Buca sulla strada e veicolo danneggiato: la rimozione della vettura costa il risarcimento all’automobilista (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 30 marzo 2022, n. 10166).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16042-2021 proposto da:

(OMISSIS) PIERPAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, al largo (OMISSIS) (OMISSIS) n. 14, presso lo studio dell’avvocato NATALE (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA – CAPITALE, in persona della Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza (OMISSIS) n. 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI FRANCESCO (OMISSIS) (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELA (OMISSIS);

– controricorrente incidentale –

nonché contro

ASSO – CONSUM ONLUS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8139/2021 del TRIBUNALE di RONL-, depositata l’11/05/2021;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 24/02/2022, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

Pierpaolo (OMISSIS), in data 8/12/2012, alla guida della propria autovettura Porsche Cayenne, incorse in una buca apertasi nel manto stradale nella via Silicella, nell’ambito del Comune di Roma Capitale e convenne, quindi, in giudizio il detto ente pubblico dinanzi al Giudice di Pace della stessa città.

Il Giudice adito, nel contraddittorio delle parti, e con l’intervento volontario della Onlus Assoconsum, alla quale l’attore era iscritto, accolse la domanda, condannando il Comune di Roma Capitale al risarcimento dei danni, liquidati in curo quattromila e ottantuno e trentatré (€ 4.081,33), con spese vinte di curo mille (€ 1.000,00).

Il Comune di Roma interpose appello e il Tribunale di Roma ha accolto l’impugnazione, rigettando la domanda di risarcimento danni del (OMISSIS) e gravandolo delle spese di lite.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi, Pierpaolo (OMISSIS).

Il Comune di Roma Capitale si difende con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato su due motivi.

La Onlus Assoconsum è rimasta intimata.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.

La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilità del ricorso, è stata ritualmente comunicata.

Non risulta il deposito di memorie.

Il primo motivo del ricorso principale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. e censura la sentenza d’appello per avere ritenuto che l’ente pubblico avesse adottato tutte le cautele necessarie a evitare l’evento.

Il secondo mezzo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere il Tribunale ritenuto attendibile il verbale redatto dai Vigili urbani intervenuti sul luogo dell’incidente.

Il primo motivo è infondato, oltre che inammissibile, in quanto si incentra sull’asserita dimostrazione di idonee cautele da parte del Comune ma non censura adeguatamente la motivazione del giudice d’appello, laddove questa afferma che non era stato possibile ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, a seguito della rimozione del veicolo incidentato e della mancata deduzione di prove testimoniali circa la dinamica dell’occorso.

Il secondo motivo è del pari inammissibile e infondato, in quanto si basa sulla valenza di atto pubblico del verbale redatto dagli agenti operanti, ma omette di chiarire in qual modo da detto verbale dovrebbe desumersi la dinamica dell’incidente, in quanto nell’atto è descritto soltanto lo stato dei luoghi (presenza della buca all’altezza del civico n. 55 di via Silicella) e dell’autovettura del (OMISSIS) dopo l’incidente (rottura dello pneumatico e del cerchione anteriori sinistri), senza alcuna altra utile indicazione ai fini della ricostruzione del sinistro.

I due motivi del ricorso principale sono, in conclusione, infondati ove non inammissibili, poiché tendono a mettere, per diversa via, in discussione l’esito dell’istruttoria, peraltro senza riportare la motivazione resa in punto di mancata dimostrazione del nesso causale tra fatto e danno.

In particolare, la sentenza impugnata ha escluso la responsabilità da custodia del Comune per mancanza di prova della esatta dinamica dell’incidente, data l’intervenuta rimozione del veicolo incidentato al tempo dell’intervento degli agenti della polizia municipale sul posto (in tesi di parte ricorrente, il veicolo era caduto in una buca coperta d’acqua, effettivamente presente sul luogo) e il mancato ritrovamento di tracce di frenata o di testimonianze da cui poter ricostruire, anche in via presuntiva, la dinamica dell’incidente.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

I motivi di cui al ricorso incidentale condizionato sono assorbiti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, sulla base del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate come in dispositivo in favore del Comune di Roma Capitale.

Nulla per le spese nei confronti della Onlus Assoconsum, rimasta intimata.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in curo 2.200,00 di cui curo 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.