Cartabia, sì alle pene sostitutive anche se il ricorso per cassazione non era già presentato al 30 dicembre 2022 (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 8 settembre 2023, n. 37022).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI -Presidente-

Dott. LUCA PISTORELLI -Consigliere-

Dott. FRANCESCO CANANZI -Rel. Consigliere-

Dott. PIERANGELO CIRILLO -Consigliere-

Dott. ROSARIA GIORDANO -Consigliere-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) (omissis) nata a (omissis) il xx/xx/19xx;

(omissis) (omissis), nato a (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FRANCESCO CANANZI;

lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa KATE TASSONE, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;

lette le conclusioni depositate dall’avvocato (omissis) (omissis), nell’interesse dei ricorrenti, con le quali ha chiesto accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 7 dicembre 2022, depositata il 13 dicembre 2022, riformava quella del Tribunale di Asti, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche rispettivamente prevalenti ed equivalenti a quella aggravante contestata per (omissis) e alla recidiva per (omissis) riducendo le pene  principali e accessorie fallimentari.

Gli imputati in primo grado erano stati ritenuti colpevoli entrambi del delitto di bancarotta patrimoniale fraudolenta impropria per distrazione in relazione alla società: (omissis) a r.l., della quale (omissis) era amministratrice unica e (omissis) convivente della prima, concorrente nel reato, nonché la sola (omissis) del delitto di bancarotta fraudolenta documentale impropria di tipo generico.

2. I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell’interesse di (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) constano di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il primo motivo deduce questione di legittimità costituzionale in ordine all’art. 95 del d.lgs. 150/2022.

Deducono i ricorrenti che la suddetta norma che regola il regime transitorio relativamente all’applicazione della nuova disciplina dell’art. 20-bis cod. pen.- che introduce la possibilità per il giudice della cognizione di applicare le pene sostitutive delle pene detentive brevi – prevede l’immediata applicazione della nuova disciplina solo in relazione ai giudizi di primo e secondo grado pendenti al momento dell’entrata in vigore del decreto n. 150 del 2022, vale a dire al 30 dicembre 2022.

Diversamente la disciplina transitoria non regola il caso che interessa,  nel quale la sentenza dalla Corte di appello è stata già emessa, in data 7 dicembre 2022, ma il ricorso per cassazione non era stato ancora presentato, cosicché non risultava essere neanche pendente il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione che  legittima  il  ricorso,  come  previsto dalla norma transitoria, al giudice dell’esecuzione.

Ne conseguirebbe la violazione degli art. 3 e 24 della Costituzione e dell’art. 6 CEDU in quanto i ricorrenti, a differenza degli altri imputati che al 30 dicembre 2022 risultavano sottoposti a giudizio di merito o già a giudizio di legittimità, non potranno usufruire del regime dell’art. 20-bis in violazione del principio di eguaglianza, per il vuoto normativo evidenziato in relazione al tempo della sentenza di appello, fattore non addebitabile ai medesimi.

Anche il diritto di difesa e il diritto a un processo equo risultano lesi dall’omissione normativa.

4. Il secondo motivo, in via subordinata rispetto al primo, deduce violazione dell’art. 2 cod. pen, non avendo la Corte di appello applicato la più favorevole disciplina prevista dall’art. 20-bis pen., in ragione della immediata antecedenza della sentenza rispetto alla entrata in vigore del D.lgs. n. 150/2022.

5. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla assenza di argomentazioni quanto ai motivi di appello, oltre che in merito alla illogicità della affermazione che la (omissis) avrebbe dovuto provare la destinazione dei prelevamenti distrattivi, nonostante le censure relative alla consapevolezza dell’imputata riguardo alla dannosità degli stessi per i creditori.

6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23 comma 8, l. 127 del 2020 – con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

7. Il difensore dei ricorrenti con conclusioni scritte ha chiesto accogliersi il ricorso.

8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5-duodecies  d.l. 31 ottobre 2022, n. 162,  convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il terzo motivo va trattato preliminarmente, in quanto afferente alla responsabilità penale, e risulta essere generico oltre che manifestamente infondato.

A ben vedere la sentenza impugnata rende conto, in maniera puntuale rispetto alle doglianze di appello, dell’effettiva gestione della società fallita da parte degli imputati, di come avessero operato i prelevamenti, dunque, non fossero dei meri prestanome.

D’altro canto, la Corte territoriale oltre che rinviare al contenuto della sentenza di primo grado, rende una autonoma e ulteriore motivazione non in modo generico ma in modo puntuale, rispetto alla quale il motivo in esame risulta del tutto aspecifico, in quanto non si confronta con le argomentazioni della sentenza ora impugnata.

Difatti, è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634).

Inoltre, quanto alla circostanza che l'(omissis) che rivestiva  il ruolo di amministratrice unica della società, fosse onerata di fornire la prova della destinazione sociale dei prelevamenti, la Corte territoriale fa buon governo dell’assodato principio per cui la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita possa essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 de!I 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740).

3. Quanto al primo e al secondo motivo vanno trattati congiuntamente.

3.1. A ben vedere il d.lgs. n. 150/2022 a mezzo dell’art. 1, comma 1, lett. a) ha introdotto l’art. 20-bis pen, nonché tramite l’art. 31 il nuovo art. 545-bis cod. proc. pen.

L’intervento normativo esalta la finalità special-preventiva delle pene e opera per un verso in attuazione del dettato dell’art:. 27, comma 3, Cost., che si riferisce appunto alle «pene» al plurale, implicando una molteplicità di opzioni sanzionatorie, e per altro verso in conformità all’art. 3 Cost., per il quale il principio di eguaglianza e quelli di ragionevolezza e quello di proporzione, ribadito anche in sede convenzionale, implicano il trattamento diseguale di situazioni differenti: in tal modo l’intervento innovatore consente e richiede al giudice di cognizione la individualizzazione della pena in ragione della finalità di recupero del singolo condannato, che l’art. 27, comma 1, Cost. implica come conseguenza della personalizzazione della responsabilità penale.

Gli artt. 20-bis  e 545-bis anticipano, con modifiche anche sostanziali, alla fase di cognizione la possibilità di applicazione delle pene (non più sanzioni) sostitutive di quelle detentive brevi: la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, la pena pecuniaria sostitutiva.

Il giudice della cognizione dovrà valutare, all’esito del giudizio di merito, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle pene sostitutive, secondo una scansione bifasica.

Difatti, l’art. 545-bis cod. proc. pen. prevede che quando non sia stata disposta la sospensione condizionale della pena e «se ricorrano le condizioni per sostituire la pena detentiva» il giudice, clopo la lettura del dispositivo con l’applicazione della pena della reclusione o dell’arresto, dà avviso alle parti a riguardo.

A quel punto l’imputato può, personalmente o tramite un procuratore speciale, acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa da quella pecuniaria e, invece, se non può aver luogo la sostituzione con tale pena immediatamente, il giudice, sentito il pubblico ministero, fissa un’apposita udienza entro sessanta giorni e ne dà contestualmente avviso alle paI-ti e al competente Ufficio di esecuzione penale esterna, sospendendo il processo.

Acquisite le informazioni, nell’esercizio dei poteri istruttori officiasi o acquisitivi di documentazione proveniente dall’imputato, assicurati dall’a1t 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., il giudice dovrà nuovamente dare lettura in udienza del dispositivo, sia esso stato modificato, perché venga disposta l’applicazione della pena sostitutiva, o anche solo confermato.

Solo a seguito di questa seconda lettura del dispositivo – con la esposizione anche riassuntiva della motivazione redatta contestualmente o con l’inizio del decorso del termine per la stesura della motivazione – l’imputato potrà impugnare l’unica sentenza relativa alla condanna e al provvedimento di sostituzione.

3.2. A seguito di tale necessaria premessa, va richiamato, per valutare i motivi di ricorso, il dettato dell’art. 95 del d.lgs. n. l.50 del 2022, in merito alla disciplina transitoria che per un verso prevede che «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto», vale a dire al 30 dicembre 2022 per quanto previsto dall’art. 99-bis del D.lgs. l :i0/22, inserito dall’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 2022 n. 199.

Lo stesso art. 95 cit. prevede altresì che «Il condannato a 1aena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio».

3.3. A ben vedere i motivi primo e secondo evidenziano come rispetto al caso di specie vi sarebbe un vuoto normativo, non essendo regolato, con violazione delle previsioni costituzionali, il caso in cui il giudizio di appello si sia definito prima dell’entrata in vigore della riforma, il 30 dicembre 2022, e non essendo ancora pendente il giudizio di legittimità, essendo poi il ricorso per cassazione proposto solo successivamente a tale data.

Consolidato è l’orientamento di questa Corte, anche nel suo più autorevole Consesso, per cui le già sanzioni sostitutive, oggi pene, previste dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il loro carattere afflittivo, per la loro convertibilità, in caso di revoca, nella pena sostituita residua, per lo stretto collegamento esistente con la fattispecie penale cui conseguono, hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita: le disposizioni che le contemplano, pertanto, hanno natura sostanziale e sono soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all’art. 2, terzo comma, cod. pen., che prescrive l’applicazione della norma più favorevole per l’imputato (Sez. U, n. 11397 del 25/10/1995, Siiciliano, Rv. 202870 – 01; nello stesso senso, Sez. F, n. 32799 del 17/08/2011, Caponi, Rv. 251007 – 01; conf. N. 574 del 1995 Rv. 203790 – 01, N. 12732 d1:!I 1995 Rv. 203349 – 01).

D’altro canto, con effetto ulteriormente consolidante del costante orientamento della Corte di cassazione e con espressa delibazione della natura più favorevole del regime delle nuove pene sostitutive, l’esordio dell’art. 95 cit. ribadisce l’applicazione della regola del f.3vor rei a seguito delle modifiche apportate all’impianto sanzionatorio, che consentono il trattamento più favorevole immediato in ordine ai giudizi in corso, anche per il grado di appello e pur in assenza di censure specifiche sul punto, richiedendo di fatto al giudice dell’impugnazione di procedere ai sensi dell’art. 545-bis in forza del rinvio proprio dell’art. 578, con una integrazione del catalogo dei poteri officiasi esercitabili ai sensi dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. per il periodo transitorio.

3.4. Se, dunque, deve trovare applicazione il generale principio dell’art. 2, comma 4, cod. pen., ciò vale anche per il caso all’esame di questa Corte, pur se al 30 dicembre 2022 non era più pendente il giudizio di appello, definito con sentenza con antecedente deposito della motivazione, né risultava proposto ricorso per cassazione, non essendo decorso il termine per proporlo. Ciò nei termini che seguono.

Per un verso deve qui richiamarsi quanto osservato, sulla nozione di ‘pendenza’. dalle Sezioni Unite di questa Corte che si sono pronunciate in tema di normativa transitoria quanto al nuovo regime della prescrizione e alla disciplina transitoria, affrontando la questione se dovesse (o meno) ritenersi pendente in appello il processo dopo la sentenza di primo grado, anche in assenza della proposizione dell’impugnazione, ai fini dell’applicazione della L. 5 dicembre 2005, 251, art. 10, comma 3.

A riguardo le Sezioni Unite – n. 47008 del 29/10/2009, D’Amato, Rv. 244810 – 01 – hanno chiarito, ai fini dell’operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, che la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina in sé la pendenza in grado d’appello del procedimento, ostativa all’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli, senza la necessità della proposizione dell’impugnazione.

In particolare le Sezioni Unite rilevavano, seppur in relazione alla previsione transitoria che limitava l’effetto retroattivo della più favorevole disciplina in tema di prescrizione, che «non deve tanto ricostruirsi la nozione generale ed astratta di pendenza del giudizio o di pendenza del giudizio di appello, ma piuttosto l’esatto significato che la locuzione normativa assume nel particolare contesto in cui è stata introdotta, considerando gli interessi perseguiti e le condizioni per le quali l’esclusione della retroattività si palesa compatibile con la legge fondamentale.

Né potrebbe giovare un richiamo dogmatico al dato testuale, posto che il concetto di pendenza non ha ricevuto definizione nel nostro sistema processual-penalistico, il che consente di adeguarlo alle caratteristiche ed alla finalità delle situazioni in cui è destinato ad incidere».

Aggiungeva l’autorevole Consesso come «[ …] ravvisare la pendenza di un procedimento in appello nel momento in cui viene emesso il provvedimento che pone fine al grado precedente trova congrua spiegazione nella circostanza che questo evento comporta l’impossibilità per il qiudice di assumere ulteriori decisioni in merito all’accusa, nell’ambito del processo principale (non rilevando, ai fini in questione, le disposizioni in tema di competenza dettate da esigenze pratiche in relazione ai procedimenti incidentali cautelari) e che esso apre comunque la fase dell’impugnazione, indipendentemente dal fatto che siano pendenti i termini per proporla». Il che vale anche nel caso in esame, avendo la Corte di appello già definito il giudizio di secondo grado.

Inoltre, con osservazione, che si attaglia perfettamente anche all’art. 95 cit, rilevante risultava «la tecnica legislativa impiegata nel concepire la norma nonché la ratio a questa sottesa. Mentre il riferimento ai processi cli primo grado era avvenuto con indicazione di una determinata cadenza (l’apertura del dibattimento), quelli di appello e di cassazione, invece, sono stati richiamati nella loro globalità e come aventi, ciascuno di loro, immediato corso rispetto al precedente: il che segnala che non è ipotizzabile una soluzione di continuità tra la conclusione di un grado e la pendenza del successivo».

Anche nel caso in esame, l’art. 95 vuole disciplinare ogni ipotesi rispetto ai procedimenti in corso, senza soluzione di continuità, per assicurare l’applicazione della norma sostanziale più favorevole quanto prima.

Anche di rilievo, per il caso in esame, risulta l’argomentazione per cui « […] la situazione di pendenza non può essere determinata dalla proposizione dell’impugnazione ovvero dall’iscrizione del processo nel registro del giudice di secondo grado: tali fatti non sono interruttivi della prescrizione ne’ altrimenti indirizzati a garantire la funzione del processo; a ciò aggiungasi che la soluzione di far dipendere il verificarsi o meno della prescrizione da comportamenti delle parti oppure da adempimenti di carattere amministrativo sarebbe priva di plausibile fondamento», il che vale anche per la ratio che sostiene la disciplina dell’art. 95 cit.

Difatti l’intentio legis è quella di voler garantire a tutti gli imputati con giudizio in corso la possibilità di un ‘recupero’ della valutazione richiesta dall’art. 545-bis cod. proc. pen. per l’applicazione dell’art. 20-bis cod. pen. e delle norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia per i gradi di merito, operando con le regole processuali di nuovo conio, sia anche in sede di esecuzione per il grado di legittimità, evitando in ambedue i casi che debba attendersi che il pubblico ministero provveda ai sensi degli artt. 655 e ss. cod. proc. pen. prima di poter effettuare le valutazioni in tema di sostituzione della pena.

D’altro canto, tale interpretazione risulta conforme ai principi costituzionali, invocati dai ricorrenti, in ragione della sostanziale identità delle situazioni comparate rispetto alla ratio della norma, essendo a tal fine equiparati i casi di presentazione del ricorso per cassazione depositato prima del 30 dicembre 2022, ovvero di decorso del termine ex art. 585 caci. proc. pen. a ‘cavallo’ della predetta data con successiva proposizione del ricorso, essendo preclusa in entrambi i casi ogni valutazione da parte del giudice di cognizione in ragione della definizione del giudizio di appello.

Coerente con la ratio della norma transitoria risulta, quindi, l’estensione al caso in esame del procedimento descritto dall’art. 95 cit. dinanzi al giudice dell’esecuzione, non potendo ciò essere inibito esclusivamente per un fattore cronologico, non imputabile ai ricorrenti, connesso allo svilupparsi del secondo grado di giudizio e alla successiva entrata in vigore del d.lgs. 150/2022.

E d’altro canto, la natura del giudizio di legittimità, recepito dallo stesso dettato dell’art. 95, esclude che la Corte di cassazione debba procedere ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen, come richiesto dal difensore, o provvedere con annullamento con rinvio sul punto, il che determinerebbe, poi, una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai quanti siano già ricorrenti in sede di legittimità alla data del 30 dicembre 2022.

3.5. Pertanto ritiene questa Corte che, ai fini dell’applicazione dell’art. 95 d.lgs. 150 del 2012, la pronuncia della sentenza eia parte del giudice dell’appello prima del 30 dicembre 2022 determini in sé la pendenza del giudizio in cassazione, anche quando il ricorso è stato ancora presentato dopo tale data, cosicché su istanza di parte potrà attivarsi il procedimento previsto dall’art. 95 cit. dinanzi al giudice dell’esecuzione per l’applicazione delle pene sostitutive del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.

3.6. Ne consegua la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale posta, oltre che l’irrilevanza della stessa in relazione al caso concreto, rispetto al quale i ricorrenti potranno attivare il procedimento in sede di esecuzione.

4. Ne consegue, data la infondatezza dei motivi, il complessivo rigetto dei ricorsi.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 28/06/2023

Depositata in Cancelleria, oggi 8 settembre 2023.

SENTENZA