Affidamento in prova di minore: l’avvocato non ha l’obbligo di partecipare all’udienza camerale (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 11 dicembre 2023, n. 49259).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. VITO DI NICOLA -Presidente-

Dott. DOMENICO FIORDALISI -Consigliere-

Dott. FRANCESCO CENTOFANTI -Consigliere-

Dott. DANIELE CAPPUCCIO -Consigliere-

Dott. CARMINE RUSSO -Relatore-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/xxxx;

avverso l’ordinanza del 03/03/2023 del TRIB. PER I MINORENNI di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CARMINE RUSSO;

lette le conclusioni del PG, Dott. Marco Dell’Olio, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 3 marzo 2003 ii Tribunale per i minorenni di Roma, in funzione di Tribunale di sorveglianza, ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e quella di detenzione domiciliare presentata dal condannato (omissis) (omissis).

II Tribunale ha respinto l’istanza, in quanta ha rilevato che ne il condannato ne il difensore di fiducia sono comparsi all’udienza, nonostante che le notifiche fossero regolari, tale comportamento dimostrerebbe il totale disinteresse rispetto alle istanze che devono quindi essere respinte.

2. Avverso ii predetto provvedimento ha proposto ricorso ii condannato, per ii tramite del difensore, che, con l’unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che non c’è nessuna norma che prevede l’obbligo del condannato di partecipare all’udienza davanti al Tribunale di sorveglianza; non c’è l’obbligo neanche per il difensore di fiducia, che comunque era sostituito dal difensore d’ufficio; nel merito, esistevano in atti tutti gli elementi per poter giungere ad una pronuncia di ammissibilità della domanda anche senza la presenza fisica del condannato all’udienza, perché il condannato aveva avuto colloqui con i servizi sociali, si era iscritto a scuola, aveva iniziato a frequentare le lezioni, il servizio aveva predisposto un programma e l’annotazione di polizia giudiziaria in atti dava atto della disponibilità della madre ad accogliere il figlio presso l’abitazione familiare.

3. Con requisitoria scritta, ii Procuratore Generale, Marco Dell’Olio, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

La motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha ritenuto di desumere, dalla mancata partecipazione all’udienza di condannato e difensore, l’inesistenza di un obbligo di provvedere sull’istanza di misure alternative per implicita mancanza di interesse a coltivare l’istanza, non ha una base giuridica.

È vero, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo il quale la concessione di una misura alternativa presuppone la reperibilità del soggetto per la realizzazione dei fini della risocializzazione, talché la situazione di irreperibilità é incompatibile con la struttura dell’istituto in esame (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 20479 del 12/02/2013, Hamidovic, Rv. 256079; Sez. 1 n. 1676 del 6/3/2000, Omari, Rv. 215819), però nel caso in esame non si versava in presenza di condannato irreperibile, ma di mera assenza all’udienza camerale.

Di per se, la mera assenza all’udienza camerale, in presenza di una istanza completa dei requisiti sostanziali e formali, quale la dichiarazione o elezione di domicilio (Sez. U, Sentenza n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720), non é incompatibile con la struttura dell’istituto ed obbliga ii giudice a provvedere su di essa.

Nella procedura di concessione dell’affidamento in prova ordinario e della detenzione domiciliare, infatti, in mancanza di specifiche norme sul rito negli artt. 47 e 47-ter ord. pen., si applica la previsione generale dell’art. 678, comma 3.2, cod. proc. pen., secondo cui la comparizione della parte all’udienza e facoltativa.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso con rinvio per nuovo giudizio per riesaminare in modo compiuto l’istanza.

2. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanta impasto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per i minorenni di Roma in funzione di Tribunale di sorveglianza.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanta impasto dalla legge.

Così deciso il 10 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria l’11 dicembre 2023.

SENTENZA