Anche l’acquirente di stupefacenti può essere condannato per partecipazione all’associazione dedita al traffico di droghe (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 11 marzo 2024, n. 10129).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giorgio FIDELBO – Presidente –

Dott. Giuseppina Anna Rosaria PACILLI – Consigliere –

Dott. Debora TRIPICCIONE – Relatore –

Dott. Paolo DI GERONIMO – Consigliere –

Dott. Fabrizio D’ARCANGELO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) (omissis) nato a Foggia il xx/x/19xx;

avverso l’ordinanza emessa il 31 luglio 2023 dal Tribunale di Bari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Debora Tripiccione

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udite le richieste del difensore, Avv. (omissis) (omissis) (omissis), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, chiarendo che il ricorrente si trova attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per ragioni di salute.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) (omissis) ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari che ha rigettato la richiesta di riesame, confermando la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 416-bis.1 cod. pen. (capo 1) e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 26).

Con un unico motivo di ricorso deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al giudizio di gravità degli indizi di colpevolezza relativi al reato associativo in cui lo stesso è stato inquadrato con il ruolo di “stabile acquirente”.

Rileva il ricorrente che, alla luce delle modalità operative del sodalizio, che operava in regime di monopolio e imponeva con la violenza fisica e la minaccia il rigido rispetto delle regole imposte dall’associazione al fine di impedire il ricorso a fornitori esterni o di praticare prezzi inferiori a quelli imposti dal cartello, la sua ritenuta partecipazione quale effetto dei suoi rapporti con (omissis) (omissis) – dal quale ha acquistato droga in due sole occasioni – appare incompatibile con la condizione di coartazione che gli impediva di rivolgersi a soggetti estranei al sodalizio per rifornirsi di droga.

Nel corpo del motivo si richiama, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte – che in tesi difensiva non sarebbe stata rispettata dal Tribunale – in merito ai requisiti necessari affinché un rapporto di fornitura di sostanza stupefacente possa rilevare quale forma di partecipazione del singolo, acquirente o fornitore, ad un progetto associativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è configurabile non solo nel caso in cui i sodali agiscono, in via parallela, per la realizzazione di uno scopo comune (i profitti derivanti dallo spaccio della droga), ma anche in relazione al vincolo derivante da un rapporto continuativo di fornitura di sostanze stupefacenti in cui le parti perseguano propri interessi di profitto (Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574; Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, Beraj, Rv. 208231).

Né la diversità di scopo personale o la diversità dell’utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, né l’eventuale contrasto di interessi economici sono, infatti, ostativi alla configurabilità e persistenza del vincolo associativo.

Ciò che, invece, determina il salto di qualità del rapporto di fornitura da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, è la presenza di specifici elementi fattuali, la cui individuazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito sulla base delle circostanze della fattispecie concreta, che siano sintomatici della configurabilità del raffectio societatis“, quali, in particolare, la durata dell’accordo criminoso tra i soggetti, le modalità dell’approvvigionamento continuativo di stupefacenti, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale (cfr. Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Anastasi, Rv. 259881).

Occorre, dunque, non una mera reiterazione della fornitura, elemento, questo non dirimente ai fini della “novazione” del rapporto, quanto, piuttosto che tale fornitura, per le sue caratteristiche di stabilità e continuità, per le modalità attraverso le quali si esplica, per la sua rilevanza quantitativa ed economica, assuma le connotazione di una somministrazione, sia pure illecita, la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale di cui il giudice dovrà dare conto nella motivazione, un prevedibile effetto destabilizzante per l’operatività del sodalizio e per la sua capacità di soddisfare la sua fetta di mercato.

Peraltro, come già affermato da questa Corte, non si richiede che tale rapporto di fornitura sia anche connotato da esclusività (cfr. Sez. 6, n. 566 del 29/10/12, dep. 2016, Nappello, Rv. 265764).

Con riferimento all’elemento psicologico, è, inoltre, necessario che tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell’ambito di una organizzazione, nella quale l’attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e che l’acquirente e il rivenditore siano stabilmente disponibili a ricevere/cedere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa.

Si è, infatti, affermato che integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249).

Solo a tali condizioni è, dunque, possibile proiettare il singolo atto negoziale di esecuzione del rapporto sinallagmatico di fornitura oltre la sfera dell’attività individuale, per sussumerlo nell’ambito di un rapporto societario,, quale elemento costitutivo della complessiva ed articolata struttura organizzativa di cui costituisce, analogamente a quanto accade nell’ambito delle organizzazioni complesse, lecite o illecite, una sorta di «ramo di azienda» che, benché dotato di una propria autonomia organizzativa e gestionale, concorre stabilmente al perseguimento del progetto criminoso proprio del reato ex art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Va, pertanto, ribadito che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l’acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719).

3. Il Tribunale, facendo corretta applicazione di tali coordinate ermeneutiche, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha argomentato in merito al ruolo del ricorrente ed alla sua partecipazione al sodalizio – la cui esistenza non è oggetto di alcuna censura – sulla base delle risultanze delle conversazioni intercettate, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e della consumazione dei reati fine contestati al capo 26 (rispetto ai quali il ricorso non ha dedotto alcuna censura).

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente è inserito nell’organigramma del sodalizio quale stabile spacciatore inserito nella “lista” gestita da uno dei componenti del “direttorio”, ovvero (omissis) (omissis).

A tal fine, si è posto l’accento sulle seguenti circostanze di fatto – non oggetto di censura da parte del ricorrente – ovvero il fatto che il ricorrente interagiva regolarmente con (omissis) rifornendosi abitualmente di droga da spacciare, versava il ricavato ai suoi “superiori gerarchici”, e percepiva uno stipendio dall’associazione (si veda, al riguardo, pagina 24 dell’ordinanza).

Quanto all’elemento psicologico del reato, oggetto del motivo di ricorso, il Tribunale, con motivazione parimenti adeguata ed immune da vizi, ha rigettato la tesi difensiva secondo cui il ricorrente dovrebbe ritenersi estraneo all’associazione in quanto costretto a rifornirsi di droga dal sodalizio.

L’ordinanza impugnata ha, infatti, legittimamente escluso la rilevanza sia del regime di monopolio che delle modalità, connotate, in taluni casi, dal ricorso a forme di intimidazione e/o coartazione, attraverso le quali veniva controllata l’attività di spaccio, escludendone la valenza neutralizzante rispetto alla libera scelta del ricorrente – che peraltro, non sembrerebbe interessato da alcuna condotta di diretta coartazione – di spacciare per conto del sodalizio dal quale veniva regolarmente retribuito.

Tale ultimo elemento, unitamente alla stabilità dei rapporti di fornitura, appare, invero, sintomatico del superamento della soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni ed idoneo a rivelare la consapevole adesione del ricorrente al programma criminoso del sodalizio.

Va, al riguardo, affermato che integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all’acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, sia pure in regime di monopolio e con l’impossibilità per l’interessato di rivolgersi ad altri fornitori, ove sussista la consapevolezza, sintomatica della cd. affectio societatis, che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l’operatività dell’associazione ed assicura, al contempo al reo degli utili correlati al volume di affari.

4. AI rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 31 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria l’11 marzo 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.