Come dimostrare di essere stati aggrediti da un cane ai fini del risarcimento? (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 23 febbraio 2023, n. 5661)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6746-2022 proposto da:

(OMISSIS) ANNAMARIA, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA RITA (OMISSIS);

-ricorrente-

contro

(OMISSIS) MIRANDA, elettivamente domiciliata in ROMA, via (OMISSIS) n. 126, presso lo studio dell’avvocato FABIO (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 8563/2021 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 31/12/2021;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

Miranda (OMISSIS) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Velletri, Anna Maria (OMISSIS) chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall’aggressione del suo cane da parte del cane di proprietà della convenuta, lamentando che il proprio cane era deceduto a causa dell’aggressione e che lei stessa era stata morsa ad una mano.

Il Tribunale di Velletri, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1028 del 2017, rigettò la domanda.

Su impugnazione della (OMISSIS), la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 8563 del 31/12/2021, ha riformato la decisione del primo giudice ed ha accolto la domanda, condannando la (OMISSIS) a pagare alla (OMISSIS) la somma di euro 7.405,06 a titolo di danni personali e di euro 750,77 a titolo di esborsi, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre Anna Maria (OMISSIS) con un ricorso su sei motivi.

Resiste con controricorso Miranda (OMISSIS).

La causa è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380-biscod. proc. civ.

La proposta di manifesta inammissibilità, e comunque di manifesta infondatezza del ricorso, è stata ritualmente comunicata.

La sola ricorrente ha depositato memoria.

I motivi di ricorso censurano la sentenza d’appello per violazione e (o) falsa applicazione dell’art 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. in relazione agli artt. 116 cod. proc. civ., 1176, 2043, 2236 e 2697 cod. civ., 41 e 42 cod. pen.

Il terzo motivo è proposto in via subordinata rispetto al secondo e i motivi quinto e sesto sono proposti in via subordinata, rispettivamente, rispetto al quarto e rispetto al quarto e al quinto.

Il quarto e il sesto motivo si riducono a poche righe ciascuno, rispettivamente sette ed otto, e sono manifestamente inammissibili per difetto di specificità, dato che, in particolare, il quarto mezzo si risolve in una petizione di principio e il sesto si limita ad affermare che la Corte territoriale avrebbe errato nell’individuazione del nesso di causalità materiale.

I motivi restanti, ossia il primo, il secondo, il terzo e il quinto, si compongono di una serie di richiami di massime di giurisprudenza e contestano, per il resto, in via meramente fattuale, il ragionamento presuntivo della Corte d’Appello di Roma.

La sentenza d’appello ricostruisce i fatti sulla base di una deposizione testimoniale de relato e di un provvedimento amministrativo – successivo all’aggressione del molosso della Gabrielli ai danni del più piccolo cane della (OMISSIS) – non impugnato, che aveva ordinato alla (OMISSIS) stessa di portare il cane ad un controllo, ai sensi dell’art. 86 del d.P.R. n. 320 del 8/02/1954 (regolamento di polizia veterinaria), che prescrive che i cani (e i gatti) che hanno morso persone devono essere sottoposti a osservazione, se del caso domiciliare, qualora non presentino sintomi di rabbia.

Il ragionamento presuntivo effettuato dalla Corte d’Appello di Roma nella sentenza impugnata non risulta adeguatamente contestato, sia in quanto nei motivi di ricorso l’art. 2729 cod. civ. in tema di presunzioni non è neppure richiamato, se non genericamente a mezzo dell’art. 2697 cod. civ., sia in quanto (Cass. n. 09054 del 21/03/2022 Rv. 664316 – 01) la critica mossa dalla (OMISSIS) si sostanzia in una diversa ricostruzione delle circostanze di fatto o nella prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella applicata dal giudice di merito, e comunque senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma.

Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate, in favore della parte controricorrente, valutata l’attività processuale espletata, come da dispositivo, e devono essere distratte in favore dell’avvocato Fabio (OMISSIS), il quale ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93, comma 1, cod. proc. civ.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che liquida in euro 2.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre C.p.a. e IVA per legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Fabio (OMISSIS) antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il giorno 13 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.