Condannato il proprietario che non è in grado di tenere a bada il cane (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 6 dicembre 2022, n. 46108).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MONTAGNI Andrea – Presidente –

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere –

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere –

Dott. RICCI Anna Luisa Angela – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) GIULIO nato a DOMODOSSOLA il 19/11/19xx;

avverso la sentenza del 21/10/2021 del TRIBUNALE di VERBANIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa ANNA LUISA ANGELA RICCI;

lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. GIULIO ROMANO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Verbania ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Verbania di condanna di Giulio (OMISSIS) in ordine al reato di cui all’art. 590 cod. pen. commesso in Villadossola il 7 giugno 2016 alla pena di euro 300 di multa ed al risarcimento dei danni alla parte civile liquidati in via equitativa in euro 350,00.

(OMISSIS) è stato ritenuto responsabile per avere, nella qualità di proprietario del cane di razza doro argentino, cagionato a Francesco (OMISSIS) lesioni personali consistite in un ematoma ed in una piccola ferita giudicate guaribili in giorni sei.

L’addebito di colpa è stato individuato nella negligenza, imprudenza ed imperizia, per avere l’imputato lasciato il cane libero sulla pubblica via senza guinzaglio, tanto che lo stesso era saltato addosso e aveva morsicato al gomito la parte civile.

2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo di difensore, formulando due motivi.

2.1 Con il primo, ha dedotto la inosservanza dell’art. 37 d.lgs 274/2000 in relazione all’art. 574 cod. proc. pen.

Il difensore lamenta che il Tribunale avrebbe dichiarato inammissibile l’appello sul presupposto erroneo che non fosse stato impugnato il capo della sentenza afferente al risarcimento del danno ed a tale fine richiama il principio per cui l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, fra cui quello concernente il risarcimento del danno che trova il suo necessario presupposto nella affermazione della responsabilità.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale.

Il difensore rileva che nel caso di specie non era emersa da parte del proprietario del cane alcuna violazione di regole di attenzione: l’istruttoria dibattimentale, infatti, aveva consentito di accertare che cane era al guinzaglio ed il proprietario aveva la museruola in mano; che il cane conosceva la persona offesa da tempo, senza che mai vi fosse stato alcun incidente; che l’aggressione era stata determinata da una circostanza abnorme, posto che la stessa persona offesa aveva colpito il cane con la scopa.

Doveva dunque ritenersi che l’incidente si fosse verificato a causa di un comportamento anomalo della persona offesa, tale da provocare un balzo in avanti del cane del tutto imprevedibile ex ante.

Il difensore richiama a tale fine una precedente pronuncia della Corte di Cassazione nella quale si è sostenuto che non è possibile sanzionare penalmente il padrone del cane se il morso dato dall’animale alla persona offesa è avvenuto subito dopo che la bicicletta di quest’ultimo gli ha schiacciato la coda (sez. 4 del 10/09/2019 n. 50562).

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Giulio Romano, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Ai sensi dell’art. 37 D.lgs 28 agosto 2000 n. 274 l’imputato, contro le sentenze di condanna del giudice di pace alla sola pena pecuniaria, può proporre appello solo se impugna il capo relativo alla condanna anche generica al risarcimento del danno.

Il ricorrente lamenta la dichiarazione di inammissibilità della impugnazione da parte del Tribunale, travisando, tuttavia, in modo palese la motivazione della sentenza in proposito.

Il Tribunale, invero, ha ritenuto che la impugnazione del capo relativo alla responsabilità penale abbia determinato in via implicita anche la impugnazione del capo relativo al risarcimento del danno, esattamente come indicato nel ricorso ed ha conseguentemente ritenuto l’appello sotto tale profilo ammissibile.

Ciò premesso, ha invece affermato, in via teorica, la inammissibilità dell’appello sotto il diverso profilo della sua genericità e della mancata indicazione del vizio specifico cui sarebbe incorso il giudicante di primo grado, anche se, nella motivazione della sentenza ha poi diffusamente e con motivazione articolata affrontato anche il merito della doglianza.

3. Il secondo motivo, con cui si censura la violazione della legge penale ed il difetto di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, è inammissibile (quanto al secondo profilo) e manifestamente infondato.

Al riguardo si deve ribadire che ai sensi dell’art. 39 bis Dlgs n. 274/2000 e del corrispondente art. 606 comma 2 bis cod. proc. pen. per i reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione avverse le sentenze pronunciate in grado di appello può essere proposto soltanto per i motivi di cui all’art. 606 comma 1 lett. a), b) e c) e quindi non anche per il vizio inerente la motivazione.

Nessuna violazione di legge è riscontrabile nella sentenza impugnata, nella quale è stata confermata la condanna del proprietario del cane in coerenza con i principi di diritto afferenti alla responsabilità colposa collegata al danno cagionato da animale in custodia.

Per la esatta individuazione di tal obblighi, non può che rimandarsi ai principi elaborati da questa Corte, secondo cui “La responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni causate a terzi dall’animale stesso (nella specie, un cane) può essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri, stabiliti in tema di obblighi di custodia, dall’art. 672 cod. pen., nonostante l’intervenuta abrogazione di detto articolo” (Sez. 4 n. 43420 del 17/07/2009, Badei, Rv. 245468) e secondo cui “la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane, discendente anche dalle ordinanze del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 e del 6 agosto 2013, impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi ( Sez. 4 n. 31874 del 27/06/2019, Giannbelluca, Rv. 276705).

Il Tribunale ha, infatti, evidenziato come il cane fosse di razza pericolosa per la quale si impone l’uso del guinzaglio e della museruola e come la stessa dinamica dei fatti, ovvero l’essere stata la vittima aggredita mentre si trovava per strada intenta a spazzare con un bastone, valeva a dimostrare come il proprietario non aveva avuto alcuna capacità di tenuta del cane, le cui reazioni sono imprevedibili per natura ed impongono per ciò l’apprestamento di tutte le possibili cautele in prossimità di persone terze.

La censura del ricorrente, di contro, introduce una lettura diversa dei fatti, quale quella per cui il cane sarebbe stato colpito con il bastone della scopa dalla vittima, dando atto, peraltro, che tale circostanza era stata affermata in sede di esame dal solo imputato e propone una diversa lettura del compendio probatorio inammissibile in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso in Roma, il 29 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.