Carabiniere scopre un collega che in più episodi commette dei furti di piccole somme di denaro e lo segnala superiormente (T.A.R – Sicilia, Sezione Terza, Sentenza 24 novembre 2022, n. 3327).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

con l’intervento dei magistrati:

Dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore

Dott. Roberto Valenti, Consigliere

Dott. Bartolo Salone, Referendario

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1729 del 2022, proposto da

-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Stallone, Paolo Cirasa, Salvatore Sansone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Sansone in Palermo, via Leonardo Da Vinci n. 111;

contro

Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione,

– del provvedimento n- OMISSIS- di prot. datato 01/08/2022, notificato in data 05/08/2022, con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, I Reparto – SM – Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri, determinava la: “[…] “cessazione dalla ferma per grave mancanza disciplinare” a carico del Carabiniere in ferma -OMISSIS-, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 951, comma 1 e 1357, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Per l’effetto, il predetto militare cessa dal rapporto di servizio e viene collocato in congedo illimitato, ai sensi dell’art. 952, commi 1 e 3 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 […]”;

– nonché, per quanto di rilievo ai fini dell’annullamento del superiore atto:

− della nota -OMISSIS- 18-07-2022 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare – 3^ Divisione Disciplina, di trasmissione del procedimento disciplinare di stato al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per le determinazioni di competenza;

− della nota n.-OMISSIS- di prot. del 29 settembre 2021 della Legione Carabinieri “Sicilia” – Compagnia di Termini Imerese, di comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p.;

− della nota n. -OMISSIS- di prot del Comando Legione Carabinieri “Sicilia” – SM Ufficio Personale, contenente l’ordine di inchiesta formale;

− della nota n. -OMISSIS- di protocollo del 11 febbraio 2022 della Legione Carabinieri Sicilia – Compagnia di Cammarata di contestazione degli addebiti;

− della Relazione Finale di inchiesta formale n-OMISSIS-di protocollo del 13/03/2022 della Legione Carabinieri Sicilia – Compagnia di Cammarata;

− dell’Ordine di deferimento a commissione di disciplina del 31/03/2022 del Comando Legione Carabinieri “Sicilia” – SM Ufficio Personale;

− del Verbale della seduta della Commissione di disciplina del 03/05/2022 della Legione Carabinieri Sicilia – Gruppo di Palermo; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 il Dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 e all’art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l’integrità del contraddittorio e ritenuto che l’istruttoria è completa; dato alle parti l’avviso che il ricorso poteva essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

RILEVATO che la parte ricorrente premetteva di essere carabiniere in f.v., e di aver servizio presso la Legione Carabinieri “Sicilia”, ricoprendo, prima delle vicende ricollegate all’impugnato provvedimento, l’incarico di addetto alla Stazione Carabinieri di Gratteri;

– che, con l’impugnato provvedimento n. -OMISSIS- di prot. datato 01/08/2022 (notificato in data 05.08.2022), il Vice Comandante Generale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, I Reparto – SM – Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri determinava “[…] la “cessazione dalla ferma per grave mancanza disciplinare” a carico del Carabiniere in ferma -OMISSIS-, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 951, comma 1 e 1357, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Per l’effetto, il predetto militare cessa dal rapporto di servizio e viene collocato in congedo illimitato, ai sensi dell’articolo 952, commi 1 e 3 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010;

– che, con comunicazione di notizia di reato n. -OMISSIS- di prot. del 29 settembre 2021, la Legione Carabinieri Sicilia – Compagnia di Termini Imerese rilevava che “[…] Il 28 settembre 2021 presso gli Uffici della compagnia di Termini Imerese il Carabiniere in f.v. -OMISSIS)- Marco, in servizio da novembre 2020 presso la Stazione CC di Termini Imerese, ha denunciato il Carabiniere in f. v. -OMISSIS-, in servizio nello stesso reparto da ottobre/novembre 2019, per più episodi di furto di piccole somme di denaro e di materiale per l’igiene personale e la pulizia della casa. I due carabinieri alloggiano in caserma, occupando due camerette singole che si trovano sullo stesso piano […]”;

– che l’inchiesta formale si concludeva con la relazione n. -OMISSIS- di protocollo del 13 marzo 2022, con la quale la Legione Carabinieri Sicilia – Compagnia di Cammarata riteneva fondati gli addebiti contestati;

– che, pertanto, l’Amministrazione adottava il provvedimento impugnato;

Rilevato che, pertanto, la parte ricorrente impugnava tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi:

1) eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza di motivazione, atteso che i militari si scambiavano favori e senza troppe formalità accedevano reciprocamente alle riserve personali di detersivo, acqua e/o bevande varie, generi di conforto e passatempi come videogames; il principio regolatore era quello genuino ed elementare dell’aiuto reciproco; tra il ricorrente ed il carabiniere Fregiato erano di grande amicizia finché un innocente scherzo tra commilitoni ha rovinato tali rapporti, determinando il risentimento del Fregiato e la denuncia, da parte del Fregiato stesso, dei piccoli furti a suo danno;

2) la sanzione inflitta, alla luce dei fatti, è eccessiva e sproporzionata; in violazione dell’art. 1355 d.lgs. 66/2010; la motivazione del provvedimento manca di ogni analisi circa:

a) l’occasionalità della condotta;

b) la mancata concreta lesione del prestigio dell’Arma;

Ritenuto che il ricorso è infondato;

– che, per giurisprudenza costante, “Spetta all’amministrazione in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità, disponendo essa di un ampio potere discrezionale nell’apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo. La valutazione circa il rilievo e la gravità dell’infrazione disciplinare commessa dal militare è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, la quale attraverso la commissione di disciplina esprime un giudizio non sindacabile nel merito, ma soltanto in sede di legittimità nelle ipotesi in cui risulti abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell’istruttoria” (Cons. Stato Sez. II, 21/03/2022, n. 2001);

– che, pertanto, la prima censura deve ritenersi infondata, atteso che – come si evince dalla relazione n-OMISSIS-di protocollo del 13 marzo 2022, citata nel ricorso stesso – “A garanzia del diritto di difesa dell’inquisito, sono stati effettuati accertamenti in riferimento a quanto richiesto nella formulazione delle memorie giustificative; infatti, l’inquisito ha chiesto che venissero ascoltati alcuni militari in servizio presso la Stazione di Termini Imerese, che potessero meglio lumeggiare sulle abitudini di vita interne alla caserma, sulla mutua assistenza quotidiana tra i carabinieri accasermati, sulla condotta, diligenza e affidabilità del militare inquisito, e sui rapporti tra lo stesso e il carabiniere Marco -(OMISSIS)-. Le memorie giustificative, però, hanno solo descritto in modo generico quali fossero le abitudini di vita tra i militari accasermati, non fornendo scriminanti precise e circostanze in riferimento agli addebiti contestati”;

– che, pertanto, l’Amministrazione ha già preso in considerazione i fatti e le circostanze che, ad avviso della parte ricorrente, attenuerebbero molto la gravità dei fatti addebitati, fino ad escludere la loro illiceità; e che il giudice amministrativo non può sostituirsi all’Amministrazione nell’apprezzamento dei fatti in questione;

– che, quanto alla seconda censura, deve ritenersi anch’essa infondata;

– che, infatti, benché in caso di sanzione espulsiva si ritenga ammissibile un sindacato giurisdizionale più intenso (Cons. Stato Sez. II, 16-03-2022, n. 1905), deve rilevarsi come lo stesso Consiglio di Stato abbia ritenuto legittima e proporzionata la predetta sanzione espulsiva in relazione a fatti meno gravi di quelli addebitati al ricorrente (Cons. Stato Sez. IV, 23-02-2021, n. 1592, con riferimento ad un carabiniere cui era stato addebitato:

i) l’essersi presentato in uniforme di servizio estivo (camicia turchese) …, mostrando, su entrambi gli avambracci, tatuaggi particolarmente vistosi e di notevoli dimensioni;

ii) l’essere stata pubblicata sulla piattaforma di un noto social network la foto in uniforme del citato militare, con visibili i suddetti tatuaggi)”;

– che, inoltre, come eccepito dall’Avvocatura dello Stato, il caso in esame non può essere assimilato ad una sanzione espulsiva, atteso che il ricorrente era un carabiniere in ferma quadriennale e che, al termine del periodo di ferma – da equiparare ad un rapporto a tempo determinato – l’Amministrazione è chiamata ad effettuare una valutazione ampiamente discrezionale circa l’ammissione o meno del militare al servizio permanente, come si evince dall’art. 948 d.lgs. n. 66/2010;

– che, nel caso di specie, il giudizio di non ammissione al servizio permanente è fondato non solo sui precedenti disciplinari ma, come si evince dalla scheda valutativa, su un giudizio complessivamente insufficiente: il ricorrente ha “palesato gravi mancanze nel comportamento evidenziando un’aderenza solo formale, priva di intima adesione alle norme che connotano la vita militare di caserma anche al di fuori del servizio in senso stretto” e ha riportato valutazioni negative per “vigore mentale e capacità di concentrazione”, “esemplarità” e “lealtà”;

– che, pertanto, il ricorso è infondato a va respinto;

– che, tuttavia, attesa la natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA – Terza Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge il ricorso n. 1729 dell’anno 2022;

2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il giorno 24 novembre 2022.

TAR Sicilia – Sentenza 24 nov. 2022, n. 3327 -.