Consuma droga in strada e ha con sé un martelletto frangivetro: legittima la condanna (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 3 agosto 2023, n. 34158).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. VINCENZO SIANI                  -Presidente-

Dott. PAOLA MASI

Dott. DOMENICO FIORDALISI

Dott. TERESA LIUNI                       -Relatore-

Dott. CARLO RENOLDI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis), nata in TUNISIA il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 06/09/2021 del TRIBUNALE di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa TERESA LIUNI;

letta la requisitoria del Procuratore generale, Dott. MARCO DALL’OLIO, tempestivamente inviata ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Letta la memoria di replica dell’avv. (omissis) (omissis), del foro di ROMA, trasmessa digitalmente in data 31 ottobre 2022.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Milano in data 6/9/2021, (omissis) (omissis) è stata condannata, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di Euro 1.500 di ammenda per la contravvenzione di cui all’art. 4 Legge n. 110 del 1975, ritenuto il caso di lieve entità, per avere portato fuori dall’abitazione, senza giustificato motivo, un martelletto infrangi-vetro, strumento chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona, date le circostanze di tempo e di luogo. Commesso in Milano, il giorno 19/5/2018.

2. Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore avv. (omissis) (omissis), deducendo i seguenti motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 4, comma 2, Legge n. 110 del 1975, in forza del quale la detenzione di oggetti non qualificabili come armi da punta e da taglio risulta penalmente rilevante soltanto a condizione che detti oggetti siano “chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”.

2.2. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione laddove, pur avendo espressamente definito il martelletto come “non destinato naturalmente all’offesa” l’impugnata sentenza ha omesso ogni valutazione delle “circostanze di tempo e di luogo” dalle quali sarebbe stato possibile desumere una chiara destinazione dell’oggetto all’offesa alla persona.

2.3. Con memoria del 31/10/2022, trasmessa digitalmente, si censura che la sentenza del Tribunale di Milano confonda le due tipologie di “armi”, ritenendo non necessaria qualsivoglia analisi circa la destinazione all’offesa del martelletto infrangivetro, nonostante si tratti di un oggetto qualificabile come arma soltanto in presenza di determinate circostanze concrete, qui non individuate, e soffermandosi esclusivamente sull’assenza del giustificato motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

1.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell’art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga “senza giustificato motivo”, mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l’ultima parte della citata disposizione occorre anche che appaiano “chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona” (Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, Mustacchio, Rv. 283101; Sez. 7, Ordinanza n. 34774 del 15/01/2015, Cimpoesu, Rv. 264771).

Per la configurazione come armi improprie di oggetti destinati a scopi comuni, si rinvia alle sentenze di Sez. 2, n. 5537 del 16/01/2014, Dell’Ovo, Rv. 258277, e Sez. 2, n. 3760 del 24/05/1990, dep. 1991, Massimino, Rv. 186774.

Con specifico riferimento alla necessità di individuare il carattere offensivo degli strumenti innominati, si riporta l’arresto – al quale ci si intende attenere nella presente decisione – per cui «Il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere è integrato quando lo strumento ha oggettiva adeguatezza ad offendere la persona in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, dovendosi prescindere dalla eventuale pregressa commissione in quel luogo di offese alla persona e da una eventuale concreta prospettiva di offese a taluno in capo all’agente» (Sez. 1, n. 11812 del 26/02/2009, Pg in proc. Lungu, Rv. 243488: fattispecie in tema di porto di cacciavite da parte di un soggetto che transitava sulla pubblica via in ora notturna).

1.2. Invero, dalla complessiva motivazione dell’impugnata sentenza emerge che l’imputata, controllata con altro soggetto mentre, in ora serale, era intenta a far uso di sostanze stupefacenti sulla pubblica via ed era priva di documenti (dunque in una situazione complessivamente tale da considerarla esposta ad affrontare rischi di contrasti con terzi), aveva con sé il martelletto in questione.

Inoltre, alla verifica degli operanti che avevano scoperto tale porto, (omissis) (omissis) nemmeno si era attivata per spiegarne la provenienza. Il martelletto è stato, quindi, ritenuto in concreto chiaramente utilizzabile per aggressioni fisiche, eventualità non improbabile, atteso l’indicato contesto.

2. In conclusione il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all’imputazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il giorno 16 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.