Balla di fieno viene persa da un mezzo pesante in autostrada, il veicolo finisce contro il guard-rail: niente risarcimento (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 1 dicembre 2022, n. 35429).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STAFANO Franco – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19492-2019 R.G. proposto da:

(OMISSIS) SALVATORE, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. SALVATORE (OMISSIS) e dall’Avv. IGNAZIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avv. FELICE (OMISSIS), via (OMISSIS), 15;

– ricorrente –

contro

ANAS S.p.A., in persona del suo rappresentante legale NICOLA (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. NICOLO’ (OMISSIS), pec nicolo.(OMISSIS)trapani.legalmail.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2595-2018 della Corte d’Appello di Palermo, depositata in data 21.12.2018.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal Consigliere Dott.ssa Marilena Gorgoni.

Rilevato che:

Salvatore (OMISSIS) ricorre per la cassazione della sentenza n. 2595- 2018 della Corte d’Appello di Palermo, resa pubblica in data 21/12/2018, formulando due motivi;

resiste con controricorso Anas S.p.A.;

il ricorrente rappresenta nella descrizione del fatto che, nel tentativo di evitare un grosso ostacolo, rappresentato da una balla di fieno di consistenti dimensioni, presente sul tratto autostradale che da Palermo conduce all’aeroporto Falcone-Borsellino, mentre era alla guida della propria auto ne perdeva il controllo e andava ad urtare violentemente contro il guard-rail;

fallito il tentativo di ottenere il risarcimento dei danni stragiudizialmente, Salvatore (OMISSIS) conveniva in giudizio UnipolSai, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, e Anas, quale ente custode del tratto stradale teatro dell’incidente, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni;

per quanto ancora di interesse: Anas, costituitasi, invocava la prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato dal fatto del terzo rimasto ignoto, cioè di colui che era transitato prima dell’attore e che aveva abbandonato o lasciato cadere la balla di fieno, adduceva che neppure con la più diligente attività di manutenzione avrebbe potuto conoscere, prevedere ed eliminare la situazione di rischio venutasi a determinare;

UnipolSai eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, stante che la tutela per le vittime della strada era limitata ai danni alla persona e che la responsabilità dell’evento di danno era da addebitarsi alla custode del tratto autostradale;

il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 300/2018, rigettava la domanda dell’attore, ritenendo dimostrato, a seguito dell’attività istruttoria espletata, che l’attività di vigilanza dell’Anas del tratto autostradale ove si era verificato l’incidente era terminata il giorno prima alla ore 19.30 ed era ripresa il giorno dell’incidente alle 7.30, che per la sorveglianza nelle ore notturne – l’incidente si era verificato alle 5.30 del mattino – era stata stipulata una convenzione tra Anas e la Polizia stradale che affidava a quest’ultima la vigilanza, che prima del sinistro occorso a Salvatore Ciaccio non era stata segnalata la presenza dell’ostacolo che, pertanto, doveva considerarsi un evento non conoscibile e non e non rimovibile con immediatezza da Anas;

la Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame da Salvatore (OMISSIS), ha rigettato l’appello;

la decisione impugnata ha ritenuto che, data la sua natura oggettiva, la responsabilità ex art. 2051 cod.civ. non richiede la verifica di un comportamento diligente da parte del custode, ma solo del nesso di derivazione causale tra il bene demaniale, oggetto di custodia, e l’evento di danno, che il custode, pur non avendo dimostrato il contenuto della convenzione con la Polizia stradale per il servizio di sorveglianza nelle ore notturne, aveva comunque provato che non gli era imputabile la mancata rimozione dell’ostacolo: il teste (OMISSIS), il quale rivestiva la qualifica di capo nucleo del tratto autostradale ove ebbe luogo l’incidente, al quale facevano riferimento i sorveglianti in caso di riscontro di problemi, sia ordinari sia determinati da situazioni di emergenza, aveva confermato il regolare svolgimento dei turni di vigilanza il giorno precedente;

il teste (OMISSIS) aveva riferito che i turni di vigilanza non coprivano l’orario in cui si era verificato il sinistro;

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.;

il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte;

il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria.

Considerato che:

1) con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod.civ.;

oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto liberata Anas, perché non le era imputabile la mancata rimozione del sinistro, sebbene avesse consentito che la balla di fieno rimanesse per tutta la notte sull’autostrada;

secondo il ricorrente, Anas, presunta responsabile del danno, per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto dimostrare di avere svolto un servizio di vigilanza notturna e non limitarsi ad addurre che non vi era stata alcuna segnalazione da parte degli utenti della strada, perché il soggetto tenuto alla vigilanza non può rimettere a terzi la segnalazione delle insidie, ma deve curare in prima persona la vigilanza;

il motivo muove da una premessa in iure che la giurisprudenza di questa Corte – cfr., da ultimo, Cass., Sez. un., 30/06/2022, n. 20943 – non condivide, cioè che l’art. 2051 cod.civ. evochi una presunzione di responsabilità a carico del custode;

la responsabilità ex art. 2051 cod.civ. è da ascrivere, invece, al modello tipologico della responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, affinché essa si configuri, come correttamente sostenuto dalla sentenza impugnata, la dimostrazione da parte di chi si assume danneggiato del nesso di causalità materiale tra la cosa custodita e l’evento di danno, mentre sul custode grava l’onere, per andare esente da responsabilità, di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, cioè di un fatto esterno, rappresentato dal fatto naturale, dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato che sia tale da rappresentare una causa autonoma del verificarsi dell’evento di danno;

tale caso fortuito non ha nulla a che vedere con la dimostrazione da parte del custode di avere avuto un comportamento diligente, come pretenderebbe parte ricorrente, ma consiste in una circostanza estrinseca idonea a immutare l’ordinario dinamismo causale discendente dalla cosa custodita, concretamente dotata di caratteristiche di non conoscibilità non prevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo, cioè della regolarità causale, la quale spezza la prima serie causale, togliendo di mezzo gli effetti giuridici della stessa, e origina un diverso ciclo causale;

l’unico rilievo della colpa, deducibile, ad esempio dal danneggiato che lamenti omissioni o violazioni di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, o, al contrario, dal convenuto che basi sulla conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza l’esclusione dell’attitudine della cosa a produrre il danno, è quello volto “a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode”: Cass. 1/02/2018, n. 2477;

fatte tali premesse, ai fini che qui interessano, mette conto precisare che:

i) il caso fortuito è costituito da tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale e che ha idoneità causale assorbente;

ii) l’imprevedibilità è apprezzabile in termini oggettivi, senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza all’assenza o meno di colpa del custode;

iii) l’imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col tempo, giacché una modifica improvvisa delle condizioni della cosa ─ nel caso di specie rappresentata dalla caduta da un camion in transito di una balla di fieno ─ ai fini che qui interessano, fa perdere, solo col trascorrere del tempo dal suo accadimento, la sua natura eccezionale, finendo col fare corpo con la cosa stessa, sicché è a questa, come modificata dall’evento originariamente improvviso, che correttamente va ascritto il fatto dannoso che ne deriva;

deve ritenersi, allora, che la corretta disamina della vicenda oggetto della sentenza impugnata richiedeva di accertare (essendo pacifica la derivazione del danno dalla presenza dell’ostacolo sul tratto di autostrada) se:

a) lo stato dei luoghi avesse oppure no una potenzialità lesiva autonoma capace di porsi quale causa esclusiva dell’evento;

b) se il fatto del terzo avesse assunto i caratteri dell’abnormità necessari per interrompere il nesso di derivazione causale ovvero se avesse oppure no concorso a cagionare l’evento;

tali accertamenti avrebbero dovuto essere condotti, dando rilievo, all’interno delle serie causali rilevanti, a quelle risultanti idonee a determinare l’evento, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che -secondo l'” id quod plerumque accidit ” e, quindi, in base alla regolarità statistica ovvero a una probabilità apprezzabile “ex ante” (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) – integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l’antecedente necessario (Cass. 13/09/2018, n. 22288; Cass. 1/02/2018, n. 2477);

e così è stato: proprio il fatto che l’incidente si fosse verificato alle 5.30 del mattino, cioè durante una fascia oraria non coperta dai turni ordinari di sorveglianza, e la sua mancata segnalazione da altri utenti, dagli addetti alla sorveglianza diurna e dalla Polizia stradale, cui era affidata la vigilanza del tratto autostradale durante le ore notturne, sono valsi a dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, sulla scorta del principio già richiamato e pertinente, secondo cui l’imprevedibilità è apprezzabile in termini oggettivi ed è suscettibile di esaurirsi solo col tempo, sicché il custode risponde esclusivamente delle modifiche della struttura della cosa che divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa;

il motivo, dunque, va rigettato;

2) con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 cod.civ., dell’art. 17 r.d. n. 2440/1923 nonché degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. e dell’art. 2697 cod.civ.;

la tesi rappresentata è che l’esistenza di una convenzione con la Polizia stradale non poteva far ritenere assolta la prova liberatoria del diligente controllo dell’autostrada A29 durante le ore antecedenti il sinistro;

il ricorrente aggiunge che la ricorrenza della convezione con la Polizia stradale non avrebbe dovuto essere provata per testimoni e che, trattandosi di convenzione intercorrente tra enti pubblici, avrebbe dovuto farsi per iscritto a pena di nullità;

anche questo motivo va rigettato, perché, essendo stata invocata la responsabilità ex art. 2051 cod.civ., Anas non era tenuta a dimostrare di avere diligentemente assolto l’obbligo di custodia, ma solo a provare, ove avesse voluto andare esente da responsabilità, la ricorrenza del caso fortuito;

il ragionamento del ricorrente sarebbe stato corretto, se Anas si fosse difesa in giudizio adducendo che la Polizia stradale era tenuta a custodire, al momento in cui si era verificato l’incidente, il tratto di strada;

così non è stato: il richiamo della convenzione con la Polizia stradale non è stato utilizzato da Anas per negare l’invocabilità nei suoi confronti della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., ma solo per rimarcare l’imprevedibilità ed inevitabilità del fatto del terzo;

il che rende del tutto eccentriche le ulteriori censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata in punto di malgoverno dell’onere della prova della convenzione e di validità della medesima;

3) ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.

4) seguendo l’insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il giorno 20 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 1° dicembre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.