Ebbrezza alla guida: la ‘curva di Widmark’ non può salvare l’automobilista (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 8 luglio 2021, n. 19552).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Rel. Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4122-2020 proposto da:

(OMISSIS) AMABILE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) 234, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SONDRIO, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

contro

COMUNE DI LIVIGNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) (OMISSIS) 3, presso lo studio dell’avvocato LUCA (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA ENRICO (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 456/2019 del TRIBUNALE di SONDRIO, depositata il 21/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Giuseppe GRASSO;

ritenuto che il Tribunale di Sondrio rigettò l’impugnazione proposta da Amabile (OMISSIS) avverso la sentenza del Giudice di pace, la quale ne aveva disatteso l’opposizione avverso il verbale d’accertamento elevato dalla Polizia municipale di Livigno, con il quale era stata contestata al predetto la violazione dell’art. 186, co. 2, cod. della str.;

ritenuto che il (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di unitaria censura, con la quale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 186 cod. della str., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., contestando «la logicità e legittimità dell’affermazione del Tribunale secondo cui nessun rilievo può avere a fini di causa il principio>> dedotto dalla cd. “Curva di Widmark”, che, invece, secondo il ricorrente avrebbe dovuto condurre alla conclusione che al momento del controllo la concentrazione ematica dell’alcool doveva presumersi al di sotto della soglia di punibilità;

ritenuto che il Comune di Livigno e il Ministero dell’Interno resistono con distinti con controricorsi e che quest’ultimo ha depositato memoria;

considerato che la doglianza è priva di giuridico fondamento, valendo quanto segue:

– il Tribunale, richiamando giurisprudenza di legittimità penale, ha negato generale attendibilità della “curva” in parola, la quale non è in grado di dar conto delle soggettive caratteristiche di assorbimento e smaltimento delle sostanze alcoliche; precisando, altresì, che l’appellante al controllo presentava alito alcolico, avendo, inoltre dichiarato di ver bevuto un amaro, e che il verbale che ne dava atto non era stato impugnato con la querela di falso;

– la critica appare inammissibilmente diretta al controllo motivazionale, in spregio al contenuto del vigente n. 5 dell’art. 360, cod. proc. civ., in quanto, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459);

– questa Corte, giudicando dell’ipotesi più grave costituente reato, ha anche di recente, avuto modo di precisare:

<<il deducente assume come dotata di forza dimostrativa e di oggettiva scientificità la teoria, sostenuta da alcuni autori (e da alcuni studi tossicologici), in base alla quale occorrerebbe tenere conto della c.d. formula di Widmark: una formula tesa a stabilire, attraverso la valutazione di alcuni elementi, una relazione tra la concentrazione ematica al momento della misurazione, quella estrapolata al momento dell’assunzione e le ulteriori caratteristiche rilevanti ai fini della velocità di eliminazione dell’alcool dall’organismo, in modo da poter risalire, in linea teorica, al livello di concentrazione dell’alcool nel sangue nei diversi momenti successivi all’assunzione. Al riguardo, deve in primo luogo osservarsi che non può ammettersi in questa sede la rivalutazione del materiale probatorio, demandata in via esclusiva al giudizio di merito; nella specie, il grado di attendibilità della formula di Widmark non risulta suscettibile di valutazione in sede di sindacato di legittimità, anche perché non risultano suscettibili di specifico accertamento quand’anche si volesse accreditare alla teoria in esame il carisma dell’univoca scientificità le variabili del caso concreto potenzialmente incidenti sulla misurazione del tasso alcolemico e sulla durata delle fasi ascendente e discendente del tasso (in tal senso è eloquente il riferimento della “dato relativo alla variabilità soggettiva della ascesa della curva in relazione alle caratteristiche fisiche del singolo soggetto”)>> (Cass. Sez. 4 Pen., n. 33223/2020);

che, esclusa, per come si è visto, la violazione o la falsa applicazione di legge, quanto al preteso vizio motivazionale, tenuto conto delle superiori osservazioni, deve enunciarsi il seguente principio di diritto:

“Poiché la cd ‘curva di Widmark’ non costituisce regola avente valore scientifico universale, tenuto conto della ‘variabilità soggettiva della ascesa della curva in relazione alle caratteristiche fisiche del singolo soggetto: ove una tale conclusione non trovi smentita nelle evidenze scientifiche ritualmente introdotte in giudizio, non è censurabile in sede di legittimità, in relazione all’art. 360, n. 5, cod proc. civ., la decisione del giudice di merito (costituente insindacabile apprezzamento) che la reputi inidonea a contrastare le emergenze probatorie di causa, attestanti la guida in stato d’ebrezza costituente violazione amministrativa;

considerato che il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;

che ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Livigno, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; nonché in favore del Ministero dell’Interno, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese anticipate a debito;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria l’8 luglio 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.