro Di Marzio
Depositato in Cancelleria l’11 aprile 2024.