Domanda di usucapione di bene civico demaniale proposta contro lo Stato: la giurisdizione è del giudice ordinario (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza 19 agosto 2024, n. 22893).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

PASQUALE D’ASCOLA                                       – Presidente Aggiunto –

FEUCE MANNA                                                   – Presidente di sezione –

RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA        – Presidente di sezione –

MARGHERITA MARIA LEONE                           – Consigliere –

MARIO BERTUZZI                                              – Consigliere – Rel. –

ALDO CARRATO                                                 – Consigliere –

ANNALISA DI PAOLANTONIO                          – Consigliere –

ANTONIO PIETRO LAMORGESE                      – Consigliere –

MARCO ROSSETTI                                             – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 37867/2019 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis), elettivamente domiciliato in ROMA VIA (omissis) (omissis) N 29, presso lo studio dell’avvocato (omissis) (omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis) (omissis)

-ricorrente-

contro

AGENZIA DEL DEMANIO e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ex lege

-controricorrenti-

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO ROMA n. 4146/2019, depositata il 19/06/2019.

Vista la memoria del P.M., in persona del sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Viste le memorie delle parti. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere dott. MARIO BERTUZZI.

Fatti di causa

Il tribunale di Roma, con sentenza n. 18121 del 2011, in accoglimento della domanda proposta da (omissis) (omissis) nei confronti del Ministero delle Finanze- Agenzia del Demanio, dichiarò l’acquisto per intervenuta usucapione in favore dell’attore di alcuni terreni siti in Ardea, località Le Zalzare.

Con sentenza n. 4146 del 19.6.2019 la Corte di appello di Roma, accogliendo il gravame proposto dall’Agenzia del Demanio, annullò la decisione di primo grado, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici del Lazio.

La Corte romana motivò tale conclusione rilevando che costituivano fatti pacifici in causa che i terreni oggetto della domanda erano stati acquisiti dallo Stato quale erede necessario ai sensi dell’art. 586 c.c. e che gli stessi erano gravati da uso civico di pascolo, come accertato da una decisione emessa nel 1954 dal competente Commissario per gli usi civici e da una successiva sentenza del 1996 della Corte di appello di Roma.

Affermò quindi che la causa doveva ritenersi devoluta al Commissario per gli usi civici, in base al principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. n. 11225 del 1994; Cass. Sez. un. n. 7429 del 2009; Cass. Sez. un. n. 605 del 2015), secondo cui ove il privato agisca per accertare l’intervenuta usucapione della proprietà di un fondo ed il convenuto eccepisca l’inclusione del bene tra quelli soggetti ad uso civico, la relativa controversia, esigendo la soluzione in via principale e non meramente incidentale della questione della demanialità del bene, esula dalla giurisdizione del giudice orinario e spetta alla cognizione del Commissario Regionale per gli usi civici.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 12.12.2019, ricorre (omissis) (omissis), sulla base di cinque motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio hanno notificato controricorso.

Il P.M. e le parti hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di documenti decisivi, lamentando che la Corte di appello abbia risolto la questione di giurisdizione trascurando di considerare la sentenza della Commissione per la liquidazione degli usi civici del Lazio n. 18 del 18.5.2016, prodotta in sede di deposito della comparsa conclusionale, che in relazione ad una domanda di liquidazione di usi civici nei terreni di Ardea, in località Le Salzare, dando definitivamente atto della esistenza del diritto civico di pascolo, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, rimettendo ogni determinazione in merito alle modalità di liquidazione alla Regione.

Da tale decisione e dai provvedimenti emessi in precedenza nel lungo contenzioso che aveva interessato il suddetti terreni, risultavano quindi definitivamente accertate l’esistenza e la natura degli usi civici gravanti su di essi.

In particolare, l’omesso esame di tali documenti si è risolto in un errore decisivo, in quanto non ha permesso di rilevare che i terreni gravati incontestabilmente da uso civico non facevano parte del demanio, ma del patrimonio disponibile dell’ente pubblico.

Ne deriva, sostiene il ricorrente, che la domanda di usucapione, avendo ad oggetto un terreno gravato da uso civico non già demaniale ma privato, spettava alla cognizione del giudice ordinario, potendo ogni questione in ordine alla natura dei beni essere risolta in via incidentale.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non avere tenuto conto, nel risolvere la questione di giurisdizione, della sentenza del Commissario per gli usi civici del Lazio n. 18 del 2016 e dell’atto di cessione dei terreni al comune di Ardea, nonostante la produzione di tali documenti, pur avvenuta solo in sede di comparsa conclusionale, fosse ammissibile, trattandosi di atti indispensabili ai fini della decisione, che la parte non aveva potuto produrre in precedenza.

3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 29 legge 16.6.1927, n. 1766, censurando la decisione impugnata per non avere considerato che il diritto di uso civico gravava su beni privati, risultando dagli atti di causa che i terreni de quibus erano stati acquisiti dallo Stato, quale erede necessario ex art. 586 c.c..

Non formava invece oggetto di contestazione l’esistenza su di essi degli usi civici di pascolo, tenuto conto della sentenza del Commissario per gli usi civici del Lazio n. 7 del 1996, che li qualificava diritti utili ai sensi dell’art. 4 n. 2 della legge n. 1766 del 1027.

Ne consegue, prosegue il ricorso, che nella presente controversia non si poneva alcuna necessità di accertare la qualitas soli con efficacia di giudicato o di risolvere questioni attinenti all’esistenza, natura o estensione del diritto civico, e che la controversia si spiegava interamente sul terreno dei rapporti di diritto privato.

La competenza a decidere sulla domanda di usucapione spettava pertanto al giudice ordinario.

4. Il quarto motivo di ricorso denuncia vizio di omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte di appello trascurato di considerare che i terreni su cui gravavano gli usi civici erano di proprietà privata e non demaniale.

Sotto altro profilo si assume che l’esistenza dell’uso civico non era di ostacolo all’accoglimento della domanda di usucapione, risolvendosi il primo in un peso che affianca, limitandolo, il diritto di proprietà, mentre i vincoli di inalienabilità ed inusucapibilità sono caratteristica dei beni appartenenti al demanio civico e non al patrimonio disponibile.

5. Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c e dell’art. 324 c.p.c., lamentando che la Corte di appello non abbia tenuto conto della sentenza del Commissario per gli usi civici del Lazio n. 18 del 2016, che aveva risolto le questioni sulle modalità di liquidazione e sulla qualità del suolo e che, quale giudicato esterno, era rilevabile anche d’ufficio.

7.1. Il terzo e quarto motivo, che si esaminano congiuntamente per ragioni di connessione obiettiva, sono fondati, mentre gli altri motivi rimangono per l’effetto assorbiti.

7.2. Non è in discussione in causa l’affermazione della Corte territoriale che, richiamando le conformi pronunce del 1954e del 1970 del Commissario per la liquidazione degli usi civici del Lazio e del 1996 della stessa Corte di appello, ha dato atto che il bene oggetto della domanda di usucapione era gravato da uso civico di pascolo, ai sensi dell’art. 4 n. 2 della legge n. 1776 del 1927.

Muovendo da tale dato, la Corte di appello ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Commissario per la liquidazione degli usi civici del Lazio sulla base del rilievo che la parte convenuta, Agenzia del Demanio, aveva eccepito l’inclusione del bene per cui è causa nel demanio civico, ponendo una questione rientrante nella competenza del giudice speciale, ai sensi dell’art. 29 della legge citata.

Questa disposizione stabilisce che i commissari per la liquidazione degli usi civici “decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l’appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle questioni loro affidate “.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, appartengono alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione le controversie che abbiano ad oggetto l’accertamento degli usi civici o di diritti di uso collettivo delle terre ovvero l’appartenenza di un terreno al demanio civico.

Ora, la Corte di appello richiama questo orientamento, giustificando la declaratoria del proprio difetto di giurisdizione in forza del rilievo che l’eccezione sollevata dalla parte convenuta, poi appellante, esige la soluzione in via principale, e non meramente incidentale, della questione della demanialità del bene per cui è causa e pertanto spetta alla cognizione del Commissario regionale per gli usi civici.

7.3. Nella sua memoria il P.M. ha concluso per la fondatezza del ricorso, sulla base della considerazione che il fatto che i terreni oggetto della domanda di usucapione siano gravati da uso civico non è nella specie in discussione, avendo la Corte di appello richiamato le pregresse pronunce del Commissario per gli usi civici del Lazio che riconoscevano sugli stessi il diritto civico di pascolo.

Queste decisioni pertanto, avendo accertato incontrovertibilmente la sussistenza del diritto di uso civico, avrebbero definito, in modo incontrovertibile, ogni questione sulla c.d. qualitas soli, sottraendo il punto controverso alla cognizione del Commissario per gli usi civici. Si è infatti affermato che restano escluse dalla giurisdizione commissariale le domande che postulano un già intervenuto accertamento della qualitas soli (Cass. Sez. un. n. 20183 del 2019; Cass. Sez. un. n. 28802 del 2022).

7.4. L’argomentazione offerta dal Procuratore generale non è condivisibile.

Dalla esposizione dei fatti di causa risulta che l’Agenzia del Demanio ha fondato la propria eccezione di difetto di giurisdizione non già sulla esistenza di un uso civico sui terreni oggetto della domanda, fatto di per sé pacifico, bensì sulla loro appartenenza al demanio civico, cioè sul rilievo che essi facciano parte della proprietà collettiva degli abitanti del comune in cui essi si trovano. Com’è noto il diritto di uso civico, oltre che su beni di proprietà collettiva, può gravare anche su beni di proprietà privata.

Nel primo caso il diritto si presenta in re propria, nel secondo è un diritto limitato in re aliena.

Il dato può considerarsi pacifico, in linea con la storia dell’istituto e positivamente racchiuso nelle varie disposizioni della legge n. 1776 del 1927 che disciplinano il diritto di uso civico su beni altrui (ad esempio, l’art. 4 e l’art. 5 e seguenti sul diritto ed il procedimento di liquidazione ) ( Cass. Sez. un. n. 12570 del 2023; Cass. Sez. un. n. 1671 del 1973 ). Va poi menzionata la legge n. 168 del 2017, che definisce beni collettivi

P.Q.M.

accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Roma, lì 28/05/2024

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.