REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI SALVO Emanuele – Rel. Presidente –
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere –
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Rel. Consigliere –
Dott. RICCI Angela Anna Luisa – Consigliere –
Dott. DAWAN Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 04/03/2022 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen., dott.ssa Lidia Giorgio, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con eliminazione della stessa e trasmissione degli atti al Prefetto per quanto di competenza.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. (OMISSIS) (OMISSIS), propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza con cui il 4/3/2022 il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere ai sensi degli artt. 464 septies e 531 cod. proc. pen in quanto il reato ascrittogli (art. 187 co. 1 e 1-bis cod. strada commesso in (OMISSIS) e (OMISSIS) era estinto a seguito di esito positivo della messa alla prova, gli ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, lamentando, quanto a tale ultima statuizione, violazione di legge e chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata sul punto.
Le parti hanno concluso come riportato in epigrafe
2. Il ricorso è fondato.
Ed invero, questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168- ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, co. 3, cod. strada (così questa Sez. 4, n. 40069 del 17/9/2015, Pettorine, Rv. 264819 che, in motivazione, ha precisato che, in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dall’accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186 comma nono bis e 187 comma ottavo bis cod. strada., non può trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina ivi prevista che lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria; conf. Sez. 4 n. 268/2020; Sez. 4 n. 17779/2021).
3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla pronuncia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che va eliminata.
Deve disporsi, conseguentemente, la trasmissione della presente sentenza al competente Prefetto, a cura della Cancelleria, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 224, co. 3, cod. strada.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che elimina.
Dispone la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Alessandria, per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada.
Così deciso in Roma il 15 marzo 2023.
Depositato in Cancelleria, oggi 26 aprile 2023.