REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. MONICA BONI – Presidente –
Dott. DOMENICO FIORDALISI – Consigliere Relatore –
Dott. GIORGIO POSCIA – Consigliere –
Dott. MARCO MARIA MONACO – Consigliere –
Dott. MARIA ELENA MELE – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 15/02/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BIELLA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIERGIORGIO MOROSINI che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. (omissis) (omissis) impugna la sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Biella il 16 febbraio 2022 all’esito di giudizio abbreviato, con la quale è stato condannato alla pena di euro 600,00 di ammenda, in ordine al reato di offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero, ai sensi dell’art. 299 cod. pen., perché tra il (omissis) aveva vilipeso la bandiera dell’Unione Europea, bruciandola e strappandola.
2. Il ricorrente contesta la sentenza impugnata, evidenziando che non vi era prova dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato, anche considerando che il video estratto dalla piattaforma “Facebook” non permetteva di comprendere quando e dove erano avvenuti i fatti videoregistrati e che la condotta era avvenuta su una via privata.
3. La Corte di appello di Torino, con provvedimento del 29 settembre 2019 ha riqualificato ai sensi dell’art. 568, comma 5, proc. pen. l’atto di appello proposto da (omissis) come ricorso per cassazione, evidenziando che la competenza a conoscere dell’impugnazione proposta spetti alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Giova in diritto ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato da tempo che il prestigio dello Stato, dei suoi emblemi e delle sue istituzioni rientra tra i beni costituzionalmente garantiti, per cui si pone come limite ad altri diritti costituzionalmente protetti e la sua tutela non è in contrasto con gli art. 9 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, in quanto esplicativi degli art. 21 e 25 Cost. (Sez. 1, n. 6822 del 14/06/1988, dep. 1989, Paris, Rv. 181275).
Inoltre, è stato chiarito che l’elemento soggettivo del delitto di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate consiste nel dolo generico, e quindi nella coscienza e volontà di esprimere offensivi e aggressivi giudizi nei confronti delle istituzioni tutelate, con l’intenzione di produrre l’evento costituito dalla pubblica manifestazione di disprezzo delle stesse (Sez. 1, n. 5864 del 01/02/1978, Salviucci, Rv. 139008), con conseguente irrilevanza dei motivi particolari che possano aver indotto l’agente a commettere consapevolmente il fatto vilipendioso addebitato.
La bandiera nazionale, poi, è penalmente tutelata dall’art. 292 cod. pen. non come oggetto in sé, ma unicamente per il suo valore simbolico, suscettibile, per sua natura, di essere leso anche da semplici manifestazioni verbali di disprezzo, la cui penale rilevanza, ai fini della configurabilità del reato, richiede quindi soltanto la percepibilità da parte di altri soggetti e non anche la presenza della res, da riguardarsi, in quanto tale, come del tutto indifferente (Sez. 1, n. 48902 del 29/10/2003, Galli, Rv. 226460).
Nel caso in esame, il G.u.p. ha evidenziato che, dal materiale videografico di cui agli atti, si evinceva che l’imputato in una via cittadina, dopo aver pronunciato la frase (omissis), aveva dapprima tentato di appiccare il fuoco con un accendino alla bandiera dell’Unione Europea, per poi strapparla.
Così facendo, quindi, aveva perfezionato il reato di offesa alla bandiera di uno Stato estero.
L’art. 299 cod. pen., infatti, punisce chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico e aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto italiano.
L’Unione Europea è un un’organizzazione internazionale dotata di un proprio ordinamento giuridico, integrata nel diritto interno degli Stati membri che rappresenta singolarmente e nel loro insieme in modo formale a tutti gli effetti giuridici.
La condotta è stata posta in essere in due fasi, con atti dolosi diretti in modo inequivoco alla materiale distruzione della bandiera dell’Unione Europea, dapprima tentando di incendiarne il tessuto con un accendino e, in un secondo momento, dopo la constatazione del mancato raggiungimento dell’intento per le caratteristiche ignifughe del materiale con cui era costruita, strappando la trama del tessuto con le mani in più pezzi.
Il fatto è avvenuto sulla pubblica strada (in via G.B. Costanzo all’altezza del civico 11) in modo che l’imputato, pertanto, potesse essere visto da più persone mentre compiva il gesto oltraggioso.
La bandiera danneggiata rappresenta contemporaneamente l’Organizzazione internazionale e tutti gli Stati membri, sicché il fatto posto in essere costituisce certamente un’espressione pubblica di disprezzo verso tutti gli Stati esteri che sono stati ammessi a far parte dell’Unione Europea, che risultano così offesi dal reato.
2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 06/04/2023.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2023.