Esenzione bollo: chi non ha un deficit grave di deambulazione deve adattare l’auto (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza 13 dicembre 2023, n. 34983).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.        GIACOMO MARIA STALLA      -Presidente-

Dott.        LIBERATO PAOLITTO              -Consigliere-

Dott.        UGO CANDIA                           -Consigliere-

Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO    -Rel. Consigliere-

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24550-2021 proposto da:

REGIONE (omissis) in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato (omissis) (omissis);

-ricorrente-

contro

(omissis) (omissis);

-intimato-

avverso la sentenza n. 1202/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE de (omissis) depositata il 26/2/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

RILEVATO CHE

Regione (omissis) propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del (omissis) aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1637/2019 della Commissione tributaria provinciale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto da (omissis) (omissis) avverso cartella di pagamento avente ad oggetto tasse automobilistiche annualità 2014;

il contribuente é rimasto intimato

CONSIDERATO CHE

1.1. con il primo motivo la Regione (omissis) denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 8 n. 449/1997 e dell’art. 30 c. 7 l. 388/2000, in relazione all’art. 360, c. 1 n. 3, c.p.c..» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto che non fosse «indispensabile che il veicolo, cui si riferisce la pretesa impositiva, sia stato oggetto degli adattamenti funzionali alle limitazioni di cui sia affetto un soggetto diversamente abile, con conseguente annotazione sul libretto di circolazione» ai fini dell’applicazione dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica;

1.2. la prima doglianza é fondata;

1.3. l’art. 8, comma 3, n. 449/1997 (vigente ratione temporis), prevede quanto segue: «Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1  e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione»;

1.4. l’art. 30, comma 7, della n. 388/2000 prevede inoltre quanto segue: «Le agevolazioni di cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravita tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacita di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo»;

1.5. poste tali premesse in diritto, si osserva, in particolare, che, sulla base del dettato normativo dianzi trascritto, alle persone pluriamputate o la cui disabilita motoria comporti una grave limitazione nella capacità di deambulazione e consentito di accedere alle agevolazioni sui veicoli a prescindere dall’adattamento del veicolo se versano nella condizione di «particolare gravita» prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992, mentre nel caso che queste condizioni personali non si configurino, ma sussista comunque la disabilita motoria, gli interessati sono ammessi alle agevolazioni fiscali descritte nei paragrafi precedenti a condizione di utilizzare veicoli adattati;

1.6. per ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo auto, dunque, con riguardo ai disabili, a cui non sia stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento, ma affetti da grave limitazione della capacita di deambulazione o affetti da pluriamputazioni ai sensi dell’art. 30 comma 7 della Legge 388/2000 e contemporaneamente affetti da handicap grave di cui al comma 3 dell’art 3 della L 104 del 1992, e necessario che l’handicap grave sia documentato mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, che riporti espressamente la menomazione suddetta e che attesti specificatamente l’impossibilita a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore, risultando altresì necessario che il verbale di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravita della patologia, mentre non e richiesto alcun adattamento del veicolo;

1.7. nel caso, invece, di disabili con impedite o ridotte capacità motorie, affetti o meno da handicap grave, il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida, nella carrozzeria o nella sistemazione interna del veicolo), ovvero dotato di cambio automatico (prescritto dalla Commissione ASL);

1.8. occorre invero evidenziare che ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992, per disabile, secondo la definizione generale, contenuta nel comma 1 dello stesso articolo 3, deve intendersi «colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e causa di difficolta di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione»;

1.9. nella più ampia categoria dei disabili, ai fini dell’agevolazione fiscale in discorso e necessario che il disabile sia affetto da un handicap di carattere «motorio», e conseguentemente ha diritto alle agevolazioni anche senza che sia accertata la necessita dell’intervento assistenziale «permanente», previsto, invece, per situazioni di particolare gravita, e la natura motoria della disabilita deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità;

1.10. per riassumere, quindi, anche a seguito della riforma introdotta dall’art. 30, comma 7, per la categoria dei disabili che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, «affetti da grave limitazione della capacita di deambulazione» il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all’adattamento del veicolo (cfr. conf. Cass. n. 14355/2022 in motiv.);

1.11. nel caso in esame, ha dunque errato la Commissione tributaria regionale che, con riguardo al contribuente, con disabilita prevista dall’art. 8 legge n. 449/1997 in favore di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, e nei confronti del quale, in particolare, dal verbale della Commissione medica di cui all’art. 4 legge n. 104/1992 era «possibile rilevare la sola presenza di un handicap grave, ma non anche una limitazione permanente della deambulazione», ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’esenzione in esame sul rilievo, non conforme ai principi di diritto dianzi illustrati, che se era «vero che l’art. 8 legge 449/1997 prevedeva tali adempimenti . (era). altrettanto vero che successivamente l’art. 30 comma settimo legge 388/2000 .(aveva). fatto venir meno il presupposto in esame»;

2. all’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento del secondo motivo (con riguardo alla censura della sentenza di primo grado circa la condanna della Regione al pagamento delle spese di lite «anche in forza dell’art. 96 comma terzo codice di procedura civile»), e la cassazione della sentenza impugnata;

3. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

4. per la mancanza di consolidato orientamento in sede di legittimità sulle questioni dianzi illustrate si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito e di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;

compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 6.12.2023.

Il Presidente

(Giacomo Maria Stalla)

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.