E’ esente dall’Iva non solo il corrispettivo per assistere a una mostra, ma rientrano nell’agevolazione anche i servizi inerenti a essa (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza 23 febbraio 2023, n. 5576).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. LA ROCCA Giovanni – Rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SALEMME Andrea Antonio – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2608/2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

-ricorrente-

contro

(OMISSIS) (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in ROMA (OMISSIS) n. 11, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) LIVIA, che lo rappresenta e difende;

-controricorrente e ricorrente incidentale-

nonché contro

SOLIDARIETA’ E LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) GIOVANNI BATTISTA;

-controricorrente e ricorrente incidentale condizionato-

avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. GENOVA n. 1026/2019 depositata il 13/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere Dott. GIOVANNI LA ROCCA.

RITENUTO CHE:

Secondo quanto risulta dagli atti e dalla sentenza impugnata, l’Agenzia delle Entrate, a seguito di pvc in data 31.10.2013, aveva emesso nei confronti della (OMISSIS) (OMISSIS) spa (da ora (OMISSIS)) avviso di accertamento per il 2011 recante maggiori imposte IRES; IRAP e IVA.

Con quest’atto l’Ufficio aveva, tra l’altro, recuperato IVA sui corrispettivi per l’ingresso dei visitatori alla Città dei Bambini presso l’Acquario di Genova, contestando l’esenzione ex art. 10 nn. 20 e 22 d.P.R. n. 633/1972, nonché quella scaturente dall’omessa regolarizzazione delle operazioni relative alle fatture ricevute dalla società cooperativa onlus Solidarietà e Lavoro (in seguito Cooperativa) per servizi di accoglienza, reception plurilingue e informazione ai visitatori, di assistenza alla visita all’interno dell’Acquario e controllo degli accessi dei visitatori dal centralino nei giorni di sabato, domenica e festivi, trattati come esenti ma considerati imponibili dall’Agenzia (rilievi 1 e 2).

La (OMISSIS) aveva impugnato l’avviso e la CTP Genova, con la sentenza n. 410/20/15, aveva accolto parzialmente il ricorso annullando i rilievi 1), 2) e aveva confermato per il resto l’avviso.

Avverso questa sentenza aveva proposto appello l’Agenzia delle Entrate mentre la (OMISSIS) aveva proposto appello incidentale sui rilievi confermati dalla sentenza di prime cure.

La CTR Liguria, intervenuta nel giudizio la Cooperativa, con la sentenza n. 1026/2019, ha respinto entrambi gli appelli.

Quanto all’appello principale, ha rilevato che gli atti dell’Amministrazione, dai quali era scaturito l’affidamento delle contribuenti, confermavano l’esenzione dall’IVA.

Ha respinto, inoltre, l’appello incidentale proposto dalla società affermando di condividere le ragioni poste a base della decisione impugnata.

Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate che si affida ad un motivo.

Resiste con controricorso la (OMISSIS) che propone anche ricorso incidentale con un mezzo.

Resiste con controricorso la Cooperativa che propone ricorso incidentale condizionato affidato a tre mezzi.

Entrambe le contribuenti depositano memoria.

La (OMISSIS) deposita sentenza n. 1025/2019 della CTR Liguria e la sentenza n. 25796/22 di questa Corte che ha deciso sull’impugnazione avverso quest’ultima pronunzia

CONSIDERATO CHE:

1. Con l’unico motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 10 legge n. 212 del 2000, 23 e 53 Cost., 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., ritenendo erronea l’applicazione del principio dell’affidamento in quanto la situazione di incertezza interpretativa ingenerate da atti dell’Amministrazione finanziaria non influisce sulla debenza dell’imposta ma può essere valutata soltanto ai fini dell’esclusione delle sanzioni.

2. Con l’appello incidentale la (OMISSIS) deduce violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., lamentando:

a) l’omesso esame del rilievo a fini IRAP e relativo al recupero a tassazione di maggiori quote di ammortamento delle licenze acquisite dalla contribuente per l’attività di ristorazione e di somministrazione nel punto di ristoro posto all’interno della Nave Italia, proposta in primo grado, respinta dai primi giudici, riproposta in appello e non esaminata;

b) il radicale difetto di motivazione in ordine al suo appello incidentale attraverso la mera e acritica adesione alle ragioni della decisione di primo grado.

3. Con il ricorso incidentale condizionato, la Cooperativa deduce, al primo motivo, omesso esame e quindi violazione del giudicato esterno, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e 2909 c.c. e in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. , questione rimasta assorbita dalla decisione del Giudice d’appello.

Con il secondo motivo deduce omesso esame del merito della controversia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in quanto si erano distintamente indicate le prestazioni inerenti alle visite che, ai sensi dell’art. 10 n. 22 cit., si sono ritenute esenti per ragioni oggettive, domanda sulla quale la CTR non ha deciso.

Con il terzo motivo insiste nell’eccezione relativa alla non debenza, quantomeno, delle sanzioni, questioni sulle quali la CTR non si era pronunciata.

4. Il ricorso principale dell’Agenzia deve essere disatteso alla luce del giudicato formatosi tra l’Agenzia e la (OMISSIS) in forza dalla sentenza n. 25796/22 di questa Corte che ha definito il contenzioso riguardante l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2009, emesso nei confronti della (OMISSIS) sulla base del medesimo pvc del 31.12.2013 e recante i medesimi rilievi e recuperi di imposta.

Di fronte ad analoghe doglianze dell’Agenzia avverso la sentenza n. 1025/2019 della CTR della Liguria, dello stesso tenore di quella oggetto della presente impugnazione, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia osservando quanto segue:

«il ricorso si rivela non congruente col contenuto della decisione impugnata, con la quale il giudice d’appello, lungi dal convenire con l’Agenzia in ordine all’imponibilità delle prestazioni delle quali si discute, mostra di ritenere che le indicazioni provenienti da atti dell’Agenzia nel caso in esame non abbiano fatto altro che confermare che effettivamente esse fossero esenti: si legge difatti in sentenza, per un verso, che “Infatti, l’art. 10 comma 1 n. 22 del DPR n. 633/72 individua tra le operazioni esenti “le prestazioni inerenti alla visita a musei, gallerie, pinacoteche, monumenti e simili” (evidenziando in grassetto l’aggettivo “simili“); e, poco oltre, si aggiunge che “In sostanza, è stato chiarito che l’esenzione dall’iva, prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 22), concerne non solo il corrispettivo versato dal visitatore per assistere ad una mostra culturale, ma anche prestazioni di servizi inerenti alla visita stessa, quale l’eventuale fornitura di audioguida e accompagnatore».

In sostanza, secondo la Corte, la CTR aveva affermato l’esenzione IVA delle prestazioni in questione (tanto gli ingressi alla Città dei Bambini quanto le prestazioni svolte dalla Cooperativa) trattandosi di prestazioni “inerenti” alla visita presso quelle strutture “simili” a musei.

4.1. In tema di accertamento tributario, l’efficacia di giudicato della pronuncia definitiva, resa tra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità d’imposta, estende i suoi effetti anche alle altre, nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d’imposizione, potendo perciò essere trattati come un unico periodo d’imposta (Cass. n. 16684 del 2022; Cass. sez. un. n. 13916 del 2006).

Il principio ha trovato applicazione anche in tema di esenzioni, senza trovare ostacolo nel principio dell’autonomia dei periodi di imposta, riguardando gli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass. n. 24433 del 2013; Cass. n. 21395 del 2017; Cass. n. 18923 del 2011).

L’affermazione della natura esente di quelle prestazioni, trattandosi di una situazione giuridica comune ad entrambe le cause che forma la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, fa stato quindi anche nel presente giudizio.

5. E’ fondato, invece, il ricorso incidentale della (OMISSIS).

Sull’appello incidentale la CTR si limita ad osservare, con motivazione che non raggiunge il minimo costituzionale ex art. 111 comma 6, cost., che i primi Giudici avevano “esattamente inquadrato le diverse fattispecie, motivando compiutamente le ragioni poste a base della decisione” che il Collegio “pienamente condivide”, ma non riporta le ragioni della decisione né dà risposta alle questioni sollevate dall’appellante.

6. Resta assorbito nel rigetto del ricorso principale dell’Agenzia il ricorso incidentale condizionato della Cooperativa.

7. Conclusivamente, accolto il ricorso incidentale di (OMISSIS) (OMISSIS) spa, rigettato quello dell’Agenzia delle Entrate e assorbito il ricorso incidentale condizionato della Cooperativa, la sentenza impugnata deve essere cassata con riferimento ai motivi accolti e il giudizio deve essere rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

rigetta il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, accoglie il ricorso incidentale di (OMISSIS) (OMISSIS) spa e, assorbito il ricorso incidentale condizionato della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, cassa la sentenza impugnata con riferimento al ricorso accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Roma, 11.11.2022.

Depositato in Cancelleria, oggi 23 febbraio 2023.

SENTENZA -Originale -.