Cassazione: no all’assoluzione per il minore che, a bordo di una minicar, lancia pietre a un senzatetto che stava dormendo (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 30 maggio 2023, n. 23516).

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

GASTONE ANDREAZZA                   – Presidente –

CLAUDIO CERRONI

ALDO ACETO                                    – Relatore –

ANTONIO CORBO

ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/xxxx:

avverso la sentenza del 25/05/2022 del TRIB. MINORENNI di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. DOMENICO SECCIA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Slg. (omissis) (omissis) ricorre per l’annullamento della sentenza del 25/05/2022 del Tribunale per i minorenni di Palermo che ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui all’art. 674 cod. pen. per concessione del perdono giudiziale.

1.1. Con unico motivo deduce la natura apparente e la illogicità intrinseca della motivazione.

Deduce, al riguardo, il malgoverno degli elementi di prova indicati dal Tribunale a sostegno della affermazione della propria penale responsabilità.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Osserva Il Collegio:

3.1. il ricorrente risponde del reato a lui ascritto perché mentre era a bordo di un minlcar di colore scuro aveva lanciato delle pietre verso alcuni cartoni sotto i quali aveva trovato rifugio un senzatetto;

3.2. il fatto è accaduto intorno alle ore (omissis)

3.3. il senzatetto, si legge nella sentenza del Tribunale, era stato svegliato dal rumore delle pietre lanciate contro i cartoni ed aveva notato due microcar di colore scuro con a bordo tre/quattro persone che, alla sua vista, avevano velocemente Imboccato una strada vicina;

3.4. allertate dall’uomo, le Forze dell’Ordine ne avevano raccolto le informazioni sulla base delle quali erano state diramate le ricerche delle due microcar, una descritta come di colore scuro, l’altra come nera a strisce bianche;

3.5. quella condotta dal ricorrente (nera con adesivi laterali) era stata intercettata e fermata in una vicina via una ventina di minuti dopo la diramazione delle ricerche, a circa 500 metri dal luogo dei fatti;

3.6. incontestata la materialità del fatto (non la contesta nemmeno Il ricorrente), il Tribunale ha ritenuto certa la responsabilità dell’imputato perché fermato, in piena notte e nelle immediate vicinanze del luogo del fatto, a bordo di una microcar perfettamente corrispondente alla descrizione che ne era stata fatta, senza che, oltretutto, egli fornisse una qualsiasi spiegazione alternativa che giustificasse la sua presenza;

3.7. orbene, come correttamente evidenziato anche dal PG, il perdono giudiziale è causa di estinzione del reato (art. 169 cod. pen.);

3.8. ne consegue che I margini di valutazione del vizio di motivazione dedotto in sede di legittimità sono segnati dall’art. 129, cpv., proc. pen., che limita la rilevabilità del vizio ai soli casi di evidenza dell’innocenza dell’imputato rilevabile “ictu oculi” (Sez. 3, n. 394 del 25/09/2018, dep. 2019, Gilardi, Rv. 274567 – 01, secondo cui la Corte di cassazione può rilevare la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen. solo se dalla sentenza impugnata emergano elementi che depongano In maniera evidente In tal senso, costituendo tale condizione necessaria espressione dei limiti di cognizione propri di tale giudizio);

3.9. nel caso di specie, la valenza evocativa del dato processualmente certo della presenza dell’imputato in piena notte, a bordo della macchina corrispondente a quella descritta e oggetto di ricerche, in zona non lontana dal luogo del fatto e dopo pochi minuti, esclude l’evidente innocenza del ricorrente il quale, peraltro, deduce il vizio di travisamento della prova (il numero di targa, afferma, non era stato fornito dal senzatetto ma accertato ex post dagli operanti), senza però allegare il dato probatorio a suo dire travisato e senza spiegarne la decisività ai fini non tanto di un successivo riesame, nel merito, dei fatti bensì dell’unico argomento di interesse: l’evidenza della sua innocenza;

3.10. tale evidenza non emerge dalla lettura della sentenza impugnata con conseguente inammissibilità del ricorso;

3.11. trattandosi di persona minorenne al momento del fatto, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna alle spese né al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, l’11/01/2023.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2023.

SENTENZA